Art. 21 
                    Piccola societa' cooperativa 
 
  1. La piccola societa' cooperativa,  quale  forma  semplificata  di
societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da  persone
fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci. 
  2. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere  l'indicazione  di  "piccola  societa'  cooperativa".  Tale
indicazione non puo' essere usata da societa'  che  non  hanno  scopo
mutualistico. 
  3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative
alle societa' cooperative in quanto compatibili con  le  disposizioni
del presente articolo. 
  4.  Nella  piccola  societa'   cooperativa,   se   il   potere   di
amministrazione e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la  nomina
del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale. 
  5. Alla piccola societa'  cooperativa  si  applicano  le  norme  in
materia  di  collegio  sindacale   previste   per   la   societa'   a
responsabilita' limitata di cui agli articoli  2488  e  seguenti  del
codice civile. 
  6. Nella piccola societa' cooperativa per le  obbligazioni  sociali
risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio. 
  7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola societa'
cooperativa deve deliberare la  propria  trasformazione  in  societa'
cooperativa.  La  piccola  societa'  cooperativa  puo'   trasformarsi
esclusivamente in societa' cooperativa. 
  8. Alla  trasformazione  e  alla  fusione  della  piccola  societa'
cooperativa si applicano gli articoli  2498  e  seguenti  del  codice
civile. 
 
          Note all'art. 21:
            - Gli articoli 2488 e seguenti del codice civile  sono  i
          seguenti:
             (Omissis).
            "Art. 2488 (Collegio sindacale). - La nomina del collegio
          sindacale  e' obbligatoria   se il capitale  sociale non e'
          inferiore  a duecento milioni di lire  o  se  e'  stabilita
          nell'atto costitutivo.
            E'    altresi'  obbligatoria    se    per  due   esercizi
          consecutivi    siano  stati    superati  due    dei  limiti
          indicati  nel   primo comma  dell'art.  2435-bis. L'obbligo
          cessa, se, per  due esercizi consecutivi, due dei  predetti
          limiti non vengono superati.
            Al  collegio sindacale si applicano le disposizioni degli
          artt. 2397 e seguenti.
            Anche quando manca  il  collegio  sindacale,  si  applica
          l'art. 2409.
            Art.  2489    (Controllo individuale del  socio). - Nelle
          societa' di cui non  esiste il  collegio sindacale, ciascun
          socio ha  diritto di avere  dagli amministratori    notizia
          dello    svolgimento degli  affari sociali e  di consultare
          i libri sociali.  I soci  che rappresentano almeno un terzo
          del capitale hanno  inoltre  il  diritto  di  far  eseguire
          annualmente a proprie spese la revisone della gestione.
             E' nullo ogni patto contrario".
            Art.  2490 (Libri   sociali obbligatori). - Oltre i libri
          e le altre scritture   contabili    prescritti    nell'art.
          2214,  la  societa'  deve tenere:
            1)  il  libro dei soci, nel  quale devono essere indicati
          il nome dei soci e    i  versamenti  fatti    sulle  quote,
          nonche' le  variazioni nelle persone dei soci;
            2)   il   libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni
          dell'assemblea, in cui  devono  essere  trascritti  anche i
          verbali  redatti  per  atto pubblico;
            3) il libro  delle adunanze e delle  deliberazioni    del
          consiglio di amministrazione;
            4)  il libro  delle  adunanze e  delle  deliberazioni del
          collegio sindacale, se questo esiste.
            I  primi  tre  libri  devono   essere tenuti a cura degli
          amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
            Ai soci spetta il diritto di  esaminare i libri  indicati
          nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.
            Art.  2490-bis  (Contratti  con  il  socio    unico). - I
          contratti tra la societa' e  l'unico socio o  le operazioni
          a favore  dell'unico socio devono,   anche quando   non  e'
          stata    attuata la  pubblicita' di  cui all'art. 2475-bis,
          essere trascritti nel  libro indicato nel n.  3  del  primo
          comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
            I    crediti  dell'unico    socio  non    illimitatamente
          responsabile   nei confronti della    societa'  non    sono
          assistiti  da cause  legittime di prelazione.
            Art.   2491   (Bilancio).   -   Il  bilancio  deve  esere
          redatto  con l'osservanza degli  articoli da  2423 a  2431,
          salvo  quanto disposto dall'art. 2435-bis.
            Gli amministratori  devono depositare nella sede  sociale
          copia del bilancio,   con la   relazione sulla    gestione,
          almeno  quindici giorni prima dell'assemblea.
             Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
            Art.  2492  (Ripartizione degli   utili). - Salvo diversa
          disposizione dell'atto costitutivo  la  ripartizione  degli
          utili  ai  soci  e'  fatta  in proporzione delle rispettive
          quote di conferimento.
             Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
            Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio  e dell'elenco  dei
          soci e dei titolari  di  diritti su  quote  sociali).  - Il
          bilancio    approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci  e
          degli altri titolari di diritti su  quote  sociali   devono
          esere   depositati   presso   l'ufficio  del registro delle
          imprese a norma dell'art. 2435".
            - Gli articoli 2498 e seguenti del codice civile  sono  i
          seguenti:
 
                                   "Capo VIII
                      Della trasformazione, della fusione
          e della scissione delle societa'
 
                                   Sezione I
                      Della trasformazione delle societa'
 
            Art.     2498   (Trasformazione    in    societa'  aventi
          personalita'   giuridica).   -   La      deliberazione   di
          trasformazione  di    una  societa' in nome collettivo o in
          accomandita     semplice  in  societa'   per   azioni,   in
          accomandita  per  azioni  o a responsabilita' limitata deve
          risultare da atto pubblico  e    contenere  le  indicazioni
          prescritte   dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di
          societa' adottato.
            Essa  deve  essere  accompagnata  da una   relazione   di
          stima    del  patrimonio  sociale a norma dell'art.  2343 e
          deve essere iscritta nel  registro  delle  imprese  con  le
          forme   prescritte  per  l'atto  costitutivo  del  tipo  di
          societa' adottato.
            La  societa'  acquista  personalita'      giuridica   con
          l'iscrizione   della  deliberazione  nel  registro    delle
          imprese e conserva i  diritti e gli obblighi anteriori alla
          trasformazione.
            Art.  2499  (Responsabilita'     dei   soci   ).   -   La
          trasformazione  di  una societa'   non   libera  i  soci  a
          responsabilita'  illimitata  dalla responsabilita'  per  le
          obbligazioni   sociali   anteriori   all'iscrizione   della
          deliberazione  di  trasformazione     nel  registro   delle
          imprese, se non risulta che i creditori sociali  hanno dato
          il loro consenso alla trasformazione.
            Il  consenso  si  presume  se  i  creditori,  ai quali la
          deliberazione di trasformazione  sia  stata  comunicata per
          raccomandata,  non   hanno negato espressamente    la  loro
          adesione      nel   termine   di      trenta  giorni  dalla
          comunicazione.
            Art. 2500 (Assegnazione di azioni    e  quote).  -  Nella
          trasformazione  in societa' per azioni o in accomandita per
          azioni di una societa'  di  altro  tipo  ciascun  socio  ha
          diritto   alla   assegnazione   di   un  numero  di  azioni
          proporzionale   al valore    della    sua    quota  secondo
          l'ultimo bilancio approvato.
            Nella  trasformazione   di una societa'  di altro tipo in
          societa' a responsabilita' limitata   l'assegnazione  delle
          quote deve  farsi con l'osservanza dell'art. 2474.
 
                                  Sezione II
                          Della fusione delle societa'
 
            Art.  2501    (Forme di fusione).   - La  fusione di piu'
          societa puo' eseguirsi mediante la  costituzione  di    una
          societa' nuova, o mediante l'incorporazione in una societa'
          di una o piu' altre.
            La  partecipazione alla  fusione  non e'  consentita alle
          societa'  sottoposte  a procedure  concorsuali ne' a quelle
          in  liquidazione  che  abbiano  iniziato  la  distribuzione
          dell'attivo.
            Art.      2501-bis  (Progetto     di  fusione).    -  Gli
          amministratori delle societa' partecipanti    alla  fusione
          redigono  un  progetto di fusione, dal quale devono in ogni
          caso risultare:
            1)    il tipo,  la denominazione  o  ragione sociale,  la
          sede  delle societa' partecipanti alla fusione;
            2) l'atto costitutivo  della  nuova  societa'  risultante
          dalla  fusione o di  quella incorporante,  con le eventuali
          modificazioni derivanti dalla fusione;
            3) il rapporto di cambio  delle azioni o  quote,  nonche'
          l'eventuale conguaglio in denaro;
            4)  le    modalita' di assegnazione  delle azioni o delle
          quote della societa' che risulta dalla fusione o di  quella
          incorporante;
            5)  la  data  dalla quale tali azioni o quote partecipano
          agli utili;
            6) la   data a   decorrere dalla  quale    le  operazioni
          delle societa' partecipanti alla  fusione sono  imputate al
          bilancio    della  societa'  che risulta dalla fusione o di
          quella incorporante;
            7) il  trattamento eventualmente riservato a  particolari
          categorie di soci e ai possessori di titoli  diversi  dalle
          azioni;
            8)    i vantaggi   particolari eventualmente   proposti a
          favore degli  amministratori  delle  societa'  partecipanti
          alla fusione.
            Il  conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma
          precedente non  puo' essere  superiore al  dieci per  cento
          del  valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
            Il progetto di fusione e'   depositato  per  l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese del luogo ove   hanno sede le
          societa' partecipanti alla fusione.
            Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V,
          VI e VII, il  progetto di  fusione e'  altresi'  pubblicato
          per  estratto   nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
          italiana  almeno un  mese prima della data fissata  per  la
          deliberazione;  l'estratto  deve  contenere  le indicazioni
          previste ai numeri 1), 3), 4),  5), 6), 7) e 8)  del  primo
          comma   e   la   menzione   dell'avvenuta   iscrizione  del
          progetto  nel registro delle imprese a norma del precedente
          comma.
            Art.   2501 -ter   (Situazione   patrimoniale).    -  Gli
          amministratori  delle    societa'      partecipanti    alla
          fusione   devono    redigere   la  situazione  patrimoniale
          delle  societa' stesse, riferita  ad una data non anteriore
          di oltre quattro mesi   dal giorno in cui  il  progetto  di
          fusione e' depositato nella sede della societa'.
            La  situazione  patrimoniale e'  redatta con l'osservanza
          delle norme sul bilancio di esercizio.
            La  situazione patrimoniale  puo'  essere  sostituita dal
          bilancio dell'ultimo esercizio, se  questo e' stato  chiuso
          non   oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato
          nel primo comma.
            Art.   2501-quater   (Relazione   degli  amministratori).
          -    Gli amministratori   delle   societa'     partecipanti
          alla    fusione   devono redigere   una relazione  la quale
          illustri e  giustifichi, sotto  il profilo   giuridico   ed
          economico,   il    progetto  di  fusione  e  in particolare
          il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
            La relazione deve indicare i  criteri  di  determinazione
          del rapporto di cambio.
            Nella  relazione  devono  essere  segnalate  le eventuali
          difficolta' di valutazione.
            Art.  2501 -  quinquies (Relazione   degli   esperti).  -
          Uno  o    piu'  esperti    per  ciascuna    societa' devono
          redigere una  relazione sulla congruita' del   rapporto  di
          cambio delle azioni  o delle  quote, che indichi:
            a)  il  metodo  o i metodi  seguiti per la determinazione
          del rapporto di  cambio  proposto  e  i  valori  risultanti
          dall'applicazione  di ciascuno di essi;
               b) le eventuali difficolta' di valutazione.
            La relazione   deve  contenere,    inoltre,  un    parere
          sull'adeguatezza  del  metodo  o  dei metodi seguiti per la
          determinazione del rapporto  di  cambio  e  sull'importanza
          relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
          del  valore    adottato.   L'esperto o   gli esperti   sono
          designati  dal  presidente  del  tribunale;   le   societa'
          partecipanti alla fusione possono richiedere  al presidente
          del  tribunale    del luogo in cui  ha   sede  la  societa'
          risultante  dalla   fusione    o   quella  incorporante  la
          nomina di uno o piu' esperti comuni.
            Ciascun  esperto  ha diritto   di ottenere dalle societa'
          partecipanti  alla  fusione  tutte  le  informazioni  e   i
          documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
            L'esperto    risponde dei   danni causati   alle societa'
          partecipanti alla fusione, ai   loro soci e  ai  terzi.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
            La relazione, quanto alle societa'  quotate in borsa,  e'
          redatta da societa di revisione.
            Art.  2501 - sexies (Deposito  di atti). - Devono restare
          depositati in copia nella sede delle societa'  partecipanti
          alla  fusione,  durante  i  trenta    giorni  che precedono
          l'assemblea e finche' la  fusione sia deliberata:
            1) il  progetto di   fusione con   le  relazioni    degli
          amministratori   indicate   nell'art.  250l  -quater  e  le
          relazioni  degli  esperti   indicate   nell'art.   250l   -
          quinquies;
            2)  i  bilanci degli ultimi   tre esercizi delle societa'
          partecipanti  alla  fusione,    con  le  relazioni    degli
          amministratori  e    del  collegio  sindacale e l'eventuale
          relazione di certificazione;
            3)    le  situazioni    patrimoniali    delle    societa'
          partecipanti    alla fusione redatte a norma dell'art. 2501
          -ter.
            I soci hanno   diritto  di  prendere  visione  di  questi
          documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
            Art.    2502 (Deliberazione   di fusione).  - La  fusione
          deve  essere deliberata  da ciascuna  delle societa'    che
          vi     partecipano  mediante  l'approvazione  del  relativo
          progetto.
            Art.    2502    -bis    (Deposito    e iscrizione   della
          deliberazione  di fusione). - La  deliberazione di  fusione
          delle    societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere
          depositata per l'iscrizione nel registro  delle    imprese,
          insieme    con  i   documenti indicati   nell'art. 2501   -
          sexies, a   norma del  primo,    secondo  e    terzo  comma
          dell'art.  2411 e pubblicata  altresi'  per  estratto nella
          Gazzetta      Ufficiale     della  Repubblica     italiana;
          l'estratto  deve  contenere   le   indicazioni previste  ai
          numeri  1),  3), 4), 5),  6), 7) e 8) dell'art. 2501 -bis e
          la menzione dell'avvenuta  iscrizione  della  deliberazione
          nel registro delle imprese.
            La  deliberazione di fusione delle  societa' previste nei
          capi III e IV deve  essere  depositata    per  l'iscrizione
          nell'ufficio  del  registro delle   imprese, insieme  con i
          documenti indicati  nell'art. 2501  - sexies;  il  deposito
          va  effettuato  a    norma del primo, secondo e terzo comma
          dell'art. 2411 se la societa' risultante  dalla  fusione  o
          quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII.
            Art.  2503   (Opposizione dei   creditori). -  La fusione
          puo' essere attuata    solo   dopo    due     mesi    dalla
          iscrizione    ovvero     dalla pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta,   delle
          deliberazioni    delle societa'  che vi  partecipano, salvo
          che consti il consenso  dei rispettivi creditori  anteriori
          agli  adempimenti  previsti  nel  terzo  e    quarto  comma
          dell'art. 2501-bis, il  pagamento  dei  creditori  che  non
          hanno     dato  il  consenso  o  il  deposito  delle  somme
          corrispondenti presso un istituto di credito.
            Durante il  termine suddetto i   creditori  indicati  nel
          primo comma possono fare opposizione.
            Il  tribunale, nonostante l'opposizione puo' disporre che
          la fusione abbia  luogo previa  prestazione da  parte della
          societa' di  idonea garanzia.
            Art.  2503-bis  (Obbligazioni).   -   I   possessori   di
          obbligazioni  possono  fare  opposizione  a norma dell'art.
          2503, salvo che la  fusione  sia  approvata  dall'assemblea
          degli obbligazionisti.
            Ai   possessori   di   obbligazioni    convertibili  deve
          essere  data facolta',   mediante avviso    da  pubblicarsi
          nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana almeno
          tre  mesi    prima  della  pubblicazione  del  progetto  di
          fusione, di   esercitare  il  diritto  di  conversione  nel
          termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.
            Ai    possessori    di   obbligazioni   convertibili  che
          non  abbiano esercitato   la   facolta'   di    conversione
          devono   essere   assicurati diritti  equivalenti a  quelli
          loro spettanti   prima  della    fusione,  salvo    che  la
          modificazione    dei loro   diritti   sia stata   approvata
          dall'assemblea prevista dall'art. 2415.
            Art. 2504  (Atto di fusione).  - La  fusione deve  essere
          fatta per atto pubblico.
            L'atto   di  fusione  deve  essere   depositato  in  ogni
          caso    per  l'iscrizione,  a  cura  del  notaio  o   degli
          amministratori  della societa' risultante  dalla  fusione o
          di     quella     incorporante,  entro     trenta   giorni,
          nell'ufficio   del registro  delle imprese  dei luoghi  ove
          e' posta la sede delle societa' partecipanti alla  fusione,
          di quella che ne risulta o della societa' incorporante.
            Il  deposito    relativo alla societa'   risultante dalla
          fusione   o di quella   incorporante non    puo'  procedere
          quelli  relativi    alle  altre  societa' partecipanti alla
          fusione.
            Se una delle societa' partecipanti   alla fusione  ovvero
          la   societa'   risultante   dalla      fusione   o  quella
          incorporante e' una  societa' per azioni,  in   accomandita
          per    azioni   o   a responsabilita'  limitata, l'atto  di
          fusione  deve  essere altresi'  pubblicato, per   estratto,
          nella   Gazzetta    Ufficiale  della  Repubblica  italiana;
          l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri
          1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)  dell'art.  2501  -bis   e   la
          menzione    dell'avvenuta   iscrizione dell'atto di fusione
          nel registro delle imprese.
            Art. 2504-bis  (Effetti della fusione).   -  La  societa'
          che  risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
          diritti e gli obblighi delle societa' estinte.
            La   fusione ha   effetto   quando e'   stata    eseguita
          l'ultima   delle iscrizioni   prescritte  dall'art.   2504.
          Nella    fusione   mediante  incorporazione  puo'  tuttavia
          essere stabilita una data successiva.
            Per  gli  effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 -bis,
          numeri  5)  e  6),  possono  essere  stabilite  date  anche
          anteriori .
            Art.  2504-ter    (Divieto di   assegnazione di azioni  o
          quote).  - La societa' che risulta dalla fusione  non  puo'
          assegnare  azioni o quote in sostituzione  di quelle  delle
          societa' partecipanti  alla fusione possedute,  anche   per
          il    tramite    di  societa'  fiduciarie  o  di interposta
          persona, dalle societa' medesime.
            La  societa' incorporante  non  puo' assegnare  azioni  o
          quote    in  sostituzione  di    quelle  delle     societa'
          incorporate    possedute,  anche per il tramite di societa'
          fiduciaria  o  di  interposta  persona,  dalle  incorporate
          medesime o dalla societa' incorporante.
            Art.   2504-quater   (Invalidita'   della    fusione).  -
          Eseguite  le iscrizioni dell'atto di  fusione a  norma  del
          secondo  comma dell'art.   2504, l'invalidita' dell'atto di
          fusione non puo' essere pronunciata.
            Resta  salvo il   diritto   al risarcimento    del  danno
          eventualmente  spettante  ai  soci  o  ai terzi danneggiati
          dalla fusione.
            Art.    2504-quinquies  (Incorporazione    di    societa'
          interamente    possedute).      -   Alla      fusione   per
          incorporazione di  una societa'  in un'altra  che  possiede
          tutte le azioni o le quote  della prima non si applicano le
          disposizioni  dell'art.  2501-bis,  primo comma, numeri 3),
          4), 5), e degli art. 2501-quater e 2501 - quinquies.
            Art.  2504-sexi  es (Effetti  della  pubblicazione  degli
          atti    del procedimento    di  fusione    nella   Gazzetta
          Ufficiale).   -     Alla pubblicazione    nella    Gazzetta
          Ufficiale  della    Repubblica    italiana  disposta  dagli
          articoli  2501-bis, 2502 -bis e 2504  si applicano  per  la
          disciplina degli effetti le  disposizioni dettate dall'art.
          2457 - ter ".