Art. 22
            Contributo per la rottamazione di ciclomotori
             e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi
                       beni nuovi di fabbrica

  1.  Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli
di  cui  al  comma  2  e  che  consegnano per la rottamazione uno dei
veicoli  di  cui  al  medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in
data  anteriore  al  1°  gennaio  1989, e' riconosciuto un contributo
statale  fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a
50  cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i
51  cc.  e  i  1000  cc.,  sempre che dal venditore sia praticato uno
sconto  almeno  pari  alla  misura  del  contributo. Il contributo e'
corrisposto  dal  venditore  mediante  compensazione  con  il  prezzo
d'acquisto.   Per   la  verifica  della  data  di  fabbricazione  dei
ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM
ovvero,  in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio   a  cura  del  proprietario,  corredata  dalla  denuncia  di
smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
  2.  Il  contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, e risultanti
dal  contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo, a condizione che:
   a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un
motoveicolo,    non    immatricolato    in    precedenza,   di   cui,
rispettivamente,  agli  articoli  52  e 53 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  come integrati dall'articolo 1, comma 4, del
decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 aprile 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 1994;
   b)  sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla
lettera  a)  del  presente  comma, intestato, da data anteriore al 31
dicembre  1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a
uno  dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel
caso  di  ciclomotori,  in  luogo dell'intestazione, il possesso deve
risultare  da  una  dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da
copia della documentazione di cui al comma 1;
   c)  sia  espressamente  dichiarato  nell'atto  di  acquisto che il
veicolo  consegnato  al  venditore  e'  destinato alla rottamazione e
siano  indicate  le  misure  dello  sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma 1.
  3.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il  venditore  ha  l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo usato ad un
demolitore  e  di  provvedere  direttamente  o  tramite  delega  alla
richiesta  di  cancellazione  per  demolizione  al  pubblico registro
automobilistico;  in  caso  di  ciclomotori il venditore provvede con
dichiarazione  di  presa in carico del veicolo per la rottamazione da
parte di un demolitore autorizzato.
  4.  I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione  e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese,
al  fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
  5.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano  al  venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo  quale  credito  di  imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto  d'imposta  sui  redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche,  dell'imposta  locale sui redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori,
per  l'esercizio  nel  corso  del  quale  viene  emessa la fattura di
vendita.
  6.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
   a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
   b)  copia  del libretto di circolazione e del foglio complementare
del  veicolo  usato  e nel caso di ciclomotori, copia del certificato
modello  2051/OM  ovvero  della  documentazione sostitutiva di cui al
comma 1;
   c)  copia  della  domanda  di  cancellazione  per  demolizione del
veicolo  usato  e,  in alternativa al foglio complementare, copia del
certificato   di   proprieta'   rilasciato   dal   pubblico  registro
automobilistico;  nel  caso  di  ciclomotori,  questi  documenti sono
sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la
rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
   d)  certificato  dello  stato  di  famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
  7.  Fatta  salva  ogni  altra  responsabilita' derivante dalla loro
inosservanza,  l'inottemperanza  alle disposizioni di cui al presente
articolo   comporta   la   decadenza   dai   benefici   dal  medesimo
disciplinati.
  8.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo,  valutato  per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire
20   miliardi   e   in   lire   13  miliardi,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.  Il  predetto  importo e' iscritto in apposito capitolo dello
stato  di  previsione  del  ministero delle finanze per il successivo
riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.
  9.  Con  provvedimenti  legislativi  di variazione di bilancio, gli
eventuali  miglioramenti  del saldo netto da finanziare derivanti nel
triennio  1997-1999  dalle  maggiori entrate accertate in connessione
con  le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di
cui  al  presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile,  essere  acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di
cui al comma 8.