Art. 23 
                    Norme concernenti la Ribs Spa 
 
  1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni
di trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  e
zootecnici, la Ribs Spa, in attuazione degli indirizzi approvati  dal
Cipe e nel rispetto delle direttive impartite  dal  ministro  per  le
Politiche agricole di intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, predispone e approva i programmi e i  progetti  specifici
di  intervento,  comprensivi   degli   aspetti   occupazionali,   con
l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari. 
  2. Il ministro per le Politiche agricole sottopone all'approvazione
del Cipe una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri
e delle modalita' di intervento della Ribs Spa,  ai  fini  della  sua
comunicazione alla Commissione  delle  Comunita'  europee,  ai  sensi
dell'articolo  93,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea. 
  3. Il ministero per le Politiche agricole verifica  la  rispondenza
dei programmi  e  dei  progetti  ai  suddetti  criteri,  indirizzi  e
direttive,  anche  sulla  base  di  apposite  schede  di  valutazione
predisposte dalla Ribs Spa. La verifica deve avvenire entro  sessanta
giorni dalla ricezione del programma o del  progetto,  che  divengono
esecutivi, una volta decorso tale termine. 
  4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983,  n.
700,  le  parole  "Risanamento  agro   industriale   zuccheri"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Interventi  a  sostegno  del   settore
agro-industriale". Al  quarto  comma  del  medesimo  articolo  2,  la
parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei". 
  5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700,
il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge  21  dicembre  1990,  n.
391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991,  n.
48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236. 
 
          Note all'art. 23: 
            - Il paragrafo 3 dell'art.  93  del  Trattato  istitutivo
          della Comunita' europea recita: "3. Alla  Commissione  sono
          comunicati,  in  tempo  utile  perche'  presenti   le   sue
          osservazioni, i progetti diretti a istituire  o  modificare
          aiuti. Se ritiene che un progetto non sia  compatibile  con
          il mercato comune a  norma  dell'art.  92,  la  Commissione
          inzia senza indugio la  procedura  prevista  dal  paragrafo
          precedente. Lo  Stato  membro  interessato  non  puo'  dare
          esecuzione alle misure progettate prima che tale  procedura
          abbia condotto a una decisione finale". 
            - L'art. 2, comma 1 e 4 della legge 19 dicembre 1983,  n.
          700, recante: "Provvidenze economiche di carattere generale
          per le imprese colpite da calamita'", recita: 
            "Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in 
           vigore della presente legge sara' costituita la societa'. 
            1. ''Risanamento  agro  industriale  zuccheri  -  RIBS  -
          S.p.a.'', con sede  in  Roma  e  con  capitale  di  lire  1
          miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale  di
          1 milione ciascuna. Il capitale  e'  sottoscritto  per  950
          azioni  dal  Fondo  di  cui  all'art.  3,  comma   2,   del
          decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, 
          n. 546, e per la quota restante dall'EFIM. 
            4. La RIDS S.p.a. e'  amministrata  da  un  consiglio  di
          amministrazione composto da cinque  membri,  dei  quali  il
          presidente e'  nominato  dal  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste di concerto con il  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti  membri
          sono    nominati,     rispettivamente,     dal     Ministro
          dell'agricoltura   e   delle    foreste,    dal    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dall'EFIM". 
            - L'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, 
          citata e' il seguente: 
            "Art. 1. - Nel quadro dell'intervento per il  risanamento
          del    settore    bieticolosaccarifero,     il     Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          in  attuazione  degli  indirizzi  contenuti  nel  piano  di
          settore di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 12 agosto 1983, n.
          371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
          ottobre 1983,  n.  546,  e  sulla  base  delle  indicazioni
          fornite   dalle   imprese    interessate,    propone    per
          l'approvazione da parte  del  CIPE  i  piani  specifici  di
          intervento che determinano le modalita'  di  risanamento  e
          ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali,
          compresi gli aspetti occupazionali, con  l'indicazione  dei
          fabbisogni finanziari specifici". 
            - Il comma 5 dell'art. 6 del  decreto-legge  21  dicembre
          1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          febbraio 1991, n. 48, recante trasferimento all'AIMA  della
          gestione delle risorse proprie  della  CEE  e  degli  aiuti
          nazionali nel settore dello zucchero, nonche'  di  modifica
          delle   norme   per   la   ristrutturazione   del   settore
          bieticolozaccarifero,   recita:   "5.   Al   consiglio   di
          amministrazione di cui al quarto comma  dell'art.  2  della
          legge 19 dicembre  1983,  n.  700,  partecipa  altresi'  il
          direttore generale  della  tutela  economica  dei  prodotti
          agricoli del Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste.
          Nell'adozione  delle   deliberazioni   del   consiglio   di
          amministrazione, in caso di parita', prevale  il  voto  del
          presidente". 
            - Il comma 8 dell'art.  2  del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1993,  n.  236,  recante:  "Interventi  urgenti   a
          sostegno dell'occupazione", recita: "8. Gli  interventi  di
          cui al comma 7, limitati al  sostegno  dell'occupazione  in
          aziende    del    settore    della     trasformazione     o
          commercializzazione dei prodotti agricoli  sono  deliberati
          dal   CIPE   su    proposta    congiunta    del    Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale".