Art. 23 Norme concernenti la Ribs Spa 1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la Ribs Spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal Cipe e nel rispetto delle direttive impartite dal ministro per le Politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi e i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari. 2. Il ministro per le Politiche agricole sottopone all'approvazione del Cipe una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalita' di intervento della Ribs Spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 3. Il ministero per le Politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla Ribs Spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi, una volta decorso tale termine. 4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole "Risanamento agro industriale zuccheri" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi a sostegno del settore agro-industriale". Al quarto comma del medesimo articolo 2, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei". 5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 23: - Il paragrafo 3 dell'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunita' europea recita: "3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inzia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". - L'art. 2, comma 1 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante: "Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamita'", recita: "Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' costituita la societa'. 1. ''Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a.'', con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di 1 milione ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM. 4. La RIDS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM". - L'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, citata e' il seguente: "Art. 1. - Nel quadro dell'intervento per il risanamento del settore bieticolosaccarifero, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di settore di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalita' di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici". - Il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonche' di modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolozaccarifero, recita: "5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresi' il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita', prevale il voto del presidente". - Il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", recita: "8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".