Art. 24 
      Norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza 
 
  1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e' abrogato. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,
n. 400, il ministro  di  Grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il
ministro dell'Industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e,  per
quanto di competenza,  con  il  ministro  della  Sanita',  fissa  con
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  i  requisiti  per  l'esercizio  delle
attivita' di cui all'articolo 1 della  legge  23  novembre  1939,  n.
1815. 
 
          Note all'art. 24:
            -   L'art.   1   della   legge   23   novembre  1939,  n.
          1815,   recante "Disciplina   giuridica  degli    studi  di
          assistenza e  di consulenza", recita:
            "Art.   1.   -  Le  persone  che,  munite  dei  necessari
          titoli     di  abilitazione      professionale,      ovvero
          autorizzate    all'esercizio   di specifiche attivita'   in
          forza di particolari  disposizioni di legge, si   associano
          per    l'esercizio    delle   professioni   o  delle  altre
          attivita' per cui sono abilitate   o  autorizzate,  debbono
          usare,  nella denominazione    del  loro   ufficio   e  nei
          rapporti   coi     terzi, esclusivamente  la    dizione  di
          ''studio   tecnico,      legale,   commerciale,  contabile,
          amministrativo o tributario'', seguito dal nome e  cognome,
          coi titoli professionali, dei singoli associati.
            L'esercizio  associato  delle  professioni  o delle altre
          attivita', ai  sensi  del  comma  precedente,  deve  essere
          notificato  all'organizzazione  sindacale   da   cui   sono
          rappresentati  i  singoli  associati".