Art. 25
                Norme sulle cooperative di produzione
                        e lavoro e di consumo

  1.  All'articolo  22  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  14  dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro,
ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
b) il quarto comma e' abrogato;
   c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
   "Tuttavia  il  ministro  del  Lavoro  e  della previdenza sociale,
sentito  il  comitato  centrale  per le cooperative, puo' autorizzare
l'iscrizione  di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore
a  50,  le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari
servizi,   in  considerazione  della  peculiare  natura  dei  servizi
stessi".
 
          Note all'art. 25:
            -  L'art. 22  del decreto  legislativo 14  dicembre 1947,
          n.  1577,  recante:  "Procedimenti  per  la   cooperazione"
          recita:
            "Art.  22.  - Per procedere   alla legale costituzione di
          una societa' cooperativa e' necessario  che  i  soci  siano
          almeno nove.
            Ove,    successivamente alla   costituzione,  tale numero
          diminuisca, esso  deve  essere  reintegrato   nel   termine
          massimo  di  un  anno, trascorso il quale la societa'  deve
          essere  posta  in  liquidazione. In difetto, trascorso tale
          termine,  l'autorita' di vigilanza dispone lo  scioglimento
          d'ufficio    della    societa'.  Sono    fatte  salve    le
          disposizioni del  testo unico 28  aprile 1938, n. 1165,   e
          successive modificazioni.
            Non  possono  essere iscritte  nei registri prefettizi le
          cooperative di consumo le  quali, al momento della domanda,
          abbiano  un numero di soci inferiore a  50, ne'  quelle  di
          produzione   e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con
          meno di 25 soci.
            Tuttavia il  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale,   sentito  il    comitato    centrale    per    le
          cooperative,  in  considerazione  di particolari situazioni
          ambientali o della peculiare  natura  dei  lavori  e    dei
          servizi    che   formato oggetto   dell'attivita'  sociale,
          puo' autorizzare    la  iscrizione    di    cooperative  di
          produzione  e   lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con
          numero  di soci inferiore a 25 ma non a 9.
            Analogamente l'autorizzazione  di cui sopra puo'   essere
          concessa  a  cooperative  di  consumo,   con numero di soci
          inferiore a   50, le quali forniscano    esclusivamente  ai
          propri  soci  particolari servizi,  in considerazione della
          peculiare natura dei servizi stessi.
            Salve  le disposizioni  dei commi quarto e quinto, se  il
          numero dei soci,  successivamente   alla   iscrizione   nel
          registro    prefettizio, scenda   al disotto   dei   limiti
          indicati   nel terzo   comma   e non   e'  reintegrato  nel
          termine  di  un    anno,  la  cooperativa e' cancellata dal
          registro stesso".