Art. 26
            Rifinanziamento e chiusura dell'operativita'
                della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
                     e successive modificazioni

  1.  Alle  domande  di  credito agevolato, presentate ai sensi delle
leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo
1988,  n.  67,  e successive modificazioni, non ammesse ai contributi
per  carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del
1  gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e'
riconosciuto,  in  via  sostitutiva, per il tramite degli istituti di
credito  finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti
del  tasso  di  riferimento  vigente  al momento della stipula per le
iniziative  ubicate  nei  territori  di  cui  all'obiettivo  n. 1 del
regolamento  (Cee)  n.  2052/88  del  Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i
restanti  territori.  Le  domande  per le quali non e' intervenuta la
stipula  del  contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data
sono restituite agli istituti di credito interessati.
  2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di
cui  al  presente articolo non risultino sufficienti alla concessione
dei  benefici  nella  misura massima prevista al comma 1, il ministro
dell'Industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  al  fine  di
consentire  il  finanziamento  di  tutti  gli  interventi, dispone la
riduzione  percentuale,  in  eguale  misura, dell'importo spettante a
ciascun beneficiario.
  3.  Il  ministro  dell'Industria,  del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, criteri e
modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione
del procedimento amministrativo.
  4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede  mediante  utilizzo,  nei limiti di lire 250 miliardi, delle
disponibilita'  del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge  28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2,
del   decreto   legge   20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono
versate  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con  decreto  del  ministro  del  Tesoro, all'apposito capitolo dello
stato  di  previsione  del  ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato.
 
          Note all'art. 26:
            -   La   legge    11    marzo    1988,  n.    67,    reca
          disposizioni   per  la formazione  del bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello Stato  (legge finanziaria 1988).
            - Il comma 2  dell'art. 2 della legge 28 novembre   1980,
          n.  782:  "I  rientri  per  capitale  ed  interessi vengono
          accantonati nella misura di lire  100 miliardi  annui,  per
          ciascuno  degli  esercizi 1993,  1994, 1995,  1996  e 1997,
          per  la  costituzione, presso  il   Mediocredito  centrale,
          di    un  Fondo  da   utilizzare  per  la   concessione  di
          anticipazioni     alle     societa'     finanziarie     per
          l'innovazione    e    lo  sviluppo iscritte all'albo di cui
          all'art.  2, comma 3, della legge 5  ottobre    1991,    n.
          317,    nonche'    ad    enti      creditizi   e   societa'
          finanziarie  di    partecipazione  iscritti     nell'elenco
          speciale   di cui all'art.  7  del  D.L.  3   maggio  1991,
          n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla    legge  5
          luglio    1991,  n.  197, da   impiegare, in aggiunta  alle
          risorse   proprie, per   l'acquisizione    temporanea    di
          partecipazioni   di minoranza  nel capitale  di rischio  di
          piccole   e medie imprese organizzate    come  societa'  di
          capitali  o come societa' cooperative, con  sede in Italia.
          Tale  fondo  potra'    essere altresi' utilizzato,    nella
          misura   massima     del     20     per    cento      degli
          accantonamenti  previsti   per l'istituzione   di forme  di
          agevolazioni    finalizzate        al        consolidamento
          dell'indebitamento a  breve  termine delle piccole imprese,
          attraverso   gli   interventi   a   favore  di  consorzi  e
          cooperative di garanzia collettiva fidi".
            - Il comma 2 dell'art. 2   del  decreto-legge  20  maggio
          1993,  n.  149, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          19 luglio 1993,  n. 237, recante:  "Interventi urgenti   in
          favore   dell'economia" aggiunge  un comma all'art. 2 della
          legge  28 novembre 1980, n. 782 riportate.