Art. 27 Disegno e modello industriale 1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' abrogato. 2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo' essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilita' dei disegni e modelli industriali.
Note all'art. 27: - Il comma 58 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata, dispone: "Art. 58. - Il diritto di autore di opere del disegno industriale e' ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere". - Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, reca: "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali".