Art. 28
         Diritto annuale a favore delle Camere di commercio

  1.  I  soggetti  tenuti  al  pagamento  dei  diritti annuali di cui
all'articolo   34  del  decreto  legge  22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive  modificazioni,  relativi  ad  anni  antecedenti al 1996 e
iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei
relativi  importi,  sono  ammessi,  previa istanza da presentare alla
camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per  territorio,  al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione
entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il
31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga
entro  le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato
pagamento e' ridotta del 60 per cento.
 
          Nota all'art. 28:
            - L'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,
          convertito,  con   modificazioni, della  legge 26  febbraio
          1982,   n. 51,   recante:    "Disposizioni  in  materia  di
          finanza locale", recita:
            "Art.  34.  -  A  decorrere  dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere gli interventi promozionali  in    favore  delle
          piccole  e    medie  imprese, le camere    di    commercio,
          industria,  artigianato   e   agricoltura, percepiscono  un
          diritto   annuale   a   carico di   tutte   le ditte    che
          svolgono  attivita'  economica  iscritte  agli    albi e ai
          registri tenuti dalle  predette  camere,  determinato nelle
          seguenti  misure:  ditte individuali, societa' di  persone,
          societa'  cooperative,  consorzi: L.   20.000; societa' con
          capitale sociale   deliberato  fino  a  200  milioni:    L.
          30.000;  societa'    con capitale   sociale deliberato   da
          oltre  200 milioni a un miliardo: L. 40.000;  societa'  con
          capitale  deliberato da oltre 1 miliardo  a 10 miliardi: L.
          50.000, con  aumento di L. 10.000 per ogni 10  miliardi  di
          capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
            Nel  caso  che la ditta  abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali o di altre   attivita' economiche  in  province
          diverse    da  quella  della  sede principale,   e' inoltre
          dovuto  per ogni provincia,   nella quale abbia  almeno  un
          esercizio,  un  diritto    pari  al  20 per cento di quello
          stabilito per la ditta medesima.
            Per  l'importo  non    pagato  nei  tempi  e   nei   modi
          prescritti  si  fara'  luogo  alla    riscossione, mediante
          emissione  di    apposito  ruolo,  nelle   forme   previste
          dall'art.  3  del    testo  unico approvato con   D.P.R. 15
          maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa del due per
          cento del diritto dovuto  per  ogni  mese  di    ritardo  o
          frazione di mese superiore a quindici giorni".