Art. 3
                    Integrazioni e modificazioni
                 della legge 5 ottobre 1991, n. 317

  1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46,  sono  assegnate  lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi
per  il  1999  per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
22,  23,  comma  1,  27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n.
317.  Al  medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50 miliardi per
il  1998  e  lire  25  miliardi  per il 1999 per la concessione delle
agevolazioni  previste  dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del
1991  in  favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande
presentate  entro  il  31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento
dei  fondi.  Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il
31  dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati
acquistati  ai  sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la
revoca  di  cui  al  comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge e'
disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti
entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
  2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di
cui  al  citato  articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino
sufficienti  alla  concessione  dei  benefici  nella  misura  massima
prevista  dalla  medesima  legge,  il  ministro  dell'Industria,  del
commercio  e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento
di  tutti  gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual
misura, dell'importo a ciascuno spettante.
  3.  Il  ministro  dell'Industria,  del commercio e dell'artigianato
rende  nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle
diverse  disposizioni  della  legge  5  ottobre  1991, n. 317, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla  stessa  data  non  possono  essere  presentate dichiarazioni e
domande  per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
  4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. Le
risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite
agli  interventi  di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del
1991  nella  misura  di  lire  60  miliardi  e agli interventi di cui
all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.
  5.  Il  ministro  dell'Industria,  del commercio e dell'artigianato
modifica,  con  proprio  decreto,  da  adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
per  la  concessione  delle  agevolazioni di cui all'articolo 8 della
legge n. 317 del 1991.
  6.   Per   la  realizzazione,  nei  distretti  industriali  di  cui
all'articolo  36,  comma  2,  della  citata legge n. 317 del 1991, di
programmi  regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
volti  a  un  miglioramento  della  rete  di servizi, con particolare
riguardo   a   quelli   informatici   e   telematici,   il  ministero
dell'Industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  dispone  la
concessione  di  un  contributo  in misura non superiore al 50% della
spesa  prevista.  Per  le  regioni  di  cui  all'obiettivo  n.  1 del
regolamento  (Cee)  n.  2052/88  del  Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive  modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al
70   per   cento.   Il   ministro  dell'Industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  con  proprio  decreto,  da  adottare  entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
stabilisce  criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi.
  7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle
province  autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36,
comma   4,   della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  e  successive
modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo
27,  comma  7,  della  stessa  legge, sono attribuiti dalle regioni e
dalle  province  stesse,  oltre  ai  finanziamenti  di  cui al citato
articolo  36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati
alle   prestazioni   di  servizi  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo
tecnologico,  gestionale  e amministrativo. Nelle regioni interessate
agli  interventi  di  cui  all'obiettivo  n. 1 del citato regolamento
(Cee)  n.  2052/88,  possono  essere  costituite dalle regioni stesse
societa'  consortili  di sviluppo industriale anche per i fini di cui
all'articolo  36,  comma  5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore
al  50%  della  spesa  prevista,  elevata al 70% nelle regioni di cui
all'obiettivo  n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A valere
sulle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,  l'Ente  nazionale  per
l'energia  e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi
di  ricerca,  sviluppo,  adattamento,  trasferimento  e diffusione di
servizi  avanzati  a  supporto delle politiche di sviluppo regionali,
concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
  8.  All'articolo  1  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317, sono
apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "commerciali,  turistiche  e  di
servizi";
   b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale
e  piccola  impresa  di  servizi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"piccola  impresa  commerciale,  piccola  impresa turistica e piccola
impresa di servizi".
  9.  All'articolo  5,  comma  1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
  "g-bis)  la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o
di  sistemi  elettronici  e  di programmi per l'elaborazione dei dati
statistici,  per  la  diffusione  di  informazioni  turistiche  e per
sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
  g-ter)  la  realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e
programmi,   gestiti  da  apparecchiature  elettroniche,  finalizzati
all'adeguamento  delle  imprese  alle  normative europee, nazionali e
regionali sulla sicurezza".
  10.  Per  le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo,
al  fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
sono  assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il   ministro   dell'Industria,   del  commercio  e  dell'artigianato
provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.
 
          Note all'art. 3:
            -  L'art.  14  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,
          recante:    "Interventi   per i  settori  dell'economia  di
          rilevanza  nazionale", recita:
            "Art. 14.  - Presso   il Ministero   dell'industria,  del
          commercio  e dell'artiginato   e'   istituito  il   ''Fondo
          speciale  rotativo   per l'innovazione tecnologica''.    Il
          fondo    e'  amministrato    con gestione fuori bilancio ai
          sensi dell'art. 9  della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
            Gli interventi  del fondo  hanno per   oggetto  programmi
          di  imprese  destinati  ad introdurre rilevanti avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia'  esistenti. Tali programmi   riguardano  le
          attivita' di progettazione, unitariamente considerate.
            Il  CIPI,  entro  trenta  giorni   dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,   stabilisce   le   condizioni   di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  fondo,  indica    la
          priorita'  di    questi  avendo  riguardo    alle  esigenze
          generali    dell'economia    nazionale    e   determina   i
          criteri  per  le modalita' dell'istruttoria".
            - Gli  articoli 22, 23, comma   1, 27 e    33,  comma  2,
          della  legge 5 ottobre 1991,  n. 317,  recante: "Interventi
          per  l'innovazione    e lo sviluppo delle piccole imprese",
          recitano:
            "Art.  22  (Ammontare  del  contributo e   liquidazione).
          -   1.   Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20
          e' concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui  per
          ciascun  soggetto  beneficiario,  e per non   piu' lire 800
          milioni  in un triennio, nella  misura massima del  30  per
          cento  delle   spese   sostenute per  la realizzazione  del
          programma.
            2. Per i consorzi e le societa'  consortili  ubicati  nei
          territori  di  cui  all'allegato  al    Regolamento  CEE n.
          2052/88 del  Consiglio, e nei territori  italiani   colpiti
          da   fenomeni   di   declino   industriale, individuati con
          decisione della Commissione delle  Comunita' europee del 21
          marzo 1989 e    interessati  dalle  azioni  comunitarie  di
          sviluppo di  cui  al citato  Regolamento  CEE  n.  2052/88;
          il    contributo   e' concesso, entro il limite di lire 500
          milioni annui e per non piu' di lire 1.300   milioni in  un
          triennio,    nella  misura massima del   50 per cento delle
          spese sostenute per la realizzazione del programma.
            3. Il contributo per il medesimo progmmma e'  cumulabile,
          nei  limiti  massimi  stabiliti  dai    commi  1 e 2, con i
          benefici previsti da altre leggi nazionali,  regionali    e
          delle  province  autonome  di    Trento  e  di  Bolzano. La
          liquidazione viene effettuata, anche  in piu' soluzioni, in
          base  alle  fasi  di  realizzazione   del   programma,   su
          presentazione  di  idonea  documentazione  contabile  delle
          spese sostenute.
            4.    Il      contributo    puo'      essere    richiesto
          contestualmente    al finanziamento  di  cui  all'art.  24.
          In  tal  caso  la  domanda  di contributo   e'    inoltrata
          alla   regione   competente   per  territorio dall'istituto
          finanziatore.
            5.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro del   tesoro,
          determina, con proprio decreto, da  emanare entro  sessanta
          giorni    dalla data   di entrata  in vigore della presente
          legge, le norme   di attuazione  del  presente  articolo  e
          degli articoli 19, 20 e 21.
            6.  Per  la concessione dei contributi di  cui al comma 1
          il fondo di cui  all'art. 43,  comma  1, e'   integrato  di
          lire    81 miliardi   nel triennio 1991-1993, in ragione di
          lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi  per
          l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993".
            "Art. 23 (Agevolazioni  per i soggetti di cui alla  legge
          21  maggio  1981, n. 240). - 1. I soggetti  di cui all'art.
          1, primo comma, della  legge  21  maggio    1981,  n.  240,
          diversi dai consorzi  e dalle societa' consortili aventi  i
          requisiti    di cui  agli articoli  17 e  18 della presente
          legge, sono  ammessi ai contributi in conto    capitale  di
          cui  all'art. 20 della  presente legge. Per la  concessione
          dei contributi in conto  capitale ai soggetti di    cui  al
          presente  comma  il fondo di cui all'art.  43, comma  1, e'
          integrato di  lire 13,3  miliardi nel  triennio  1991-1993,
          in  ragione  di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire
          5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".
            "Art.  27 (Societa'  consortili   miste). -   1.  Possono
          beneficiare  delle   agevolazioni  previste  dal   presente
          articolo   le   societa' consortili    a  capitale    misto
          pubblico    e  privato    aventi  come   scopo statuario la
          prestazione dei servizi  per    l'innovazione  tecnologica,
          gestionale    e    organizzativa  delle  piccole    imprese
          industriali, commerciali, di    servizi  e    alle  imprese
          artigiane di  produzione di beni e servizi.
            2.    Le   societa'   consortili   di   cui al   comma  1
          debbono  essere costituite da imprese  ed enti,  in  numero
          non  inferiore    a  cinque,  ed avere   un   capitaole non
          inferiore  a  lire  20 milioni.  In  deroga all'art.   2602
          del    codice    civile,   possono   partecipare   ad  esse
          universita', CNR, ENEA e  camere di  commercio,  industria,
          artigianato   ed  agricoltura,  istituti    ed  aziende  di
          credito,  altri enti pubblici anche territoriali,  societa'
          finanziarie  promosse dalle regioni, enti privati  operanti
          nei   settori   della ricerca,   della    finanza  e    del
          credito,      nonche'     associazioni      sindacali    di
          categoria   tra imprenditori.
            3. Al  punto 4  dell'art. 32  del testo  unico  approvato
          con regio decreto 20  settembre 1934,  n. 2011,  le parole:
          ''sempreche'   siano   fondati  e  gestiti  da  altri  enti
          pubblici'' sono soppresse.
            4.   Le  quote   ed  azioni    del   capitale     sociale
          sottoscritte  complessivamente  dalle   imprese artigiane e
          dalle  piccole imprese di cui al comma  1  devono    essere
          superiori  alla  meta' dell'ammontare del capitale  sociale
          e   il   numero   di tali   imprese   non    puo'    essere
          inferiore  al    numero degli altri soggetti   partecipanti
          alla societa' consortile.
            5.  Gli  enti  e  le  imprese    che  eccedono  i  limiti
          dimensionali  di  cui  all'art. 1   non possono  fruire dei
          servizi  e delle  attivita' delle societa'  consortili    a
          cui  partecipano;    in  deroga  all'art.   2602 del codice
          civile,    i   beneficiari     delle   attivita'      delle
          societa'   consortili    possono  tuttavia    essere  anche
          imprese non  consorziate, purche' se ne assumano i relativi
          oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.
            6. Alle  societa'  consortili  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.
            7.  Le   attivita' delle  societa' consortili  di cui  al
          comma   1 da svolgere   ad  esclusivo    vantaggio    delle
          piccole    imprese    di  cui   al medesimo comma 1 possono
          riguardare:
            a) la   ricerca  tecnologica,    la  progettazione,    la
          sperimentazione,   l'acquisizione   di  conoscenze  e    la
          prestazione  di  assistenza  tecnica,  organizzativa  e  di
          mercato   connessa   al  progresso     ed  al  rinnovamento
          tecnologico,      nonche'     la       consulenza        ed
          assistenza        alla  diversificazione di idonee gamme di
          prodotti  e  delle  loro  prospettive   di   mercato,   con
          particolare    riguardo  al  reperimento, alla diffusione e
          all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
            b) la consulenza  e l'assistenza per la nascita  di nuove
          attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento;
            c)     la     formazione      professionale   finalizzata
          all'introduzione    di  nuove  tecnologie e   metodi per il
          miglioramento  della qualita' sulla base   di      apposite
          convenzioni      con    la    regione      competente   per
          territorio;
            d)    l'acquisizione   e     progettazione   di      aree
          attrezzate     per insediamenti  produttivi,  ivi  compresa
          l'azione  promozionale  per l'insediamento   di   attivita'
          produttive  di    dette    aree,    la progettazione  e  la
          realizzazione delle  opere di urbanizzazione e dei servizi,
          nonche' l'attrezzatura  degli spazi  pubblici destinati  ad
          attivita' collettive:
            e)    la  vendita   e   la concessione   alle imprese  di
          lotti in  aree attrezzate;
            f)  la  costruzione in  aree  attrezzate  di  fabbricati,
          impianti,  laboratori    per    attivita'   industriali   e
          artigianali,  depositi  e magazzini;
            g) la vendita, la locazione,   la  locazione  finanziaria
          alle  imprese  di  fabbricati  e  degli  impianti  in  aree
          attrezzate;
            h) la    costruzione  e  la    gestione  di  impianti  di
          depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
            i)  il  recupero degli immobili  industriali preesistenti
          per la loro destinazione a fini produttivi;
            l) l'esercizio e la gestione  di impianti  di  produzione
          combinata  e di  distribuzione di  energia  elettrica  e di
          calore  in regime  di autoproduzione;
            m) l'acquisto  o la vendita  di energia elettrica  da e a
          terzi   da   destinare   alla   copertura  integrativa  dei
          fabbisogni consortili.
            8. Per le attivita' di cui  al  comma  7  possono  essere
          concessi,  alle  societa' consortili di   cui al comma 1, i
          contributi  di cui all'art.  22, entro il  limite  di  lire
          500   milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in
          un triennio, nella misura massima del  50 per  cento  delle
          spese      ritenute    ammissibili.   Per   le     societa'
          consortili localizzate nei territori   di cui  all'allegato
          al    Regolamento  CEE  n.    2052/88  del Consiglio, e nei
          territori  italiani,  colpiti  da   fenomeni   di   declino
          industriale,  individuati  con decisione  della Commissione
          delle Comunita' europee del 21   marzo 1989  e  interessati
          dalle  azioni  comunitarie  di  sviluppo di cui   al citato
          Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati,
          rispettivamente, a  lire  1.000  milioni  e  a  lire  1.500
          milioni e al 70 per cento.
            9.  Per l'istruttoria, la  concessione e l'erogazione dei
          contributi si applicano le  medesime  disposizioni    e  le
          procedure  di  cui  all'art.    20, comma 2, e all'art. 21,
          commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
            10.  I programmi   relativi ad   attivita'  di    ricerca
          scientifica    e  tecnologica  devono    essere inviati per
          conoscenza   anche al Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica.
            11.  Il    Ministro  dell'industria,    del commercio   e
          dell'artigianato determina, di concerto   con  il  Ministro
          del  tesoro  e    con  il  Ministro  per   gli   interventi
          straordinari   nel  Mezzogiorno,  le  norme  di  attuazione
          del presente articolo.
            12. Gli oneri derivanti dalla  concessione dei contributi
          di  cui  al  comma 8 gravano sul  fondo di cui all'art. 43,
          comma 1,   che e' a  tal  fine    integrato  in    lire  63
          miliardi per  il triennio  1991-1993, in ragione di lire  8
          miliardi  per  l'anno 1991, di  lire 28 miliardi per l'anno
          1992 e lire 27 miliardi per l'anno 1993.
            13. I contributi di cui   al  presente  articolo  possono
          cumularsi  con le   agevolazioni  finanziarie  disposte  da
          altre   leggi    nazionali,  regionali  e  delle  provincie
          autonome    di  Trento  e  di  Bolzano, purche' non vengano
          superati complessivamente  i limiti massimi  di  intervento
          nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.
            14.  Le  societa'  consortili di cui   al comma 1 possono
          accedere agli interventi del fondo  speciale  rotativo  per
          l'innovazione  tecnologica,  di    cui  all'art.   14 della
          legge 17  febbraio 1982,  n. 46,  e. solo  limitatamente  a
          quelle  societa'  consortili  a  cui  partecipano  anche le
          universita' e gli enti pubblici   e  privati  operanti  nei
          settori  della  ricerca, agli interventi del fondo speciale
          per la ricerca applicata, istituito  con l'art.   4   della
          legge    25  ottobre    1968,    n.  1089,    e  successive
          modificazioni. Tali  interventi non  sono cumulabili    con
          quelli previsti dal presente articolo".
            "Art.     33  (Contributi   a  fondi   interconsortili  e
          programmi gestionali).  -  2. Ai  consorzi,  alle  societa'
          consortili  e  alle cooperative di garanzia collettiva fidi
          di  cui agli articoli 29 e 30  possono    essere  accordati
          altresi'    contributi  in    conto capitale   a carico del
          medesimo fondo di cui  al comma 1, per la realizzazione  di
          programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con
          l'impiego di  strumenti informatici,  per  la fornitura  di
          servizi   di    natura  finanziaria  alle  piccole  imprese
          consorziate".
            - L'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,  recante:
          "Interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
          imprese", recita:
 
                                   "Capo II
                 Interventi per la diffusione dell'innovazione
 
            Art.   5   (Investimenti    innovativi    ammessi    alle
          agevolazioni). - 1. Le agevolazioni previste dagli articoli
          6  e 12 sono concesse ai soggetti di cui  all'art. 1, comma
          3,  che  effettuino  investimenti    aventi  per   oggetto,
          congiuntamente e disgiuntamente:
            a) la realizzazione  o l'acquisizione di sistemi composti
          da una o piu' unita'  di lavoro  gestite da apparecchiature
          elettroniche,  che  governino,  a   mezzo di programmi,  la
          progressione logica  delle fasi del  ciclo tecnologico   da
          destinare  a svolgere  una  o piu'  delle seguenti funzioni
          legate   al   ciclo   produttivo:  lavorazione,  montaggio,
          manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
            b) la realizzazione  o  l'acquisizione    di  sistemi  di
          integrazione  di una o  piu' unita' di  lavoro composti  da
          robot  industriali    o  mezzi  robotizzati,   gestiti   da
          apparecchiature  elettroniche,  che  governino, a mezzo  di
          programmi,  la progressione logica  delle fasi   del  ciclo
          tecnologico;
            c)   la    realizzazione  o  l'acquisizione    di  unita'
          elettroniche  o di sistemi elettronici  per  l'elaborazione
          dei    dati   destinati   al   disegno   automatico,   alla
          progettazione,    alla  produzione   della   documentazione
          tecnica,  della  gestione delle  operazioni legate al ciclo
          produttivo, al controllo    e  al  collaudo    di  prodotti
          lavorati  nonche'    al sistema gestionale, organizzativo e
          commerciale;
            d)    la    realizzazione     o     l'acquisizione     di
          programmi     per l'utilizzazione  delle  apparecchiature e
          dei  sistemi  di cui  alle lettere a), b) e c);
            e) l'acquisizione   di brevetti   e licenze    funzionali
          all'esercizio  delle attivita'   produttive, la  formazione
          del   personale necessaria per   l'utilizzazione      delle
          apparecchiature,   dei   sistemi    e  dei programmi di cui
          alle lettere a), b), c) e d);
            f)    la    realizzazione     o     l'acquisizione     di
          apparecchiature  scientifiche  destinate  a  laboratori  ed
          uffici  di  progettazione aziendale;
            g)    la   realizzazione o  l'acquisizione  di  sistemi e
          macchinari,  gestiti  da    apparecchiature   elettroniche,
          finalizzati          alla    riduzione    dell'inquinamento
          nell'ambiente.
            2. Gli  investimenti di  cui al comma  1 possono   essere
          effettuati   anche   mediante   contratti  di     locazione
          finanziaria  o  di  compravendita  con      riserva   della
          proprieta',   a norma  dell'art.  1523 del  codice civile o
          a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
            3.  Le agevolazioni  previste dagli  articoli   6 e    12
          non    possono  essere concesse per i soli investimenti  di
          cui alla lettera d) ed e) del  comma 1.   Le   agevolazioni
          concesse  a   fronte  delle spese  per programmi, brevetti,
          licenze e formazione del   personale non  possono  superare
          rispettivamente  il  40 per cento,   il 30 per cento, il 15
          per cento  e  il    20   per   cento   del   costo    delle
          macchine   e  delle apparecchiature di cui alle lettere a),
          b) e c) del comma 1".
            -  Il comma  4 dell'art.   13 della   legge  5    ottobre
          1991,    n. 317, recante: "Interventi  per l'innovazione  e
          lo sviluppo  delle piccole imprese", recita:
            "Art.   13   (Revoca   delle   agevolazioni).     -    4.
          Qualora    i   beni acquistati con  il credito d'imposta  o
          con  i conributi di  cui agli articoli 6, 7, 8 e  12  siano
          alienati,  ceduti  o distratti nei tre anni successivi alla
          concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle
          stesse, il cui importo  deve essere oggetto di restituzione
          con le modalita' di cui al comma 5".
            - L'art. 7 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,  recante:
          "Interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
          imprese", recita:
            "Art. 7 (Agevolazioni  per  l'acquisizione    di  servizi
          reali).  -  1.  I soggetti   di cui  all'art. 1,  comma  3,
          sono   ammessi, nel   triennio 1991-1993, a  fruire  di  un
          credito  d'imposta  sul costo di acquisizione di    servizi
          destinati     all'aumento    della    produttivita',     al
          trasferimento  delle  tecnologie,  alla  ricerca   di nuovi
          mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo  di
          sistemi di qualita'.
            2.  Il    Ministero  dell'industria,    del commercio   e
          dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente    legge,     alla
          individuazione   delle   tipologie  di  servizi ammissibili
          al beneficio di cui al comma 1.
            3. Il credito d'imposta di cui   al comma 1  e'  concesso
          nella  misura  del  50  per    cento  e  del  40 per cento,
          rispettivamente per le imprese fino  a  100  dipendenti   e
          da   101   a   200   dipendenti,  del  costo effettivamente
          sostenuto, e  comunque per un importo  non superiore a lire
          80 milioni per ciascun soggetto interessato.
            4. Gli  oneri per   la concessione    delle  agevolazioni
          previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui  all'art. 43,
          comma  1,  nel  limite di lire 81 miliardi  per il triennio
          1991-1993, in ragione  di lire 15,8 miliardi per  il  1991,
          di  lire  27,2   miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi
          per il 1993".
            - L'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,  recante:
          "Interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
          imprese", recita:
            "Art. 8 (Agevolazioni per  spese  di  ricerca).  -  1.  I
          soggetti  di  cui  all'art. 1, comma   3, sono ammessi, nel
          triennio  1991-1993, a fruire di  un   credito   d'imposta,
          commisurato    alla    quota   degli   utili reinvestiti in
          spese di ricerca,   pari al   30 per  cento    della  spesa
          ammissibile    all'agevolazione, che   non  puo'  eccedere,
          per   ciascun soggetto, lire   500  milioni    per  ciascun
          periodo    d'imposta  e    non  e'  cumulabile con le altre
          agevolazioni previste dal presente articolo.
            2.  Entro novanta  giorni dalla   data   di entrata    in
          vigore      della  presente     legge       il     Comitato
          interministeriale  per   la  politica industriale   (CIPI),
          su   proposta  del  Ministro dell'industria,  del commercio
          e  dell'artigianato, di  concerto con  il Ministro  per gli
          interventi   straordinari  nel   Mezzogiorno   e   con   il
          Ministro   dell'universita'       e     della       ricerca
          scientifica  e    tecnologica, individua,  nell'ambito  dei
          diversi    settori  produttivi,  i  comparti di particolare
          rilevanza  per  l'avanzamento   tecnologico   del   sistema
          industriale    e  per    il  miglioramento   della bilancia
          tecnologica.  Il  CIPI      procede,      ove      occorra,
          all'aggiornamento      annuale     della individuazione dei
          predetti comparti innovativi.
            3. I soggetti di cui all'art.   1, comma 3,  che  operano
          nei comparti di cui  al comma 2 del  presente articolo sono
          ammessi,   nel triennio 1991-1993, a  fruire di un  credito
          d'imposta  commisurato     alle  spese   sostenute      per
          l'attivita'    di  ricerca,   pari al   30 per  cento della
          spesa   ammissibile   all'agevolazione,   che   non    puo'
          eccedere,    per  ciascun  soggetto,  lire  500 milioni per
          ciascun periodo d'imposta.
            4. I soggetti di cui al  comma 3, se costituiti in  epoca
          successiva  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a  fruire di un
          credito  d'imposta commisurato al totale delle   spese  per
          investimenti  sostenute    in ciascuno   dei tre periodi di
          imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi  a
          condizione  che  non  abbiano  avuto  agevolazioni ai sensi
          degli articoli 6  e 12.  Il credito   d'imposta,   pari  al
          30  per  cento della  spesa ammissibile   all'agevolazione,
          non   puo'  eccedere,    per   ciascun soggetto,  lire  500
          milioni per ciascun periodo d'imposta.
            5. Il CIPI, su proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato,  di concerto  con il Ministro
          dell'universita'   e  della     ricerca    scientifica    e
          tecnologica,   individua,   anche    con  riferimento  allo
          sviluppo  delle    tecnologie e degli   investimenti di cui
          all'art.    5,  comma  1,     le  tipologie   delle   spese
          ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui al comma 3 e 4 del
          presente articolo.
            6.  Le agevolazioni  di cui  al   presente articolo    si
          applicano  a condizione  che i  soggetti  interessati siano
          tenuti    in regime   di contabilita'   ordinaria  anche  a
          seguito di  opzione,  e   non   sono cumulabili   con     i
          benefici     derivanti     da      disposizioni    analoghe
          concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.
            7.  Gli oneri  derivanti  dall'applicazione  del presente
          articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel
          limite di lire 450 miliardi per  il biennio 1992-1993,   in
          ragione  di lire  205 miliardi per  l'anno  1992, ripartiti
          in    eguale    misura  per    gli    interventi   previsti
          rispettivamente  dai    commi  1,  3  e  4, e   di lire 245
          miliardi per  l'anno  1993, ripartiti  in   eguale   misura
          per   gli  interventi previsti rispettivamente dai commi 1,
          3 e 4".
            -  Il comma  2 dell'art.   36 della   legge  5    ottobre
          1991,    n. 317, recante: "Interventi  per l'innovazione  e
          lo sviluppo  delle piccole imprese", recita:
 
                                   "Capo VII
                               Disposizioni varie
 
            Art. 36  (Distretti industriali   di piccole   imprese  e
          consorzi  di  sviluppo   industriale). -   2.   Le regioni,
          entro centottanta  giorni dalla data  di entrata  in vigore
          della presente  legge, individuano tali aree,   sentite  le
          Unioni  regionali   delle camere   di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura, sulla  base di un  decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          da emanare entro novanta giorni dal predetto  termine,  che
          fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento".
            -    Il  comma   4 dell'art.   36 della  legge 5  ottobre
          1991,  n. 317, recante: "Interventi  per l'innovazione    e
          lo sviluppo  delle piccole imprese", recita:
 
                                   "Capo VII
                               Disposizioni varie
 
            Art.  36   (Distretti industriali   di piccole  imprese e
          consorzi di sviluppo  industriale).  - 4.  I  consorzi   di
          sviluppo    industriale,  costituiti ai sensi della vigente
          legislazione nazionale e regionale, sono   enti    pubblici
          economici.   Spetta   alle  regioni  soltanto  il controllo
          sui piani economici e finanziari dei consorzi.
            Regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo alle
          emissioni dei  Fondi  a   finalita'   strutturali,     alla
          loro   efficacia  e  al coordinamento dei loro interventi e
          di quelli della Banca europea per  gli  investimenti  degli
          altri  strumenti  finanziari esistenti (G.U.C.E.  15 luglio
          1988, n. 185).
 
                                 Obiettivo n. 1
 
            1.   Le      regioni   interessate   dalla  realizzazione
          dell'obiettivo n. 1 sono regioni  NUTS del livello II,   il
          cui  PIL procapite  risulta, in base ai  dati degli  ultimi
          tre  anni, inferiore  al 75%  della media comunitaria.
            Rientrano  tra   queste  regioni   anche  l'Irlanda   del
          Nord,    i dipartimenti   francesi   d'Oltremare  ed  altre
          regioni  il  cui  PIL procapite si avvicina a quello  delle
          regioni indicate al primo comma e che  vanno inserite,  per
          motivi particolari,  nell'elenco relativo all'obiettivo  n.
          1.
            2.      L'elenco   delle    regioni    interessate  dalla
          realizzazione   dell'obiettivo   n.    1    e'    contenuto
          nell'allegato.
            3. L'elenco  delle regioni  e' valido per  cinque anni  a
          decorrere  dall'entrata in vigore del presente regolamento.
          Prima della scadenza di    tale  periodo    la  Commissione
          riesamina   l'elenco    in  tempo    utile  affinche'    il
          Consiglio,  deliberando   a   maggioranza qualificata    su
          proposta    della Commissione  e  previa  consultazione del
          Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco  valido  per  il
          periodo successivo alla scadenza dei cinque anni.
            4.  Gli  Stati  membri presentano alla Commissione i loro
          programmi di sviluppo regionale. Tali programmi  contengono
          in particolare:
            la  descrizione  delle  linee  principali scelte  per  lo
          sviluppo regionale e delle relative azioni;
            indicazioni     sull'utilizzazione      dei    contributi
          dei     Fondi strutturali,  della    BEI  e    degli  altri
          strumenti    finanziari  prevista  nella  realizzazione dei
          programmi.
            Gli  Stati  membri  possono   presentare   un   programma
          globale    di sviluppo regionale per  tutte le loro regioni
          incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche'    questo
          programma comporti gli elementi di cui al primo comma.
            Gli  Stati    membri  presentano    per  le  regioni   in
          questione    anche  i  programmi  di    cui  all'art.   10,
          paragrafo  2  e  le    iniziative  previste  dall'art.  11,
          paragrafo 1, includendo   inoltre i  dati    relativi  alle
          iniziative    di  cui    all'art.  11,    paragrafo 1   che
          costituiscono,  ai sensi della  normativa  comunitaria,  un
          diritto per i beneficiari.
            Per    accelerare      l'esame    delle      domande    e
          l'attuazione  degli interventi,  gli Stati  membri  possono
          unire   ai   loro programmi    le  richieste  di  programmi
          operativi compresi nei medesimi.
            5.  La  Commissione    valuta  i  programmi e le   azioni
          proposte nonche' gli  altri elementi  di cui  al  paragrafo
          4  in   funzione della   loro coerenza  con  gli  obiettivi
          del  presente  regolamento  e  con  le disposizioni   e  le
          politiche  menzionate    agli  articoli    6  e    7.  Essa
          definisce, sulla  base di tutti i  programmi e di tutte  le
          azioni  di  cui  al  paragrafo  4,      nell'ambito   della
          partnership  prevista  dall'art.    4, paragrafo   1 e   di
          concerto   con lo   Stato membro   interessato,  il  quadro
          comunitario    di    sostegno      per    gli    interventi
          strutturali  comunitari,  secondo  le  procedure   previste
          dall'art. 17.
            Il   quadro   comunitario   di   sostegno   comprende  in
          particolare:
            le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario;
              le forme d'intervento;
            il    programma  indicativo    di   finanziamento     con
          l'indicazione  dell'importo  degli  interventi e della loro
          provenienza;
              la durata di tali interventi.
            Il  quadro    comunitario  di    sostegno  garantisce  il
          coordinamento  di  tutti   gli     interventi   strutturali
          comunitari   previsti    per   la  realizzazione  dei  vari
          obiettivi  di  cui  all'art.  1  all'interno di una regione
          determinata.
            Il     quadro  comunitario     di     sostegno      puo',
          all'occorrenza,     essere  modificato    e    adattato  su
          uniziativa  dello  Stato membro   o   della Commissione  di
          concerto  con    lo  Stato membro,   in funzione   di nuove
          informazioni   pertinenti   e   dei  risultati   registrati
          durante l'attuazione delle azioni in questione.
            A    richiesta     debitamente     giustificata     dello
          Stato    membro interessato, la Commissione adotta i quadri
          comunitari particolari di sostegno per uno o piu' programmi
          di cui al paragrafo 4.
            6.   Gli  interventi   relativi   all'obiettivo    n.   1
          assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.
            7. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
          precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4
          e 5.
            -    Il  comma   7 dell'art.   27 della  legge 5  ottobre
          1991,  n. 317, recante: "Interventi  per l'innovazione    e
          lo sviluppo  delle piccole imprese", recita:
            "Art.    27  (Societa'   consortili   miste). -   7.   Le
          attivita'  delle societa'  consortili di  cui  al  comma  1
          da  svolgere ad  esclusivo vantaggio delle  piccole imprese
          di  cui al medesimo comma  1 possono riguardare:
            a)  la    ricerca  tecnologica,    la progettazione,   la
          sperimentazione,  l'acquisizione  di  conoscenze  e      la
          prestazione  di  assistenza  tecnica,  organizzativa  e  di
          mercato  connessa  al  progresso     ed   al   rinnovamento
          tecnologico,        nonche'     la       consulenza      ed
          assistenza      alla diversificazione di  idonee  gamme  di
          prodotti   e   delle   loro  prospettive  di  mercato,  con
          particolare   riguardo al reperimento,  alla  diffusione  e
          all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
            b) la consulenza  e l'assistenza per la nascita  di nuove
          attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento;
            c)      la      formazione     professionale  finalizzata
          all'introduzione   di nuove tecnologie e    metodi  per  il
          miglioramento    della  qualita' sulla base  di    apposite
          convenzioni     con    la    regione      competente    per
          territorio;
            d)      l'acquisizione   e     progettazione   di    aree
          attrezzate   per insediamenti  produttivi,   ivi   compresa
          l'azione  promozionale  per l'insediamento   di   attivita'
          produttive    in    dette    aree,    la progettazione e la
          realizzazione delle  opere di urbanizzazione e dei servizi,
          nonche' l'attrezzatura degli spazi  pubblicitari  destinati
          ad attivita' collettive;
            e)    la  vendita   e   la concessione   alle imprese  di
          lotti in  aree attrezzate;
            f)  la  costruzione in  aree  attrezzate  di  fabbricati,
          impianti,  laboratori    per    attivita'   industriali   e
          artigianali,  depositi  e magazzini;
            g) la vendita, la locazione,   la  locazione  finanziaria
          alle  imprese  di  fabbricati  e  degli  impianti  in  aree
          attrezzate;
            h) la    costruzione  e  la    gestione  di  impianti  di
          depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
            i)  il  recupero degli immobili  industriali preesistenti
          per la loro destinazione ai fini produttivi;
            l) l'esercizio e la gestione  di impianti  di  produzione
          combinata  e di  distribuzione di  energia  elettrica  e di
          calore  in regime  di autoproduzione;
            m) l'acquisto  o la vendita  di energia elettrica  da e a
          terzi  da  destinare   alla   copertura   integrativa   dei
          fabbisogni consortili".
            -    Il  comma   3 dell'art.   36 della  legge 5  ottobre
          1991,  n. 317, recante: "Interventi  per l'innovazione    e
          lo sviluppo  delle piccole imprese", recita:
            "Art.  36    (Distretti industriali di  piccole imprese e
          consorzi di sviluppo   industriale). -   3. Per    le  aree
          individuate  ai    sensi  del  comma  2    e' consentito il
          finanziamento,  da  parte  delle    regioni,  di   progetti
          innovativi   concernenti  piu'  imprese,    in  base  a  un
          contratto di  programma  stipulato  tra  i  consorzi  e  le
          regioni medesime, le quali definiscono altresi' le priorita
          degli interventi".
            -    Il  comma   5 dell'art.   36 della  legge 5  ottobre
          1991,  n. 317, recante: "Interventi  per l'innovazione    e
          lo sviluppo  delle piccole imprese", recita:
            "Art.  36    (Distretti industriali di  piccole imprese e
          consorzi di sviluppo industriale).  - 5. Il    consorzi  di
          sviluppo    industriale  di  cui  al  comma 4   promuovono,
          nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati    dai
          consorzi    medesimi,  le    condizioni necessarie   per la
          creazione  e    lo  sviluppo  di   attivita'     produttive
          nei    settori  dell'industria e dei  servizi. A tale scopo
          realizzano  e  gestiscono,   in   collaborazione   con   le
          associazioni imprenditoriali e con le camere di  commercio,
          industria,   artigianato e  agricoltura, infrastrutture per
          l'industria, rustici   industriali,  servizi    reali  alle
          imprese,  iniziative  per  l'orientamento  e la  formazione
          professionale  dei lavoratori,  dei   quadri  direttivi   e
          intermedi    e     dei   giovani imprenditori, e ogni altro
          servizio sociale connesso alla produzione industriale".
            - L'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,  recante:
          "Interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
          imprese", recita:
 
                                    "Capo I
                       Finalita' e campo di applicazione
 
            Art. 1 (Finalita' della legge  e definizione  di  piccola
          impresa).  -  1.   La presente   legge ha  la  finalita' di
          promuovere lo  sviluppo, l'innovazione e  la competitivita'
          delle  piccole     imprese,  costituite  anche   in   forma
          cooperativa, con particolare riguardo:
            a)   alla   diffusione   e   allo  sviluppo  delle  nuove
          tecnologie;
            b)  allo  sviluppo  e  all'attivita'  di  consorzi  e  di
          societa'  consortili  tra    piccole  imprese  nonche'  dei
          consorzi, delle societa' consortili  e   delle  cooperative
          di    garanzia    collettiva   fidi, costituiti da  piccole
          imprese industriali, artigiane,  commerciali e di servizi;
            c) alla   diffusione di  nuove    strutture  e  strumenti
          finanziari  per  l'innovazione  e lo sviluppo delle piccole
          imprese;
            d) alla creazione,  allo  sviluppo  e  all'ammodernamento
          delle  piccole imprese  localizzate   nelle  aree   colpite
          da   crisi    di   settori industriali    nell'ambito    di
          specifiche    azioni  di  risanamento  e sviluppo decise in
          sede comunitaria;
               e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
             2. Ai fini della presente legge si considera:
            a)  piccola  impresa industriale   quella   avente    non
          piu'  di  200 dipendenti e 20  miliardi di lire di capitale
          investito,    al  netto  di  ammortamenti  e  rivalutazioni
          monetarie;
            b) piccola impresa commerciale  e    piccola  impresa  di
          servizi,  anche  del  terziario avanzato, quella avente non
          piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di   lire di  capitale
          investito,  al  netto  di    ammortamenti  e  rivalutazioni
          monetarie.
            3. Sono destinatarie delle  agevolazioni    di  cui  agli
          articoli 6, 7, 8 e 12:
            a)   le   piccole   imprese  industriali  o  di  servizi,
          costituite anche in forma cooperativa o    societaria.  Per
          imprese  di  servizi si intendono quelle  che  operano  nei
          settori dei  servizi  tecnici  di  studio, progettazione  e
          coordinamento  di infrastrutture  e  impianti,  dei servizi
          di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
            b) le  imprese artigiane di produzione  di cui alla legge
          8 agosto 1985, n. 443.
            4.   Sono destinatarie    delle  agevolazioni    previste
          dall'art.   9 le societa'  finanziarie   per  l'innovazione
          e  lo   sviluppo  di  cui all'articolo 2.
            5.   Ai fini  della valutazione  dei limiti  dimensionali
          di  cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 4 della
          legge 8 agosto 1985, n.  443,  si  considerano  come  unica
          impresa  quelle  che  si  trovino  nelle  condizioni di cui
          all'art. 2359 del codice civile.
            6.   Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio  e
          dell'artigianato  adegua  con proprio decreto i limiti  del
          capitale investito  di  cui  al  comma  2,  utilizzando  il
          deflattore   degli   investimenti   lordi  riportato  nella
          relazione generale  sulla situazione  economica del  Paese;
          si procede all'adeguamento quando  la variazione superi  il
          10  per  cento  del  valore  del  capitale  precedentemente
          stabilito.
            6   -bis.    La  definizione    di    piccola    impresa,
          l'intensita'    delle agevolazioni   concedibili  ai  sensi
          della  presente  legge  e   gli investimenti  delle  stesse
          saranno  adeguati,    a  decorrere dal 1 luglio 1993,   con
          decreto  del  Ministro dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato    e, per   la parte   di competenza,  del
          Ministro  del tesoro,  alla disciplina  comunitaria   degli
          aiuti    di Stato,   tenuto conto   delle  intese raggiunte
          con  la  commissione delle  Comunita' europee".