Art. 30
                      Modifica dell'articolo 29
                 della legge 11 giugno 1962, n. 588

  1.  L'articolo  29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  29  -  1.  Per  promuovere e assistere iniziative in tutti i
comparti  economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente
sia  attraverso  la  partecipazione  al  capitale  delle  imprese, e'
autorizzata  la  costituzione di una societa' finanziaria per azioni,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':
   a)  assumere  partecipazioni  in  societa' o enti, costituiti o da
costituire;
   b)  prestare  assistenza  finanziaria,  tecnica  e organizzativa a
favore delle imprese e degli enti.
  3.  Collateralmente  e  compatibilmente  con la realizzazione dello
scopo  primario  di  cui  al  comma  1,  la  societa' potra' altresi'
assumere   particolari   incarichi   di  studio,  di  consulenza,  di
assistenza  e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti
pubblici,  enti  privati  e  singoli, nonche' la gestione di speciali
fondi  comunitari,  nazionali e regionali. In tale ambito la societa'
potra'  inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e
autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista
per  il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove
richiesta, alla relativa somministrazione.
  4. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi
aumenti  possono  concorrere  la regione Sardegna, che puo' avvalersi
anche  di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico,
anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non eccedente
il  49  per  cento  dell'intero  capitale  sociale,  banche, societa'
private, associazioni o singoli.
  5.  Il  numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara'
determinato  dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore
a otto.
  6.   Alla   regione  e'  riservata  la  nomina  della  meta'  degli
amministratori e, tra questi, del presidente.
  7.  Alla regione e' riservata la nomina del presidente del collegio
sindacale.
  8.  Lo  statuto  disciplinera'  la procedura di nomina dei restanti
componenti degli organi sociali.
  9.  Sono  estese  alla  societa'  finanziaria tutte le agevolazioni
previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601".
  2.  Le  disposizioni  concernenti  gli organi della societa' di cui
all'articolo  29  della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo
rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
 
          Note all'art. 30:
            - L'art.  29 della legge 11  giugno 1962, n.  588,    che
          reca:  "Piano  straordinario    per favorire   la rinascita
          economica  e    sociale  della  Sardegna,  in    attuazione
          dell'art.  13 della legge  costituzionale 26 febbraio 1948,
          n. 3", recita:
            "Art.  29.  -  Per  promuovere ed assistere le iniziative
          economiche e, particolarmente, le   iniziative  industriali
          conformi al piano  ed ai programmi,  sia  direttamente  che
          attraverso    la    partecipazione    al  capitale    delle
          imprese,   e'   autorizzata   la   costituzione   di    una
          societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  2461 del codice civile.
             A tal fine, la societa' finanziaria potra':
            a)   assumere   partecipazioni   in   societa'   o  enti,
          costituiti  o costituendi;
            b)   prestare assistenza    finanziaria,    tecnica    ed
          organizzativa    a  favore  delle  societa' o enti ai quali
          partecipa.
            Collateralmente   e compatibilmente   alla  realizzazione
          dello  scopo  primario   precisato   nel primo   comma,  la
          societa' potra'  assumere speciali  incarichi di    studio,
          di consulenza,  di  assistenza e  di gestione che le  siano
          eventualmente  affidati  da   enti pubblici, enti privati e
          singoli.
            Alla sottoscrizione  del capitale  della societa' e   dei
          successivi  aumenti possono concorrere  la regione autonoma
          della   Sardegna - che  puo'    avvalersi    anche    degli
          stanziamenti  previsti  dalla  presente legge, nella misura
          stabilita  dal  piano  -  enti  economici  e  finanziari ed
          istituti di  credito e di assicurazione, che  abbiano    la
          natura  di  enti   pubblici o  di  diritto  pubblico, anche
          in  deroga a  divieti statutari   nonche'   -   in   misura
          non   eccedente   il   49   per  cento dell'intero capitale
          sociale - singoli o societa' private.
            Alla regione e' riservata la  nomina di almeno meta'  dei
          componenti  del consiglio di amministrazione e, tra questi,
          del presidente.
            In  complesso, alla  regione ed  agli  enti pubblici    o
          di    diritto pubblico e' riservata la nomina di tre quarti
          di tali componenti.
            Alla regione   e' del   pari riservata  la    nomina  del
          presidente del collegio sindacale.
            Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il
          30  giugno  di  ogni anno, viene presentato,   insieme alle
          relazioni del  consiglio  di    amministrazione    e    del
          collegio   sindacale,   alla   regione  per l'approvazione,
          entro il 31 ottobre successivo.
            Sono estese alla societa'   finanziaria le  esenzioni  ed
          agevolazioni  fiscali   che    le   vigenti    disposizioni
          accordano      alle    societa'  industriali  operanti  nei
          territori  di  cui all'art. 3  della legge 10 agosto  1950,
          n. 646,   e   successive   modificazioni e    integrazioni;
          nonche'   le  esenzioni prevedute  nello  articolo  4 della
          legge  23 dicembre 1966, n. 1133, in  relazione all'art.  6
          del  decreto-legge 14 gennaio 1965,  n. 1,  convertito, con
          modificazioni, nella  legge 11 marzo 1965, n. 123".
             - L'art. 2461 del codice civile recita:
 
             "Sezione XIII - Delle societa' di interesse nazionale
 
            Art.  2461  (Norme  applicabili).  -   Le disposizioni di
          questo Capo si applicano  anche  alle  societa' per  azioni
          d'interesse     nazionale,  compatibilmente     con      le
          disposizioni     delle   leggi  speciali,  che stabiliscono
          per  tali societa'  una particolare disciplina    circa  la
          gestione  sociale,  la  trasferibilita'  delle  azioni,  il
          diritto di voto  e  la  nomina  degli  amministratori,  dei
          sindaci e dei dirigenti".
            -   Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica  29
          settembre 1973, n.   602,   detta:   "Disposizioni    sulla
          riscossione  delle  imposte  sul reddito".