Art. 31
         Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti

  1.  Il  termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  e successive modificazioni, per gli impianti relativi
agli  edifici  adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della
citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
  2.  All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n.  542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
 
          Note all'art. 31:
            -  Il  comma  3 dell'art. 7 della  legge 5 marzo 1990, n.
          46, recante:   "Norme per  la  sicurezza  degli  impianti",
          recita:
            "3.  Tutti    gli  impianti    realizzati  alla   data di
          entrata  invigore  della  prsente    legge  devono   essere
          adeguati,  entro  tre anni  da tale data, a quanto previsto
          dal presente articolo".
            - L'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, citato, e' il
          seguente:
            "Art.   1   (Ambito   di   applicazione).  -   1.    Sono
          soggetti all'applicazione della  presente legge  i seguenti
          impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
            a)   gli  impianti  di  produzione,    di  trasporto,  di
          distribuzione e di utilizzazione   dell'energia   elettrica
          all'interno  degli   edifici   a partire   dal    punto  di
          consegna  dell'energia   fornita  dall'ente distributore;
            b)  gli  impianti  radiotelevisivi   ed elettronici    in
          genere,    le  antenne  e  gli  impianti  di  protezione da
          scariche atmosferiche;
            c) gli impianti  di riscaldamento e di    climatizzazione
          azionati   da  fluido  liquido,  aeriforme,  gassoso  e  di
          qualsiasi natura o specie;
            a)   gli   impianti   idrosanitari   nonche' quelli    di
          trasporto,    di  trattamento, di   uso, di accumulo   e di
          consumo di  acqua all'interno degli  edifici a  partire dal
          punto  di     consegna  dell'acqua      fornita   dall'ente
          distributore;
            e)  gli impianti  per il  trasporto e  l'utilizzazione di
          gas  allo  stato   liquido o   aeriforme all'interno  degli
          edifici   a partire    al  punto    di      consegna    del
          combustibile  gassoso   fornito  dall'ente distributore;
            f)  gli  impianti   di sollevamento di persone o di  cose
          per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili  e
          simili;
               g) gli impianti di protezione antincendio".
            -  L'art.  1-bis,  comma 1 del   decreto-legge 23 ottobre
          1996, n. 542, convertito, con modificazioni  dalla legge 23
          dicembre  1996, n. 649, recante  "Differimento  di  termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  in  materia  di
          interventi in campo economico e sociale", recita:
            "Art. 1-bis  (Interventi  nel    settore  della  pubblica
          istruzione).  1.    Per  quanto  concerne  gli  edifici  di
          proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico,    gli  enti
          competenti    sono  autorizzati    ad effettuare   i lavori
          finalizzati   all'osservanza   delle  disposizioni  di  cui
          al decreto  legislativo   19  settembre  1994,  n.     626,
          e   successive modificazioni e integrazioni, al decreto del
          Ministro dell'interno 26 agosto   1992,   pubblicato  nella
          Gazzetta    Ufficiale    n.  218   del   16 settembre 1992,
          nonche' di quelle di  cui alla legge 5 marzo 1990, n.   46,
          entro il termine del 31 dicembre 1999".