Art. 4
                  Programmi del settore aeronautico

  1.  E'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire  65  miliardi nel
quinquennio  1997-2001,  di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per
ciascuno  degli  anni  dal  1998  al  2001, per gli interventi di cui
all'articolo  6,  comma  7,  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
  2.  E'  autorizzato  il  limite  di  impegno  decennale di lire 105
miliardi  per  l'anno  1998  per  la finalita' di cui all'articolo 3,
primo  comma,  lettera  a),  della  legge  24  dicembre 1985, n. 808,
secondo  i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge   23   settembre   1994,   n.   547,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  1994, n. 644, nonche', in
particolare,   per   sviluppare   le   capacita'   di  collaborazione
internazionale,  con particolare riferimento alle intese produttive e
tecnologiche  volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica
nazionale,  significative  quote  di  lavoro nell'ambito dei maggiori
programmi  aeronautici  civili predisposti dall'industria dell'Unione
europea.
  3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei
programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle
esigenze  della  difesa  aerea  nazionale  e  realizzati nel contesto
dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di
lire  100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro
e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di mutuo in relazione al
predetto  limite  di  impegno  nonche'  per corrispondere le quote di
competenza  italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in
conformita'   alle  indicazioni  del  ministero  dell'Industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con il ministero della
Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.
 
          Note all'art. 4:
            -  Il  comma  7 dell'art.  6  del  D.L.  20  maggio 1993,
          n.    149, convertito,   con modificazioni,   in   legge 19
          luglio   1993, n.   237, recante:  "Interventi  urgenti  in
          favore dell'economia", recita:
            "7.  Il    Ministro  dell'industria,  del  commercio    e
          dell'artigianato,  sentite    le    regioni    maggiormente
          interessate    e    avvalendosi    anche  dell'ufficio   di
          coordinamento   della     produzione   di    materali    di
          armamento, istituito  dall'articolo 8 della  legge 9 luglio
          1990,  n.    185,  definisce  con  proprio decreto,   entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, le aree del territorio
          nazionale  caratterizzate  da   elevata   incidenza   delle
          attivita'  di  produzione  e di  manutenzione  di materiali
          di  armamento.  Per    favorire  la  razionalizzazione,  la
          ristrutturazione  e  la riconversione  produttiva nel campo
          civile e duale  delle imprese operanti  nel  settore  della
          produzione   di   materiali   di   armamento   nelle   aree
          individuate ai  sensi  del presente  comma,  e' autorizzata
          la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi".
            - L'art.   3,  comma  1,  lettera    a)  della  legge  24
          dicembre  1985, n.   808,   recante:   "Interventi  per  lo
          sviluppo   e   l'accrescimento   di competitivita'    delle
          industrie  operanti  nel settore  aeronautico", recita:
            "Art.    3    (Finanziamenti    e    contributi  per   la
          partecipazione  di imprese    nazionali    a      programmi
          industriali         aeronautici         in   collaborazione
          internazionale). - Per le finalita' di cui all'art. 1, alle
          imprese  nazionali     partecipanti   a      programmi   in
          colIaborazione  internazionale    per    la   realizzazione
          di    aeromobili,     motori, equipaggiamenti  e  materiali
          aeronautici possono essere concessi:
            a)  finanziamenti  per  l'elaborazione    di  programmi e
          l'esecuzione   di   studi,      progettazioni,    sviluppi,
          realizzazione  di    prototipi,  prove,  investimenti   per
          industrializzazione  ed avviamento   alla  produzione  fino
          alla  concorrenza  dei  relativi  costi, inclusi i maggiori
          costi   di   produzione      sostenuti   in       relazione
          all'apprendimento   precedente    al  raggiungimento  delle
          condizioni produttive di regime".
            -  Il comma   6 dell'art.   2   del D.L.    23  settembre
          1994,  n.   547, convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 novembre 1994, n. 644, recante:  "Interventi  urgenti  a
          sostegno dell'economia", recita:
            "Art.   2 (Interventi  nei  diversi comparti  economici).
          - 6.  Per l'attuazione  degli interventi  di cui  al  comma
          primo, lettera  a), dell'art.  3 della  legge  24  dicembre
          1985,    n.    808,  il    Ministero  dell'industria,   del
          commercio   e dell'artigianato   e'    autorizzato,  previo
          parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge,
          ad  assumere impegni   pluriennali, con  effetto dal  1994,
          corrispondenti alle rate di ammortamento mutui    contratti
          dalle imprese in relazione a  programmi approvati  ai sensi
          dell'art. 4  della citata  legge 24 dicembre 1985,  n. 808,
          correlati  a  limiti    di  impegno    decennali di lire 25
          miliardi, con decorrenza  1994, e   di lire 50    miliardi,
          con  decorrenza  1995.   Le rate di  ammortamento dei mutui
          contratti dalle imprese sono  corrisposte  dal    Ministero
          dell'industria,    del    commercio    e   dell'artigianato
          direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo
          onere, pari a lire 25 miliardi  per l'anno 1994 ed  a  lire
          75  miliardi a   decorrere dal  1995, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale 1994/1996, al capitolo  9001
          dello stato di   previsione del Ministero  del  tesoro  per
          l'anno    1994,  utilizzando  l'accantonamento  relativo al
          Ministero     dell'industria,     del      commercio      e
          dell'artigianato.    Per l'utilizzazione dei   fondi di cui
          al presente comma, fatte  salve le determinazioni  adottate
          con  delibera del CIPI del  28 dicembre 1993, relativamente
          agli interventi  previsti dall'art. 6, commi 4,  5 e 6, del
          D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio 1993, n. 237,  che ha rifinanziato
          gli interventi  per  il  settore  aeronautico,    entro  il
          termine  massimo  di sessanta giorni dalla data  di entrata
          in  vigore  del      presente   decreto,      il   Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE),
          su  proposta del   Ministro dell'industria,  del  commercio
          e dell'artigianato  da trasmettere   al CIPE   entro  venti
          giorni    dalla  data   di entrata   in vigore del presente
          decreto,  aggiorna  le  condizioni  di  ammissibilita'  dei
          programmi  agli  interventi di cui all'art. 3, primo comma,
          lettera a), della   legge 24 dicembre  1985,    n.  808,  e
          determina    le  priorita'  avendo      riguardo       agli
          obiettivi   di    sviluppo   tecnologico, consolidamento  e
          sviluppo   dell'occupazione,    di  equa  ripartizione  sul
          territorio nazionale e di  sostegno alle aree depresse".