Art. 5 Interventi nel settore della ricerca scientifica 1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonche' di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, e' autorizzato, in favore dell'istituto nazionale per la fisica della materia (Infm), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999. 2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato. 3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide e' autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione al ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, e le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalita' di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. 4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attivita' del medesimo. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche', quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti". 7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata.
Note all'art. 5: - L'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante: "Misure urgenti a sostegno ed ad incremento dei livelli occupazionali", recita: "1. I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. 1-bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni. 2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1. 3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centraIe per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalita' formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali puo' essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino piu' ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego. 4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite masimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro. 6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. 7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente. 8. La commssione regionale per l'impiego puo' effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. 9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto. 10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro. 12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di formazine e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e' computato nell'anzianita' di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonche' delle caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predeto limite fino ad un massimo di trentasei mesi. 13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei Iavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attivita' di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attivita'. 14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al coma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6. 15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita' direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziatve per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi. 16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE. 17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipuzione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'. 18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge". - Il comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", e' il seguente: "Art. 8 (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro). - 6. La facolta' di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non e' esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia gia' venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. - Il comma 11 dell'art. 16 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1994, n. 451, recante: "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", e' il seguente: "Art. 16 (Norme in matena di contratti di formazione e lavoro). - 11. La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento. - Il comma 4 dell'art. 12 del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 506 concernente: "Trasformazione del Consiglio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia", e' il seguente: "Art. 12 (Personale). - 4. Per particolari ed obiettive esigenze ed entro i limiti del proprio bilancio, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'INFM puo' stipulare contratti a termine o a tempo parziale di durata non superiore a cinque anni con ricercatori, tecnici e personale amministrativo anche di nazionalita' straniera. Il contingente di personale da assumere ai sensi di quanto precede non puo' superare il 20% della dotazione organica complessiva dell'Istituto. Tale limite non si applica ai contratti i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con le imprese o con istituzioni comunitarie ed internazionali. In particolare, per esigenze di formazione l'Istituto puo' stipulare i contratti di formazione e lavoro previsti dal decreto - legge 30 ottobre 1984, 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. - Il comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)", e' il seguente: "8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concenente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno l988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887". - Il comma 3 dell'art. 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, concernente: "Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali", e' il seguente: 3. - 1. Per assicurare l'ottimale presenza economica e scientifica degli operatori nazionali nel settore aerospaziale i beni strumentali realizzati dalla CIRA S.p.a. con i contributi di cui alla presente legge costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e devono risultare rispondenti alle esigenze evolutive del settore. 2. A tale scopo la societa affidataria trasmette tempestivamente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti. 3. Sulla base del parere del comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 7 e su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro provvede, ove occorra, ad aggiornare la convenzione e la CIRA S.p.a. provvede ad adeguare il progetto di massima, il cui finanziamento deve essere prioritariamente assicurato con criteri compensativi. 4. Nel caso di maggiori oneri, da contenere comunque entro il limite massimo del 25 per cento della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, agli stessi si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma reetando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".