Art. 5
          Interventi nel settore della ricerca scientifica

  1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano triennale
approvato   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (Cipe)  con  deliberazione  dell'8 agosto 1995, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  30 ottobre 1995, nonche' di
quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di
Trieste  e  alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali
dell'Unione   europea,   e'   autorizzato,  in  favore  dell'istituto
nazionale  per  la  fisica  della materia (Infm), un finanziamento di
lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di
lire 25 miliardi per l'anno 1999.
  2.  Al  fine  sia  di  accelerare  la realizzazione dei piani e dei
programmi  dell'Infm  e  dell'Enea  sia di incrementare l'occupazione
giovanile  anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi
obiettivi  di  sviluppo  l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti
delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,  incluse le entrate non
provenienti  dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa
selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di
durata   non   superiore   a  cinque  anni  con  personale  anche  di
nazionalita'  straniera.  L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a
stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione
e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni   e   integrazioni,   eventualmente   finalizzati  alla
successiva  assunzione  da  parte di un altro soggetto, e comunque in
deroga  alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge
29   dicembre  1990,  n.  407,  e  all'articolo  16,  comma  11,  del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato.
  3.  Per  la  prosecuzione  del  Programma  nazionale di ricerche in
Antartide  e'  autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a
lire  48  miliardi  per  il  1998  e  a lire 42 miliardi per il 1999.
L'erogazione  del  contributo  e'  subordinata  alla presentazione al
ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
alle   Commissioni   parlamentari   competenti  del  conto  economico
consuntivo  e  dei  risultati  scientifici  ottenuti.  Le commissioni
parlamentari  esprimono  il  proprio  parere  entro trenta giorni dal
ricevimento  della  relativa documentazione. Con decreto del ministro
dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto   con   il   ministro   dell'Industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  fermi  restando le attuali strutture
operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati
i  compiti  e  gli  organismi  consultivi  e  di  coordinamento, e le
procedure   per   l'aggiornamento  del  programma,  le  modalita'  di
attuazione  e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie
di cui al presente comma.
  4.  E'  istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica  sulla  montagna,  al  fine  di  coordinare  e promuovere
l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con
regioni,  enti  locali,  istituti  e  centri  interessati  europei  e
internazionali.  Con  decreto  del  ministro dell'Universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi   per   l'assunzione   e   l'utilizzo  del  personale,  per
l'erogazione  delle  risorse.  In  favore  dell'Istituto, per l'avvio
delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire
500  milioni  per  il  1997,  lire  2  miliardi  per il 1998 e lire 3
miliardi  per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con
il  concorso  finanziario  dei soggetti che aderiscono alle attivita'
del medesimo.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il
1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10
miliardi  per  l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione  del  ministero  del  Tesoro  per l'anno
finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonche',  quanto  a  lire  15  miliardi  per  l'anno  1997,  mediante
riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione
del   ministero   dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,       intendendosi      corrispondentemente      ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge
22  dicembre  1986,  n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  663. Il ministro del Tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
  "3.  L'Asi  e'  autorizzata a partecipare al capitale sociale della
Cira  Spa,  che  adegua  il  proprio  statuto alle disposizioni della
presente  legge,  ai  fini  della  stipula  della  convenzione di cui
all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti".
  7.  Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del
programma  di  cui  alla  legge  16  maggio  1989,  n.  184, dei suoi
strumenti  e  modalita'  di attuazione, delle forme di partecipazione
pubblica  e  del  trattamento  anche  fiscale,  del  soggetto  di cui
all'articolo  4,  comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184
del 1989 e' abrogata.
 
          Note all'art. 5:
            -    L'art. 3   del   D.L.   30 ottobre   1984,  n.  726,
          convertito   con modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984,  n. 863, recante: "Misure urgenti  a  sostegno ed  ad
          incremento  dei livelli  occupazionali", recita:
            "1. I  lavoratori di eta'  compresa fra  i quindici ed  i
          ventinove anni  possono  essere  assunti   nominativamente,
          in    attuazione    dei  progetti  di cui al comma 3,   con
          contratto  di  formazione  e   lavoro   non   superiore   a
          ventiquattro  mesi e   non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici    e dalle   imprese   e   loro consorzi  che  al
          momento  della richiesta  non   abbiano   sospensioni   dal
          lavoro   in   atto   ai   sensi dell'art. 2  della legge 12
          agosto  1977, n. 675, ovvero   non  abbiano  proceduto    a
          riduzione    di personale   nei dodici  mesi precedenti  la
          richiesta    stessa,    salvo    che   l'assunzione     non
          avvenga     per l'acquisizione di  professionalita' diverse
          da  quelle    dei  lavoratori  interessati  alle   predette
          sospensioni e riduzioni di personale.
            1-bis.  Nelle  aree indicate dall'art.  1 del testo unico
          delle  leggi  sugli    interventi  per     il   Mezzogiorno
          approvato  con    D.P.R. 6   marzo 1978, n. 218, nonche' in
          quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29
          dicembre 1990, n.  407,  l'assunzione    con  contratti  di
          formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni.
            2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente,
          una  quota  fino al cinque per cento  deve essere riservata
          ai cittadini emigrati rimpatriati,   ove in   possesso  dei
          requisiti  necessari.    In  caso    di carenza di predetto
          personale  dichiarata  dall'ufficio  di   collocamento   si
          procede ai sensi del comma 1.
            3.    I    tempi    e   le   modalita'   di   svolgimento
          dell'attivita'  di formazione  e lavoro   sono    stabiliti
          mediante   progetti    predisposti  dagli    enti  pubblici
          economici e  dalle imprese  ed approvati  dalla commissione
          regionale per  l'impiego. Nel  caso in   cui la    delibera
          della    commissione  regionale    per  l'impiego   non sia
          intervenuta nel termine  di   trenta   giorni   dalla  loro
          presentazione,    provvede    il  direttore    dell'ufficio
          regionale  del   lavoro  e    della   massima  occupazione.
          La    commissione   regionale per   l'impiego,  nell'ambito
          delle   direttive generali    fissate  dal    Ministro  del
          lavoro   e      della  previdenza  sociale,     sentita  la
          commissione centraIe  per l'impiego, delibera, in  coerenza
          con  le  finalita'  formative    ed  occupazionali e con le
          caratteristiche  dei diversi settori produttivi,  in ordine
          ai criteri   di approvazione    dei    progetti  ed    agli
          eventuali    specifici requisiti   che gli   stessi  devono
          avere, tra  i  quali puo'  essere previsto il rapporto  tra
          organico aziendale e  numero dei lavoratori  con  contratti
          di  formazione    e lavoro.   Nel caso   in cui  i progetti
          interessino piu' ambiti regionali i medesimi progetti  sono
          sottoposti  all'approvazione  del  Ministro  del   lavoro e
          della previdenza sociale, il  quale, entro  trenta  giorni,
          delibera  sentito  il parere  della commissione    centrale
          per        l'impiego.        Non      sono         soggetti
          all'approvazione      i     progetti       conformi    alle
          regolamentazioni  del contratto   di formazione   e  lavoro
          concordate  tra  le organizzazioni sindacali nazionali  dei
          datori  di    lavoro  e  dei    lavoratori  aderenti   alle
          confederazioni    maggiormente  rappresentative,   recepite
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale  sentita
          la commissione centrale per l'impiego.
            4.  I    progetti di   cui al  comma 3, che  prevedono la
          richiesta di finanziamento alle  regioni,  devono    essere
          predisposti in conformita' ai regolamenti  comunitari. Essi
          possono  essere    finanziati dal fondo di rotazione di cui
          all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  secondo
          le    modalita' di cui  all'art. 27  della stessa legge.  A
          tal fine le regioni   ogni anno determinano  la  quota  del
          limite  masimo di spesa, di cui al secondo comma  dell'art.
          24 della legge predetta, da destinare   al    finanziamento
          dei      progetti.     Hanno     precedenza nell'accesso ai
          finanziamenti  i  progetti  predisposti    d'intesa  con  i
          sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
            5.  Ai  contratti  di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni legislative  che disciplinano  i  rapporti  di
          lavoro  subordinato   in quanto   non  siano  derogate  dal
          presente  decreto.  Il  periodo  di formazione e lavoro  e'
          computato      nell'anzianita'   di  servizio  in  caso  di
          trasformazione del   rapporto di formazione e  lavoro    in
          rapporto  a tempo    indeterminato,    effettuata   durante
          ovvero    al    termine dell'esecuzione  del  contratto  di
          formazione e lavoro.
            6.   Per   i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura  fissa  corrispondente
          a  quella    prevista  per   gli apprendisti dalla legge 19
          gennaio 1955, n.  25,  e  successive  modificazioni,  ferma
          restando    la   contribuzione   a   carico del  lavoratore
          nelle  misure previste per la generalita' dei lavoratori.
            7.  Al termine  del  rapporto  il datore  di  lavoro   e'
          tenuto    ad  attestare l'attivita' svolta ed   i risultati
          formativi   conseguiti   dal   lavoratore,          dandone
          comunicazione         all'ufficio     di       collocamento
          territorialmente competente.
            8. La commssione regionale per l'impiego puo'  effettuare
          controlli,  per  il  tramite  dell'ispettorato del  lavoro,
          sull'attuazione  dei progetti di formazione e lavoro.
            9. In  caso di  inosservanza da   parte del    datore  di
          lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,
          il  contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
            10. I lavoratori assunti con  contratto di  formazione  e
          lavoro   sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti  numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
            11.  Il  rapporto  di  formazione   e  lavoro  nel  corso
          del  suo svolgimento puo' essere convertito in  rapporto  a
          tempo  indeterminato,  ferma    restando    l'utilizzazione
          del   lavoratore     in     attivita'  corrispondenti  alla
          formazione conseguita.  In questo caso continuano a trovare
          applicazione i commi 6  e 10 fino alla scadenza del termine
          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e
          lavoro.
            12.  I  lavoratori  che  abbiano  svolto   attivita'   di
          formazine  e  lavoro entro  dodici  mesi  dalla  cessazione
          del    rapporto    possono    essere  assunti     a   tempo
          indeterminato, dal  medesimo o  da altro  datore di lavoro,
          con   richiesta     nominativa    per    l'espletamento  di
          attivita'  corrispondenti   alla   formazione   conseguita.
          Qualora  il  lavoratore  sia assunto,   entro i   limiti di
          tempo  fissati dal  presente comma  dal medesimo  datore di
          lavoro,  il    periodo  di    formazione  e'      computato
          nell'anzianita'  di servizio. La  commissione regionale per
          l'impiego, tenendo conto  delle particolari  condizioni  di
          mercato  nonche'  delle  caratteristiche  della  formazione
          conseguita,   puo' elevare il predeto  limite  fino  ad  un
          massimo di trentasei mesi.
            13.  Le  regioni,  nell'ambito   delle disponibilita' dei
          loro bilanci, possono organizzare,    di  intesa    con  le
          organizzazioni   sindacali dei Iavoratori e  dei datori  di
          lavoro maggiormente  rappresentative sul  piano  nazionale,
          attivita'   di    formazione  professionale  che  prevedano
          periodi  di formazione  in azienda.   Per il    periodo  di
          formazione  i  lavoratori hanno   diritto alle  prestazioni
          sanitarie  previste dalla legge  23   dicembre   1978,   n.
          833,    e    successive    modificazioni   ed integrazioni,
          nonche'  attraverso apposite convenzioni  stipulate tra  le
          regioni  e    l'Istituto    nazionale per   l'assicurazione
          contro  gli infortuni  sul  lavoro, alle   prestazioni   da
          questo   erogate.     Entro  dodici    mesi  dal    termine
          dell'attivita'  formativa le   imprese hanno facolta'    di
          assumere    nominativamente coloro   che hanno  svolto tale
          attivita'.
            14.    Ferme    restando  le    norme     relative     al
          praticantato,    possono  effettuare    assunzioni con   il
          contratto  di cui  al coma   1 anche   i datori  di  lavoro
          iscritti  agli    albi  professionali quando il progetto di
          formazione  venga  predisposto    dagli  ordini  e  collegi
          professionali  ed  autorizzato  in  conformita'  a   quanto
          previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi
          4 e 6.
            15. Ferme restando le altre disposizioni  in  materia  di
          contratto  di  formazione  e    lavoro,  quando  i progetti
          formativi di cui al  comma 3 sono  relativi  ad   attivita'
          direttamente    collegate    alla    ricerca  scientifica e
          tecnologica, essi sono   approvati dal  Ministro    per  il
          coordinamento      delle   iniziatve    per   la    ricerca
          scientifica   e tecnologica, d'intesa con  il Ministro  del
          lavoro    e  della previdenza sociale. I  predetti progetti
          formativi possono  prevedere una durata  del  contratto  di
          formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
            16.    Il    Ministro  per    il    coordinamento   delle
          iniziative  per  la ricerca  scientifica   e   tecnologica,
          ai   fini    della  formazione professionale  prevista  dai
          progetti   di    cui    al  comma    precedente,  utilizza,
          attivandoli  e  coordinandoli, gli  strumenti e  i relativi
          mezzi  finanziari  previsti   nel   campo   della   ricerca
          finalizzata,   applicata    e  di    sviluppo  tecnologico,
          secondo linee  programmatiche approvate dal CIPE.
            17.  Nel  caso  in  cui per lo svolgimento di determinate
          attivita' sia richiesto   il    possesso   di      apposito
          titolo   di    studio,  questo costituisce requisito per la
          stipuzione del contratto di formazione e lavoro finalizzato
          allo svolgimento delle predette attivita'.
            18. I  lavoratori iscritti negli  elenchi di cui all'art.
          19 della legge 2    aprile  1968,  n.  482,    assunti  con
          contratto  di    formazione  e lavoro, sono considerati  ai
          fini delle percentuali   d'obbligo di cui  all'articolo  11
          della stessa legge".
            -  Il    comma 6   dell'art. 8   della legge 29  dicembre
          1990,   n.  407,  recante:    "Disposizioni  diverse    per
          l'attuazione      della   manovra     di  finanza  pubblica
          1991-1993", e' il seguente:
            "Art. 8 (Norme  in materia di contratti di formazione   e
          lavoro).  -  6.  La    facolta'  di   assunzione mediante i
          contratti di  formazione e lavoro non e'  esercitabile  dai
          datori  di  lavoro  che,  al  momento  della  richiesta  di
          avviamento, risultino   non avere mantenuto    in  servizio
          almeno  il 50 per cento dei  lavoratori il cui contratto di
          formazione  e  lavoro  sia  gia'  venuto    a  scadere  nei
          ventiquattro  mesi  precedenti.    A    tale  fine   non si
          computano i   lavoratori che   si siano    dimessi,  quelli
          licenziati  per   giusta causa   e  quelli che,  al termine
          del rapporto  di lavoro,   abbiano rifiutato   la  proposta
          di  rimanere    in  servizio con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato. La limitazione di cui al presente comma  non
          si  applica  quando  nel  biennio  precedente  sia venuto a
          scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
            -  Il comma   11   dell'art. 16   del   D.L. 16    maggio
          1994,  n.  299, convertito, con  modificazioni, dalle legge
          19 luglio 1994,  n. 451, recante:   "Disposizioni   urgenti
          in   materia   di  occupazione  e  di fiscalizzazione degli
          oneri sociali", e' il seguente:
            "Art. 16 (Norme  in matena di contratti di formazione   e
          lavoro).  -  11.  La misura di   cui al comma 6 dell'art. 8
          della legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  e'  elevata  al
          sessanta per cento.
            -    Il comma   4   dell'art. 12   del  D.L.vo 30  giugno
          1994, n.    506  concernente:      "Trasformazione      del
          Consiglio      interuniversitario nazionale per   la fisica
          della  materia in Istituto nazionale  per la  fisica  della
          materia", e' il seguente:
            "Art.  12  (Personale). - 4. Per particolari ed obiettive
          esigenze ed  entro  i  limiti  del  proprio  bilancio,  con
          esclusione  di  oneri  a  carico  del bilancio dello Stato,
          l'INFM puo' stipulare  contratti  a  termine  o  a    tempo
          parziale  di  durata   non  superiore  a  cinque  anni  con
          ricercatori,  tecnici  e  personale amministrativo anche di
          nazionalita' straniera.  Il  contingente  di  personale  da
          assumere  ai  sensi  di quanto precede non puo' superare il
          20% della  dotazione  organica  complessiva  dell'Istituto.
          Tale    limite  non  si   applica ai contratti i  cui oneri
          ricadano  su   fondi derivanti   da   contratti   con    le
          imprese      o      con  istituzioni     comunitarie     ed
          internazionali.    In    particolare,    per  esigenze   di
          formazione l'Istituto  puo'   stipulare   i contratti    di
          formazione  e    lavoro previsti   dal decreto -   legge 30
          ottobre 1984, 726,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   19   dicembre   1984,   n.      863,  e  successive
          modificazioni.
            - Il  comma 8   dell'art. 7   della legge  22    dicembre
          1986,   n. 910, recante:  "Disposizioni  per la  formazione
          del  bilancio annuale   e pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1987)", e' il seguente:
            "8.  Ad  integrazione  dei  fondi   stanziati dall'art. 1
          della  legge  25  giugno    1985,  n.     331,   concenente
          interventi urgenti  in materia  di edilizia  universitaria,
          ferma  la riserva  del 5  per cento  per gli interventi  di
          cui    all'art. 1,   comma   4, della   legge medesima,  e'
          autorizzata, per  il periodo dal  1987 al 1989, l'ulteriore
          spesa di lire 950  miliardi. L'importo e'   iscritto  nello
          stato    di  previsione  del    Ministero    della pubblica
          istruzione  in  ragione di  lire  100 miliardi  per  l'anno
          1987,  di  lire 300 miliardi per  l'anno l988 e di lire 550
          miliardi  per  l'anno     1989.   A   decorrere   dall'anno
          finanziario  1990, agli ulteriori stanziamenti si  provvede
          ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma,  della  legge
          22 dicembre 1984, n. 887".
            -    Il  comma   3 dell'art.   4   della legge  16 maggio
          1989, n.  184, concernente: "Realizzazione  e funzionamento
          del  programma nazionale di ricerche aerospaziali",  e'  il
          seguente:
            3.  -  1. Per assicurare  l'ottimale presenza economica e
          scientifica   degli   operatori   nazionali   nel   settore
          aerospaziale  i  beni  strumentali  realizzati dalla   CIRA
          S.p.a. con   i contributi  di  cui    alla  presente  legge
          costituiscono    patrimonio   disponibile dello   Stato   e
          devono risultare rispondenti alle  esigenze  evolutive  del
          settore.
            2.   A   tale  scopo  la  societa  affidataria  trasmette
          tempestivamente al Ministro  per  il  coordinamento   delle
          iniziative   per   la   ricerca scientifica e tecnologica i
          progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti.
            3.  Sulla      base   del      parere   del      comitato
          tecnicoscientifico   di cui all'art.  7 e  su proposta  del
          Ministro  per il   coordinamento delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro
          provvede, ove occorra, ad  aggiornare la convenzione  e  la
          CIRA  S.p.a.   provvede   ad    adeguare   il  progetto  di
          massima,     il      cui   finanziamento      deve   essere
          prioritariamente  assicurato con  criteri compensativi.
            4.  Nel caso  di maggiori  oneri,  da contenere  comunque
          entro     il  limite  massimo  del    25  per  cento  della
          complessiva autorizzazione di spesa   di cui   all'art.  1,
          agli stessi  si provvede  a valere  sulle autorizzazioni di
          spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
            -    Il  comma   3 dell'art.   17 della  legge 23  agosto
          1988,   n. 400, recante:  "Disciplina    dell'attivita'  di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", e' il seguente:
            "Art.    17    (Regolamenti).  -    3.    Con     decreto
          ministeriale    possono  essere  adottati regolamenti nelle
          materie di competenza del  ministro  o      di    autorita'
          sottordinate      al    ministro,     quando   la     legge
          espressamente conferisca   tale potere.  Tali  regolamenti,
          per materie di competenza di  piu' ministri, possono essere
          adottati  con decreti interministeriali,    ferma  reetando
          la    necessita'  di    apposita autorizzazione da    parte
          della       legge.   I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali non  possono dettare   norme contrarie  a
          quelle  dei regolamenti emanati  dal Governo.  Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
          prima della loro emanazione".