Art. 6
                       Imprenditoria femminile

  1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46,  e'  integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi
per  il  1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge
25 febbraio 1992, n. 215.
  2.  Il  ministro  per  le pari opportunita' o un suo delegato e due
esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna  sono  componenti  del Comitato per
l'imprenditoria  femminile,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, della
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
  3.  Il  ministro  dell'Industria,  del commercio e dell'artigianato
rende  nota  la  data  dell'accertato esaurimento dei fondi destinati
alle  agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla  stessa  data  non  possono  essere  presentate dichiarazioni e
domande  per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
 
           Note all'art. 6:
            La  legge    25  febbraio   1992,    n.   215:    "Azioni
          positive  per l'imprenditoria femminile", cosi' recita:
            "Art.  1  (Principi generali). - 1.  La presente legge e'
          diretta a promuovere   l'uguaglianza   sostanziale    e  le
          pari    opportunita'    per  uomini  e donne nell'attivita'
          economica e imprenditoriale.
            2. Le disposizioni di cui alla presente  legge  sono,  in
          particolare, dirette a:
            a)    favorire     la   creazione     e   lo     sviluppo
          dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
            b)   promuovere   la   formazione    imprenditoriale    e
          qualificare  la professionalita' delle donne imprenditrici;
            c)  agevolare  l'accesso    al  credito  per le imprese a
          conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
            d) favorire   la qualificazione  imprenditoriale  e    la
          gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
            e)  promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a
          prevalente partecipazione   femminile nei    comparti  piu'
          innovativi dei  diversi settori produttivi".
            "Art.  2  (Beneficiari).    -  1.  Possono  accedere   ai
          benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
            a) le societa' cooperative e   le  societa'  di  persone,
          costituite  in misura  non inferiore  al  60  per cento  da
          donne,   le societa'   di capitali   le    cui  quote    di
          partecipazione   spettino in  misura  non inferiore ai  due
          terzi  a donne  e i  cui organi   di amministrazione  siano
          costituiti  per  almeno  i due   terzi da donne, nonche' le
          imprese individuali  gestite  da  donne,  che  operino  nei
          settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
          del commercio,  del turismo e dei servizi;
            b) le  imprese, o i  loro consorzi,  le associazioni, gli
          enti,  le societa'  di  promozione  imprenditoriale   anche
          a   capitale    misto  pubblico  e  privato,  i  centri  di
          formazione  e  gli  ordini  professionali  che   promuovono
          corsi  di    formazione    imprenditoriale   o servizi   di
          consulenza  e    di  assistenza  tecnica    e   manageriale
          riservati    per  una quota non inferiore al 70 per cento a
          donne".
            "Art.   3   (Fondo   nazionale      per    lo    sviluppo
          dell'imprenditoria  femminile).    - 1.   E' istituito   il
          Fondo    nazionale  per    lo  sviluppo  dell'imprenditoria
          femminile,   di  seguito denominato  "Fondo",  con apposito
          capitolo  nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero   dell'industria,      del     commercio        e
          dell'artigianato.  La  dotazione finanziaria del  Fondo  e'
          stabilita  in lire  trenta miliardi  per il triennio 1992 -
          1994, in ragione di lire dieci miliardi annui".
            "Art.   4     (Incentivazioni   per     la     promozione
          di         nuove   imprenditorialita'   femminili   e   per
          l'acquisizione di servizi reali).   - 1.   A  valere  sulle
          disponibilita'    del Fondo di cui  all'art. 3, ai soggetti
          indicati all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  costituiti  in
          data succesiva a quella di entrata in vigore della presente
          legge, possono essere concessi:
            a)  contributi    in conto capitale fino  al 50 per cento
          delle spese per impianti ed    attrezzature  sostenute  per
          l'avvio    o  per l'acquisto di   attivita' commerciali   e
          turistiche  o di   attivita' nel   settore  dell'industria,
          dell'artigianato,    del     commercio   o   dei   servizi,
          nonche'    per    i    progetti      aziendali     connessi
          all'introduzione    di qualificazione  e    di  innovazione
          di  prodotto,   tecnologica  od organizzativa;
            b)  contributi fino  al   30   per cento   delle    spese
          sostenute     per  l'acquisizione  di  servizi    destinati
          all'aumento    della     produttivita',     all'innovazione
          oraganizzativa    al trasferimento  delle  tecnologie, alla
          ricerca di   nuovi   mercati per    il    collocamento  dei
          prodotti,   all'acquisizione   di      nuove   tecniche  di
          produzione, di gestione  e di commercializzazione,  nonche'
          per lo sviluppo di sistemi di qualita'.
            2. Per i soggetti  di cui al comma 1 che  sono costituiti
          e  operano nei territori di cui all'allegato al regolamento
          (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988  e  nei
          territori   italiani   colpiti  da  fenomeni    di  declino
          industriale,  individuati  con decisione  della  Commisione
          delle  Comunita'   europee  del 21  marzo 1989,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 112 del
          25 aprile 1989, e  interesati dalle  azioni comunitarie  di
          sviluppo  di    cui  al  citato regolamento   (CEE) n. 2052
          /1988, i contributi  previsti dal comma 1,   lettere  a)  e
          b), possono essere  elevati, rispettivamente, fino al 60 ed
          al 40 per cento.
            3.  A    valere  sulle disponibilita' di   cui al comma 1
          sono concessi contributi fino  ad un  ammontare pari  al 50
          per cento   delle  spese  sostenute  dai  soggetti  di  cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  per le attivita' ivi
          previste".
            "Art.  5   (Crediti di imposta). -  1. I soggetti di  cui
          all'art. 4, comma 1,  possono richiedere,   in luogo    dei
          contributi  previsti dal medesimo art.  4, ed in misura  ad
          essi  equivalente, di  usufruire di crediti  di imposta  ai
          quali  si  applicano le  disposizioni di   cui all'art.  11
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
            2.  Per la concessione  dei crediti di imposta di cui  al
          comma 1 si applicano le  disposizioni di cui   all'art.  10
          della  legge    5  ottobre  1991, n. 317. Con decreto   del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          da  emanare entro sei mesi dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge,  sono stabilite le relative modalita'
          di attuazione".
            "Art.      6     (Criteri   e     modalita'     per    la
          concessione   delle agevolazioni). -  1. I   criteri  e  le
          modalita'  per  la presentazione delle  domande  e  per  la
          concessione   delle   agevolazioni   previste  dall'art.  4
          sono  stabiliti  con decreto   del Ministro dell'industria,
          del commercio  e dell'artigianato,   di concerto    con  il
          Ministro  del  tesoro,  da   emanare entro sei   mesi dalla
          data di entrata  in vigore della presente legge.
            2.  Le   agevolazioni  sono  concesse  con   decreto  del
          Ministro dell'industria, del  commercio e dell'artigianato,
          di  concerto con i Ministri  competenti   per   i   settori
          cui  appartengono  i  soggetti beneficiari".
            "Art.  7  (Revoca e  cumulabilita'  delle  agevolazioni).
          -   1.  Le agevolazioni di cui  agli articoli 4 e 5 possono
          essere revocate dal Ministro dell'industria, del  commercio
          e  dell'artiginato,  di concerto con i Ministri  competenti
          per i settori cui  appartengono i soggetti beneficiari, per
          il venir meno di uno o piu' dei  requisiti  prescritti  per
          la    concessione   delle   agevolazioni medesime.   A  tal
          fine  le amministrazioni  competenti  per   la  concessione
          delle   agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche
          presso i soggetti beneficiari.
            2. Le agevolazioni   di cui agli articoli 4  e    5  sono
          cumulabili  con  gli  altri  benefici presti dalla presente
          legge nonche' con i benefici previsti da altre leggi  dello
          Stato  e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per
          cento della spesa ammessa all'agevolazione".
            "Art.  8  (Finanziamenti  agevolati). - 1. Ai soggetti di
          cui all'art.   2, comma   1, lettera   a),  possono  essere
          concessi  dagli    istituti  ed  aziende  di credito di cui
          all'art.   19 della legge 25 luglio  1952,  n.    949,    e
          successive    modificazioni,   finanziamenti   agevolati ai
          fini previsti, dall'art.  4,    comma  1,  di  importo  non
          superiore a trecento milioni  e di  durata non  superiore a
          cinque  anni,    ad  un   tasso di interesse pari al 50 per
          cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui
          appartiene l'impresa beneficiaria.
            2. Per i soggetti di cui al  comma 1 che sono  costituiti
          ed  operano nei   territori di  cui all'allegato  al citato
          regolamento (CEE)  n.  2052/1988 e  nei territori  italiani
          colpiti  da fenomeni  di declino  industriale,  individuati
          con la  citata decisione  della Commissione delle Comunita'
          europee  del  21  marzo  1989,  e  interessati dalle azioni
          comunitarie di sviluppo di cui al  citato regolamento (CEE)
          n. 2052/ 1988, il tasso di interesse puo'   essere  ridotto
          fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
            3.  L'Istituto  centrale  per  il credito a medio termine
          (Mediocredito centrale)   e'  autorizzato   ad   effettuare
          tutte    le     operazioni finanziarie previste dall'art. 2
          della  legge 30 aprile 1962, n. 265, con  gli istituti    e
          le    aziende di  credito di  cui al  comma 1  del presente
          articolo, allo  scopo  di  porre  i  predetti  istituti  ed
          aziende  in  grado    di praticare   i tassi di   interesse
          agevolati  previsti dai commi 1 e 2.
            4. Per  gli interventi  previsti dai  commi 1, 2  e 3  e'
          conferito annualmente  al   Mediocredito  centrale   il  10
          per   cento  delle disponibilita' del Fondo di cui all'art.
          3".
            "Art.  9  (Garanzia integrativa).  -  1.  I finanziamenti
          previsti  dall'art.  8  possono  essere  assistiti    dalla
          garanzia  del  Fondo  di cui all'art.  20  della  legge  12
          agosto 1977,   n.   675,    e    successive  modificazioni,
          ovvero,    in  relazione   al settore di   appartenenza dei
          richiedenti, dalle garanzie  del Fondo di cui all'art.    7
          della  legge  10  ottobre  1975, n. 517, o del Fondo di cui
          all'art. 1  della  legge  14  ottobre  1964,  n.  1068.  La
          garanzia  del  Fondo  di cui all'art. 20 della citata legge
          n. 675  del 1977 e  del Fondo di   cui all'art.    7  della
          citta  legge  n.  517  del  1975  puo' essere accordata, su
          richiesta degli istituti ed  aziende    di  credito  o  dei
          beneficiari   dei   finanziamenti,  con  deliberazione  del
          Mediocredito  centrale.  La  garanzia  del  Fondo  di   cui
          all'art.  1   della   citata legge  n. 1068  del  1964 puo'
          essere accordata con  deliberazione del  comitato  previsto
          dall'art. 3 della medesima legge".
            "Art. 10 (Comitato  per l'imprenditoria femminile). -  1.
          Presso  il Ministero   dell'industria,    del  commercio  e
          dell'artigianato    e'  istituito     il  Comitato      per
          l'imprenditoria      femminile   composto     dal  Ministro
          dell'industria, del commercio   e dell'artigianato  o,  per
          sua  delega, da un  sottosegretario di Stato, con  funzioni
          di  presidente,  dal    Ministro  del    lavoro  e    della
          previdenza  sociale, dal  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,  dal   Ministro del tesoro, o da loro delegati; da
          una rappresentante  degli istituti   di credito,    da  una
          rappresentante     per   ciascuna    delle   organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  della
          cooperazione,  della  piccola industria,   del   commercio,
          dell'artigianato,   dell'agricoltura,   del turismo  e  dei
          servizi.
            2.  I    membri del   Comitato sono nominati  con decreto
          del  Ministro  dell'industria,      del   commmercio      e
          dell'artigianato,  su designazione delle organizzazioni  di
          appartenenza,  entro    tre mesi dalla   data di entrata in
          vigore  della presente legge, e restano in carica tre anni.
          Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
            3. Il Comitato elegge nel    proprio  ambito  uno  o  due
          vicepresidenti;  per  l'adempimento  delle proprie funzioni
          esso si avvale del personale e delle  strutture    messe  a
          disposizione dai Ministri di  cui al comma 1.
            4.   Il   Comitato   ha  compiti     di  indirizzo  e  di
          progammazione generale in  ordine agli  interventi previsti
          dalla presente  legge; promuove altresi'     lo     studio,
          la             ricerca          e            l'informazione
          sull'imprenditorialita' femminile.
            5.  Per  le finalita'  di  cui  al  presente articolo  il
          Comitato  stabilisce  gli  opportuni  collegamenti  con  il
          Servizio centrale per la piccola industria e  l'artinato di
          cui  all'art.  39,    comma 1, lettera a),   della legge  5
          ottobre   1991,  317,    e  si    avvale  di    consulenti,
          individuati   tra   persone  aventi  specifiche  competenze
          professionali ed esperienze  in  materia  di  imprenditoria
          femminile.
            6. Per lo svolgimento delle  attivita' di cui al presente
          articolo,   e'  autorizzata    la  spesa  annua    di  lire
          cinquecento milioni   a  valere  sulle  disponibilita'  del
          Fondo di cui all'art. 3".
            "Art.    11   (Relazione   al   Parlamento).  -   1.   Il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          verifica  lo  stato  di  attuazione  della  presente legge,
          presentando  a  tal   fine   una   relazione   annuale   al
          Parlamento".
            "Art.    12  (Iniziative    delle  regioni).    -   1. Le
          regioni, anche  a statuto  speciale,  nonche'  le  province
          autonome   di   Trento   e   di  Bolzano,  attuano  per  le
          finalita'    coerenti con la presente legge, in accordo con
          le associazioni di  categoria, programmi che  prevedano  la
          diffusione    di    informazioni    mirate,    nonche'   la
          realizzazione  di servizi  di  consulenza e  di  assistenza
          tecnica, di  progettazione organizzativa, di  supporto alle
          attivita' agevolate  dalla presente legge.
            2.   Per la   realizzazione   di tali    programmi,    le
          regioni    possono stipulare   apposite   convenzioni   con
          enti pubblici  e  privati  che abbiano  caratteristiche  di
          affidabilita'    e  consolidata esperienza in materia e che
          siano presenti sull'intero territorio regionale.
            3. Per la realizzazione dei programmi  di  intervento  di
          cui  al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal
          Fondo di cui all'art. 3 in misura non superiore al  30  per
          cento della spesa prevista".
            "Art.  13    (Copertura  finanziaria).    -  1. All'onere
          derivante dalla presente   legge,  pari    a  lire    dieci
          miliardi    per l'anno  1992, lire dieci miliadi per l'anno
          1993 e  lire dieci miliardi per l'anno 1994, si    provvede
          mediante    corrispondente riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini del bilancio    triennale  1992-1994,  al
          capitolo  6856 dello stato di  previsione del Ministero del
          tesoro        per   l'anno   1992,   all'uopo   utilizzando
          l'accantonamento   ''Interventi   vari       nel    sociale
          (Imprenditorialita' femminile)''.
            2.  Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".