Art. 7
                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6,
pari  a  lire  5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340
miliardi  per  il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del  Tesoro  per  l'anno  1997,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo al ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato.