Art. 8 
                        Incentivi automatici 
 
  1. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industri, del commercio e
dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le  disposizioni  per
il riconoscimento  delle  agevolazioni  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri: 
   a) l'intensita'  dell'aiuto  concedibile  e'  ammessa  fino  a  un
massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea; 
   b) le  agevolazioni  sono  estese  a  tutti  i  settori  economici
ammissibili agli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il  settore  delle
telecomunicazioni; 
   c) sono ammesse le spese per l'acquisizione  delle  unita'  e  dei
sistemi elettronici per l'elaborazione  dati,  dei  programmi  e  dei
servizi di  consulenza  per  l'informatica  e  le  telecomunicazioni,
nonche' dei macchinari e  impianti  generali  a  supporto  di  quelli
produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione; 
   d) l'arco temporale per la  realizzazione  degli  investimenti  e'
elevato fino a un massimo di trenta mesi; 
   e)  le  agevolazioni  sono  riconosciute  per   gli   investimenti
effettuati da non oltre un anno antecedente la data di  presentazione
della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie. 
  2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie
imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti  stabiliti
dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle
imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli  stanziamenti
di bilancio di cui al comma 5 del  presente  articolo,  incentivi  in
forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta,  non  cumulabili
per  il  medesimo  investimento  con  altre  agevolazioni  statali  o
regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17  febbraio  1982,  n.  46,  per  un
ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5. 
  3. Il ministro dell'Industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione
delle  agevolazioni  fruibili  nel  pagamento   delle   imposte   che
affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30  dicembre  1991,
n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta,
detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti  da  effettuare.
Il  decreto,  inoltre,  stabilisce  le   condizioni   per   l'accesso
automatico alla agevolazioni da  parte  dei  beneficiari  sulla  base
delle procedure di cui all'articolo 1,  comma  2,  decreto  legge  23
giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1995, n. 341, in quanto  applicabili,  ivi  incluse  le  norme
previste dal decreto del ministro  delle  Finanze  emanato  ai  sensi
dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2. 
  4. Per la revoca delle agevolazioni di cui  ai  commi  2  e  3  del
presente articolo si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre  1991,  n.  317.  Le  somme
restituite a seguito di revoca delle  agevolazioni  sono  versate  in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al
comma 2. Il provvedimento di revoca  delle  agevolazioni  costituisce
titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive  modificazioni,  delle  somme  utilizzate   come   credito
d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni. 
  5. Per le finalita' di cui  al  comma  2  e'  autorizzata,  per  il
periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun  anno.  A
tale onere si provvede mediante utilizzo per gli  anni  1998  e  1999
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  ministero
del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero. 
  6. Le economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca  totale  o
parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo  1986,  n.  64,
sono  utilizzate  dal  ministero  dell'Industria,  del  commercio   e
dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 
  7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23  giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite
le  seguenti:  ",   dell'agricoltura   e   della   trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle
regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle  aree
depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del  regolamento  (Cee)
2052/88  del  Consiglio  del  24  giugno  1988,  relativo  ai   fondi
strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni". 
 
           Note all'art. 8:
            -    L'art. 1   del   D.L.   23 giugno   1995,   n.  244,
          convertito,   con modificazioni,  dalla    legge  8  agosto
          1995,  n.  341,   recante: "Misure dirette ad accelerare il
          completamento degli interventi pubblici e la  realizzazione
          dei    nuovi   interventi   nelle aree   depresse",  e'  il
          seguente:
            "Art.  1  (Agevolazioni   in  forma  automatica).  -   1.
          Ai   fini dell'immediato  avvio  dell'intervento  ordinario
          nelle  aree  deprese,  le  somme      individuate       dal
          Comitato    interministeriale     per    la  programmazione
          economica    (CIPE)    per   consentire   l'erogazione   di
          incentivi  industriali in   forma automatica    nelle  aree
          depresse  del territorio  nazionale ai  sensi dell'art.  9,
          comma 3,  del D.L.  23 febbraio 1995, n.   41,  convertito,
          con  modificazioni,    dalla  legge  22  marzo 1995, n. 85,
          affluiscono  all'apposita sezione del fondo di cui all'art.
          14 della    legge  17  febbraio  1982,  n.    46,  prevista
          dall'art.    4,  comma   6, del decreto -  legge 8 febbraio
          1995,  n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
          per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio
          dello Stato in relazione agli intenti di cui al comma 2.
            2.  Ai   sensi dell'art.   9, comma 3,  del decreto-legge
          23 febbraio 1995,  n. 41,  convertito, con   modificazioni,
          dalla   legge 22  marzo 1995, n.  85, il CIPE,  su proposta
          del  Ministro      dell'industria,   del   commercio      e
          dell'artigianato,  nel   rispetto   dei   principi e  degli
          indirizzi stabiliti dall'Unione europea  per gli  incentivi
          nelle aree depresse,  nei limiti  delle risorse  di  cui al
          comma    1,        individua   l'ammontare          massimo
          dell'agevolazione,   la     tipologia   degli  investimenti
          ammissibili alle agevolazioni  in forma automatica detta le
          modalita'  e    le  pocedure    di attuazione,   approvando
          altresi'  un apposito  modello   di  documento  dal   quale
          dovra'    risultare    in  particolare  l'investimento   da
          effettuare e l'importo  del beneficio.   Il  documento,  da
          compilarsi     conformemente  al  suddetto  modello,  sara'
          utilizzato  dal beneficiario  delle agevolazioni,   che  si
          avvale  del  conto    fiscale    di   cui   alla   legge 30
          dicembre  1991,  n.   413,   e successive    modificazioni,
          solo    dopo   la   liquidazione finale  delle agevolazioni
          stesse,  effettuata  sulla  base   di   una   verifica   di
          regolarita'   meramente   formale,   per   il pagamento  di
          imposte  che affluiscono sullo stesso conto fiscale,    ivi
          incluse  quelle dovute in qualita' di sostituto  d'imposta,
          costituendo  conseguentemente  titolo  di    corrispondente
          regolazione     contabile  per    i  concessionari    della
          riscossione, ai quali viene concessa    una  tolleranza  di
          pari importo.  Con decreto  del Ministro delle  finanze, da
          emanarsi    entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.  17,  comma
          3,  della   legge 23  agosto 1988,  n. 400,  sono approvate
          le  norme  attuative  sulla regolazione  contabile  per   i
          concessionari della riscossione.
            3.   Il documento  di  cui al  comma 2  e'  presentato al
          Ministero   dell'industria,      del      commercio       e
          dell'artigianato    ai    fini   della prenotazione   delle
          risorse.  L'importo dell'agevolazione  in  forma automatica
          e' pari  al 60  per cento  dell'intensita' massima    delle
          agevolazioni      consentite    dalla     Unione   europea.
          L'accesso   alle  agevolazioni    in    forma    automatica
          esclude   ogni  possibilita'  di richiedere  ed   ottenere,
          a   qualsiasi  titolo,   per    i   medesimi  investimenti,
          altre  agevolazioni.  La  limitazione  del 60 per cento non
          vale   per   le   agevolazioni   aggiuntive   eventualmente
          stabilite   da disposizioni    normative   finalizzate    a
          favorire   specialmente l'occupazione, sempre nel  rispetto
          dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
            4.  Ai    fini della fruizione dell'agevolazione,   entro
          diciotto mesi dalla  presentazione  del  documento     come
          prevista   dal   comma   3, l'investimento  deve  risultare
          effettuato    ed    interamente    pagato  l'importo  delle
          relative spese.
            5.    Fermo quanto   previsto dalle  disposizioni penali,
          al soggetto beneficiario  delle   agevolazioni   in   forma
          automatica,   che   abbia rilasciato  false  dichiarazioni,
          il  Ministero     dell'industria,     del  commercio      e
          dell'artigianto   applica   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria   in   misura   da   due   a    quattro    volte
          l'importo dell'agevolazione liquidata.
            6.  Nel  periodo    intercorre  tra  la presentazione del
          documento e la  liquidazione    della    agevolazione    il
          Ministero        dell'industria,        del   commercio   e
          dell'artigianato e' tenuto ad acquisire  la  documentazione
          antimafia  ai  sensi del D.L.vo  8 agosto  1994, n. 490,  e
          successive modificazioni".
            -  Il comma   2, dell'art.   1,   del D.L.    22  ottobre
          1992,  n.   415, convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 dicembre 1992, n. 488, recante:  "Modifiche della  legge
          1  marzo 1986,  n. 64,   in tema   di  disciplina  organica
          dell'intervento  straordinario    nel  Mezzogiorno",  e' il
          seguente:
            "2. Il  Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica (CIPE)  e il  Comitato interministeriale  per  il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di    entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  previa determinazione di
          indirizzo del  Consiglio  dei   Ministri,   definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
            a)   le   agevolazioni   sono calcolate  in  "equivalente
          sovvenzione netto"  secondo   i criteri   e   nei    limiti
          massimi     consentiti     dalla  vigente  normativa  della
          Comunita'     economica  europea  (CEE)   in   materia   di
          concorrenza e di aiuti regionali;
            b)  la    graduazione  dei  livelli   di sovvenzione deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale  e  per  tipologia di iniziative  che  concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree depresse    del
          territorio    straordinario    nelle   aree   depresse  del
          territorio   nazionale,  anche    in    riferimento    alle
          particolari  condizioni delle  aree montane,  nei settori a
          maggiore  redditivita'  anche  sociale  identificati  nella
          stessa delibera;
            c)     le  agevolazioni    debbono    essere  corrisposte
          utilizzando meccanismi che    garantiscano  la  valutazione
          della    redditivita' delle iniziative ai  fini della  loro
          selezione,    evitino  duplicazio     ni  di   istruttorie,
          assicurino    la  massima trasparenza mediante  il rispetto
          dell'ordine  cronologico nell'esame  delle  domande ed   il
          ricorso    a  sistemi di monitoraggio  e, per le iniziative
          di piccole dimensioni, maggiore  efficienza   mediante   il
          ricorso  anche  a   sistemi  di tutoraggio;
            d)  gli  stanziamenti    individuati  dal  CIPI  per   la
          realizzazione dei singoli   contratti   di   programma    e
          gli  impegni  assunti  per  le agevolazioni industriali con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere  aumentati   in relazione   ai   maggiori    importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
            -  I  commi  1, 2 e 3 dell'art.  13 della legge 5 ottobre
          1991, n. 317 recante  "Interventi per  l'innovazione e   lo
          sviluppo  delle piccole imprese", sono i seguenti:
            "Art.  13  (Revoca  delle  agevolazioni). - 1. In caso di
          insussistenza delle   condizioni previste   dagli  articoli
          3,  5,    7, 8,   9 e  12, il Ministro  dell'industria, del
          commercio  e ell'artigianato  provvede alla   revoca  delle
          agevolazioni  e, per  quanto  riguarda i  crediti d'imposta
          revocati, ne da'  immediata comunicazione al Ministro delle
          finanze.
            2.   In caso  di revoca  delle agevolazioni,  disposta ai
          sensi del comma 1, si applica una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  in misura da  due  a  quattro  volte  l'importo
          dei   crediti   d'imposta   o    dei  contributi  in  conto
          capitale indebitamente fruiti.
            3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art.
          10,    comma   2,   attestanti      fatti   materiali   non
          corrispondenti ai vero  e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a quattro anni e con la  multa da 10 a 100 milioni  di
          lire".
            -  La    legge  30    dicembre  1991,  n.   413, recante:
          "Disposizioni per ampliare  le   basi   imponibili,     per
          razionalizzare,  facilitare  e potenziare   l'attivita'  di
          accertamento;      disposizioni    per     la rivalutazione
          obbligatoria  dei beni immobili delle  imprese, nonche' per
          riformare il  contenzioso  e per  la  definizione agevolata
          dei rapporti tributari   pendenti; delega    al  Presidente
          della  Repubblica per la concessione di amnistia  per reati
          tributari; costituzioni dei centri di assistenza  fiscale e
          del conto fiscale".   Il  conto  fiscale  e'  regolamentato
          dall'art.  78,  comma  27    e  seguenti  che di seguito si
          riportano:
            "27. E' istituito a decorrere  dal  1  gennaio  1994,  il
          conto  fiscale,  la   cui    utilizzazione   dovra'  essere
          obbligatoria    per   tutti   i contribuenti titolari    di
          reddito    di impresa  o di  lavoro autonomo.  L'obbligo di
          utilizzazione  del conto fiscale non   opera  nei  riguardi
          dei    contribuenti    che   presentano   la  dichiarazione
          dei   redditi congiuntamente con   il  coniuge  ai    sensi
          dell'art. 17 della  legge 13 aprile 1977, n. 114.
            28.    A   decorrere    dalla  data  indicata  al   comma
          27,  ciascun contribuente  dovra' risultare    intestatario
          di  un  unico conto  sul quale dovranno essere registrati i
          versamenti  ed  i  rimborsi  relativi  alle    imposte  sui
          redditi   e all'imposta  sul  valore aggiunto.  Per ovviare
          a  particolari   esigenze    connesse   all'esistenza    di
          piu'  stabilimenti,  industriali o  commerciali,  dislocati
          sui    territorio  nazionale,  potra'  essere    consentita
          dall'Amministrazione  finanziaria  l'apertura di piu' conti
          intestati allo stesso contribuente.
            29.   Il   conto    fiscale    e'  tenuto    presso    il
          concessionario   del servizio della  riscossione competente
          per territorio,  che provvede alla riscossione dell'imposta
          sul valore aggiunto e  delle  imposte  sui  redditi  dovute
          anche  in  qualita'  di  sostituto  d'imposta, direttamente
          versate dai contribuenti  o  conseguenti  ad  iscrizione  a
          ruolo.
            30.  Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
          competente concessionario del servizio  della  riscossione,
          i  soggetti    di cui al comma   27   possono   effettuare,
          entro   i  termini  di  scadenza,  i versamenti   di    cui
          al  comma   29,  esclusi  quelli  conseguenti  a iscrizione
          a  ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende
          di credito di    cui  all'art.  54  del    regolamento  per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e per la   contabilita'
          generale dello Stato, approvato con  R.D. 23  maggio  1924,
          n.    827, e  successive modificazioni.  Le deleghe possono
          essere   conferite anche ad una  delle    casse  rurali  ed
          artigiane  di  cui  al  testo  unico  approvato con R.D. 26
          agosto 1937, n.  1706,  modificato  dalla legge  4   agosto
          1955,  n. 707,  aventi  un patrimonio non inferiore  a lire
          100  milioni.  La    delega  deve  essere,  in  ogni  caso,
          rilasciata presso una  dipendenza  della  azienda  delegata
          sita    nell'ambito    territoriale    del   concessionario
          dipendente.
            31.  I  rapporti tra   le   aziende   ed   istituti    di
          credito    ed    il competente   concessionario     saranno
          regolati  secondo   i  seguenti criteri:
            a)   accreditamento delle   somme  incassate    e  nsegna
          della    relativa   documentazione       al      competente
          concessionario   del   servizio   della  riscossione    non
          oltre    il    terzo  giorno   lavorativo   successivo   al
          versamento;
            b) pagamento  in favore   dell'azienda od    istituto  di
          credito,  per ogni   operazione di  incasso effettuata,  di
          un  compenso percentuale pari  al   25 per   cento    della
          commissione  spettante    al   competente concessionario ai
          sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a),  del  D.P.R.    28
          gennaio 1988, n. 43, escluso  ogni altro onere aggiuntivo a
          carico  del contribuente e del bilancio dello Stato e degli
          altri enti; detto compenso percentuale e' a  totale  carico
          del concessionario competente e  non  costituisce  elemento
          di  valutazione  per  la  revisione  e rideterminazione dei
          compensi  previsti  dagli    articoli 61 e   117 del citato
          D.P.R. n. 43 del 1988;
            c)  al  fine di   evitare   ritardi   nella  acquisizione
          delle    somme incassate   da   parte  dell'erario  e degli
          altri  enti   interessati, saranno coordinati  gli  attuali
          termini  di  versamento  delle imposte di cui  al  comma 28
          per    consentire    lo  svolgimento    delle    necessarie
          operazioni     di   registrazione    e    contabilizzazione
          delle      somme  incassate,  fermo    restando  che     il
          riversamento nelle  casse erariali deve  avvenire da  parte
          del  concessionario    entro   il terzo   giorno lavorativo
          successivo  a quello di  cui alla lettera a)  del  presente
          comma;
            d)    invio periodico   al  competente concessionario  da
          parte  degli istituti ed aziende  di credito,  su  supporti
          magnetici,  dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
          istituti ed aziende;
            e)  nel  caso  di  accreditamento   all'ente beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da  parte  del contribuente, si applicano nei confronti del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          D.P.R.  28  gennaio    1988,  n.  43.  Il concessionario ha
          l'obbligo di rivalsa    sull'istituto  di  credito  per  la
          quota  parte  di  pene  pecuniarie  ed  interessi di   mora
          imputabili a  tardivo  versamento  da  parte  dell'istituto
          stesso.
            32.    I      concessionari    del      servizio    della
          riscossione   devono aggiornare   i   conti di    cui    al
          presente    articolo, entro   il   mese successivo, con  la
          movimentazione    dei  versamenti  e      debbono   inviare
          annualmente  ai  contribuenti un  estratto conto. Nei  casi
          in  cui il contribuente non  ha indicato  correttamente  il
          codice  fiscale  ovvero  ha    effettuato     una   erronea
          imputazione,  il   conto  deve  essere aggiornato  entro  i
          tre mesi successivi.
            33.  I  concessionari  del    servizio della riscossione,
          nella  qualita'  di  gestori  dei    conti  di   cui   alle
          disposizioni  dal    comma  27  al  comma 30   del presente
          articolo, sono    autorizzati  ad    erogare  i    rimborsi
          spettanti    ai  contribuenti    a  norma    delle  vigenti
          disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:
            a)   la   erogazione    del    rimborso  dovra'    essere
          effettuata   entro sessanta giorni  sulla base  di apposita
          richiesta,  sottoscritta dal contribuente    ed  attestante
          il  diritto    al rimborso,   o di   apposita comunicazione
          dell'ufficio competente;
            b)  il  rimborso  sara'  erogato senza   prestazione   di
          specifiche  garanzie  ove l'importo  risulti non  superiore
          al  10 per  cento dei complessivi versamenti  eseguiti  sul
          conto,  esclusi  quelli conseguenti ad iscrizione  a ruolo,
          al netto    dei  rimborsi  gia'  erogati,    nei  due  anni
          precedenti la data della richiesta;
            c)  il  rimborso   di importo superiore al limite di  cui
          alla lettera b) del presente  comma  sara'  erogato  previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate  all'art.  38  -bis,
          secondo comma, del D.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  633,    e
          successive  modificazioni,  di durata quinquennale.  Non e'
          dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga  disposto
          sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;
            d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli
          specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
            34.  La    misura  dei   compensi per la   erogazione dei
          rimborsi sara' determinata in  base  ai  criteri    fissati
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  f), n. 7), della legge 4
          ottobre 1986, n. 657.
            35. In relazione alla istituzione del conto  fiscale,  si
          provvedera'  alla        integrazione     dei       sistemi
          informativi        degli      uffici   dell'Amministrazione
          finanziaria    in modo   che gli  uffici competenti possano
          conoscere  lo  stato della   riscossione dei tributi. A tal
          fine si procedera'  al collegamento diretto con  l'anagrafe
          tributaria dei concessionari  della  riscossione,  per   il
          tramite  del  Consorzio nazionale dei concessionari.
            36. Il  comma 3  -bis dell'art.   4 del   D.L. 2    marzo
          1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
            37.    A    decorrere    dal    1     gennaio   1993,   i
          concessionari    della  riscossione,  nella  qualita'    di
          gestori  dei  conti  di    cui al presente articolo,   sono
          autorizzati   ad   erogare, a   carico   dei fondi    della
          riscossione,  i rimborsi  dell'imposta sul  valore aggiunto
          disposti  dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma
          33 in sede di prima applicazione della  presente  legge,  i
          contribuenti  potranno richiedere direttamente l'erogazione
          dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti
          di  lire 20 milioni nel 1993, di  lire 40 milioni nel 1994,
          di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
            38.  Entro  il  30  giugno  1992,   saranno   emanati   e
          pubblicati, ai sensi dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23  agosto  1988, n.  400,  i regolamenti interministeriali
          dei  Ministri  delle  finanze e del tesoro per l'attuazione
          di quanto   previsto dal   comma 27    al  comma    37  del
          presente   art.   secondo   i  criteri ivi  enunciati.  Con
          gli    stessi  regolamenti     potra'  essere      prevista
          l'estensione  dell'utilizzo    del  conto  fiscale anche ad
          altri  tributi   diversi   dall'imposta   sui   redditi   e
          dall'imposta    sul valore aggiunto,   nonche', al fine  di
          consentire una    piu'     rapida    acquisizione     delle
          somme      riscosse,   la rideterminazione  dei termini  di
          versamento  dei versamenti  diretti riscossi   direttamente
          dai  concessionari  con conseguente  revisione della misura
          della    commissione  di cui all'art. 61,  comma 3, lettera
          a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43".
            - Il  comma 2  dell'art. 67 del  D.P.R. 28 gennaio  1988,
          n.  43, e successive modificazioni, e' il seguente:
            "Art.  67   (Riscossione   coattiva    delle   tasse    e
          delle    imposte indirette). -  2. La  riscossione coattiva
          e' effettuata  secondo le seguenti modalita':
            a)  se, a  seguito di   invito al   pagamento, atto    di
          liquidazione,  accertamento,    rettifica   o    erogazione
          di   sanzioni    sono infruttuosamente scaduti i termini di
          pagamento  delle  somme  di  cui  al  comma  1,   l'ufficio
          finanziario   competente     forma  il  ruolo  relativo  ai
          contribuenti  per i  quali si   procede alla    riscossione
          coattiva  ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del  D.P.R 29
          settembre  1973,  n 602.  Per la formazione del ruolo e per
          la  riscossione  delle  somme  iscritte  si  applicano   le
          disposizioni  previste    per  la riscossione dei tributi e
          delle entrate di cui all'art. 63, comma  1;  i  ruoli  sono
          riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile.
            b)  con    decreto  del    Ministro  delle   finanze sono
          stabiliti tempi, procedure e criteri  per la redazione e la
          trasmissione dei  suddetti  ruoli  e  per  la  compilazione
          meccanografica   degli   stessi   da  parte  del  consorzio
          nazionale   obbligatorio   tra  i    concessionari    della
          riscossione,  nonche'  gli adempimenti   contabili a carico
          degli agenti della riscossione;
            c) l'intendente    di  finanza    appone  il    visto  di
          esecutorieta'  dei  ruoli e  li consegna  al concessionario
          territorialmente competente, che  ne   rilascia   ricevuta,
          affinche'   lo    stesso  provveda  alla riscossione  senza
          l'obbligo   del      non    riscosso      come    riscosso.
          L'intendente  di  finanza trasmette  copia del frontespizio
          dei  ruoli  consegnati     alla  competente      ragioneria
          provinciale  per i  relativi controlli".
            -  La legge  1  marzo 1986,  n. 64,  reca  la "Disciplina
          organica  dellintervento straordinario nel Mezzogiorno"  ed
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14  marzo  1986,
          n. 61, Supplemento ordinario.
            -    Il  comma   1 dell'art.   1-bis del  D.L. 20  maggio
          1993,  n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          19  luglio 1993,  n. 236, come  modificato dall'art.  3-bis
          del   D.L. 23   giugno  1995,    n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   8 agosto 1995, n. 341, e' il
          seguente:
            "Art. 3-bis (Disposizioni in  materia  di  promozione  di
          nuove imprese giovanili). - 1. All'art. 1-bis, comma 1, del
          D.L.   20   maggio   1993,  n.     148,  convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge 19 luglio  1993, n.  236,  dopo
          le  parole:  ''nei settori''  sono  inserite le   seguenti:
          ''della     innovazione     tecnologica,    della    tutela
          ambientale''".
            - Gli  obiettivi numeri 2 e  5b del Regolamento CEE    n.
          2052/88  del Consiglio  del 24  giugno 1988  relativo  alle
          missioni  dei Fondi  a finalita'  strutturali, alla    loro
          efficacia    e  al   coordinamento dei loro interventi e di
          quelli   della Banca europea  per  gli  investimenti  degli
          altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:
 
                                   "Art. 9.
                                Obiettivo n. 2
 
            1.  Le    zone industriali in declino   interessate dalla
          realizzazione  dell'obiettivo  n.  2  riguardano     alcune
          regioni, regioni frontaliere o parti  di  regioni (compresi
          i  bacini  di occupazione  e  comunita' urbane).
            2.    Le   zone   di   cui    al   paragrafo   1  debbono
          corrispondere  o appartenere  ad una  unita'   territoriale
          del  livello  NUTS III  che soddisfi a ciascuno dei criteri
          seguenti:
            a)  il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore
          alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
            b) rispetto  all'occupazione complessiva,  il tasso    di
          occupazione  nel settore   industriale dev'essere superiore
          alla  media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
          decorrere dal 1975;
            c)  il  livello  occupazionale  nel  settore  industriale
          rispetto all'anno  di riferimento  di cui  alla lettera  b)
          deve  risultare in regresso.
            L'intervento   comunitario, fatte  salve le  disposizioni
          di  cui al seguente paragrafo 4, puo' estendersi anche:
            a zone contingue che soddisfano i suddetti criteri a), b)
          e c);
            a  comunita' urbane   caratterizzate da   un  tasso    di
          disoccupazione  superiore   di  almeno il  50%  alla  media
          comunitaria e   che   hanno  registrato      un    regresso
          notevole  nell'occupazione   nel  settore industriale;
            ad  altre    zone  che  nel corso   degli ultimi tre anni
          hanno subito o che attualmente  subiscono  o  rischiano  di
          subire   perdite  occupazionali  di  rilievo  in    settori
          industriali determinanti per   il loro  sviluppo  economico
          con un conseguente  serio aggravamento della disoccupazione
          in dette zone.
            3.    Sin    dall'entrata   in   vigore   del    presente
          regolamento  la Commissione adotta un  primo  elenco  delle
          zone  di  cui  al  paragrafo  1,  seguendo   la   procedura
          prevista  dall'art.  17  e sulla  base  delle  disposizioni
          di cui al precedente paragrafo 2.
            4.  Nel    redigere  l'elenco  e   nel definire il quadro
          comunitario di sostegno di  cui al seguente   paragrafo  9,
          la   Commissione      provvede  a  garantire  una     reale
          concentrazione degli interventi  sulle zone piu' gravemente
          colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato,  tenendo
          conto della situazione particolare  delle zone interessate.
          Gli  Stati  membri    comunicano    alla   Commissione   le
          informazioni  che  possono aiutarla in questo compito.
            5. Berlino   puo' beneficiare del   contributo  a  titolo
          del presente obiettivo.
            6.   La   Commissione  rivede    periodicamente  l'elenco
          delle   zone beneficiarie.     Tuttavia   i      contributi
          concessi     dalla  Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n.
          2 a favore delle   varie zone  contenute  nell'elenco  sono
          programmati ed erogati su base triennale.
            7.  Dopo  tre  anni dall'entrata   in vigore del presente
          regolamento i criteri  definiti  al  paragrafo  2   possono
          essere     modificati    dal  Consiglio  che    delibera  a
          maggioranza qualificata su   proposta della  Commissione  e
          previa consultazione del Parlamento europeo.
            8.   Gli   Stati  membri  interessati    presentano  alla
          Commissione i loro programmi  di riconversione    regionale
          e sociale  che contengono  in particolare:
            la  descrizione    delle linee principali scelte   per la
          riconversione delle zone  in  questione  e  delle  relative
          misure;
            indicazioni sull'utilizzazione dei contributi  dei Fondi,
          della  BEI  e  degli    altri strumenti finanziari prevista
          nella realizzazione dei programmi.
            Per    accelerare      l'esame    delle      domande    e
          l'attuazione  degli interventi,  gli Stati  membri  possono
          unire   ai   loro programmi    le  richieste  di  programmi
          operativi compresi nei medesimi.
            9.  La    Commissione  valuta   i programmi   proposti in
          funzione della loro  coerenza    con  gli    obiettivi  del
          presente    regolamento  e    con  le  disposizioni    e le
          politiche menzionate  agli articoli  6 e  7. Essa definisce
          nell'ambito   della  partnership  prevista   dall'art.   4,
          paragrafo 1 e di concerto con  lo Stato membro interessato,
          il  quadro comunitario   di  sostegno  alla   riconversione
          per  gli  interventi strutturali comunitari,   avendo  cura
          di  seguire le procedure  di cui all'art. 17.
            Il   quadro   comunitario   di   sostegno   comprende  in
          particolare:
            le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario;
              le forme d'intervento;
            il    programma  indicativo    di   finanziamento     con
          l'indicazione  dell'importo  degli  interventi e della loro
          provenienza;
              la durata di tali interventi.
            Il     quadro  comunitario     di     sostegno      puo',
          all'occorrenza,  essere modificato e adattato su iniziativa
          dello  Stato  membro  interessato  o della Commissione   di
          concerto   con lo Stato   membro, in    funzione  di  nuove
          informazioni    persistenti e  dei risultati osservati  nel
          corso della realizzazione delle azioni in questione.
            10.   Gli  interventi   relativi  all'obiettivo    n.   2
          assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.
            11.    Le     modalita'   d'applicazione   del   presente
          articolo  sono precisate nelle disposizioni di cui all'art.
          3, paragrafi 4 e 5.
 
                                   Art. 11.
                                 Obiettivo n. 5
 
            1.    Le  modalita'    di   attuazione    delle    azioni
          connesse      con  l'accelerazione  dell'adattamento  delle
          strutture agricole (obiettivo n.  5)    sono  decise    nel
          quadro  delle  disposizioni adottate  ai sensi dell'art. 3,
          paragrafi 4 e 5.
            2.  Le  zone     ammissibili  al  contributo   a   titolo
          dell'obiettivo   n.   5   b)     saranno       selezionate,
          conformemente   alla    procedura   prevista  all'art.  17,
          tenendo  conto  segnatamente   del loro grado   di sviluppo
          rurale, in base  al  numero    delle  persone  occupare  in
          agricoltura,  del  loro  livello  di sviluppo economico   e
          agricolo, della loro situazione periferica  e  della   loro
          sensibilita'   all'evoluzione   del   settore agricolo,  in
          particolare   nella   prospettiva   della   riforma   della
          politica agricola comune.
            Questi  criteri   saranno precisati   nel contesto  delle
          disposizioni adottate in virtu' dell'art. 3, paragrafi 4  e
          5.
            3.   Gli   Stati  membri  interessati    presentano  alla
          Commissione i loro programmi  di   sviluppo  delle     zone
          rurali,  che   contengono  in particolare:
            la  descrizione  delle  principali  linee  riguardanti lo
          sviluppo delle zone rurali e delle relative azioni;
            l'indicazione  dell'utilizzazione    dei  contributi  dei
          diversi  Fondi  strutturali,  della    BEI  e  degli  altri
          strumenti   finanziari,    prevista    nell'ambito    della
          realizzazione dei programmi;
            l'articolazione,    se del   caso,   con le   conseguenze
          della  riforma della politica agricola comune.
            Per    accelerare      l'esame    delle      domande    e
          l'attuazione  degli interventi  degli Stati  membri possono
          unire  ai    loro  programmi    le  richieste  di programmi
          operativi compresi nei medesimi.
            La Commissione valuta  i programmi proposti in   funzione
          della  loro  coerenza  con    gli  obiettivi del   presente
          regolamento nonche'  con le disposizioni  e   le  politiche
          di    cui    agli    articoli   6 e   7.   Essa stabilisce,
          nell'ambito della parnership di cui all'art. 4, paragrafo 1
          e  di  concerto  con   lo  Stato  membro  interessato,   il
          quadro  comunitario  di  sostegno  allo  sviluppo   rurale,
          avendo cura di seguire le procedure previste dall'art. 17.
            Il  quadro   comunitario   di   sostegno   comprende   in
          particolare:
            le     linee   prioritarie    di  sviluppo    scelte  per
          l'intervento comunitario;
              le forme di intervento;
            il    programma  indicativo    di   finanziamento     con
          l'indicazione  dell'importo  degli  interventi e della loro
          provenienza;
              la durata di questi interventi.
            Il     quadro  comunitario     di     sostegno      puo',
          all'occorrenza,  essere modificato e adattato su iniziativa
          dello  Stato  membro  interessato  o  dalla  Commissione di
          concerto  con     quest'ultimo,  in   funzione   di   nuove
          informazioni    pertinenti e   dei risultati  osservati nel
          corso della realizzazione delle azioni in questione.
            Le modalita'  d applicazione del presente  paragrafo sono
          precisate dalle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4
          e 5.
            4.   L'intervento  assume    prevalentemente    forma  di
          cofinanziamento  degli  aiuti  nazionali  e  dei  programmi
          operativi.
            5.   Le    azioni   finanziabili    col   concorso    dei
          diversi      Fondi   strutturali  che  debbono  contribuire
          all'obiettivo  n.  5  sono  precisare  dall'art.         3,
          paragrafo     4    e  5.    Per    quanto    riguarda    il
          FEAOG-Orientamento,  tali  disposizioni  mantengono da   un
          lato,      le  misure     da     finanziarie     ai    fini
          dell'adattamento  delle   strutture agricole  (obiettivo  a
          n.  5  a) e, dall'altro, ai  fini dello sviluppo delle zone
          rurali (obiettivo n. 5 b)".