Art. 9
                   Metanizzazione del Mezzogiorno

  1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di
metanizzazione  del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre  1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e'
autorizzata  la  spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le
somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1,
comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del
decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  641,  nonche'  a  valere sulle
disponibilita'  sui  mutui di cui all'articolo 1 del decreto legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio  1997,  n.  135.  A tal fine e' autorizzata la concessione, ai
Comuni  e  loro  consorzi,  che  non  abbiano  ancora  beneficiato di
agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o
regionali,  di  contributi in conto capitale fino a un massimo del 50
per  cento  del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene
erogato  qualora  l'avanzamento  dell'opera  raggiunta un'entita' non
inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo.
  2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure per
la  concessione  dei  contributi  e  la  ripartizione  delle somme da
destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':
   a)  concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano
presentato,  nei  tempi  previsti,  la domanda di contributo ai sensi
delle  deliberazioni  del  Cipe dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel
supplemento  ordinario  n.  25  della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30
marzo  1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 14 maggio 1992;
   b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
   c)  proseguimento  del  programma  generale  di metanizzazione del
Mezzogiorno,   primo   triennio   operativo,   di   cui  alla  citata
deliberazione  del  Cipe  dell'11  febbraio  1988  anche per i Comuni
appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
  3.  Nell'ambito  delle  priorita'  di  cui  al comma 2, il Cipe da'
preferenza   ai  Comuni  o  loro  consorzi  che  presentino  progetti
immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso.
  4.  I  concessionari  possono  accedere  a mutui agevolati al 2 per
cento  della  durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento
del  costo  dell'opera.  Le  facilitazioni  complessive  non  possono
superare il 75 per cento del costo previsto.
  5.  Alle  Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente
articolo  in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi
96  e  97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concesso
dal  Cipe  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  cui  al  comma 1, un
contributo  a  fondo  perduto  pari  a un terzo della quota parte del
contributo  comunitario  riconosciuto  dall'Unione  europea  per  gli
interventi ammessi.
 
          Note all'art. 9:
            -  L'art.    11  della  legge 28   novembre 1980, n. 784,
          recante "Norme per  la ricapitalizzazione  della GEPI,  per
          la    razionalizzazione  il  potenziamento   dell'industria
          chimica,  per  la  salvaguardia  dell'unita'  giurizionale,
          della  continuita'    della produzione   e della   gestione
          degli   impianti   del   gruppo  Liquigas-Liquichimica    e
          per    la realizzazione del progetto di metanizzazione", e'
          il seguente:
            "Art.  11. Entro  due mesi  dall'entrata in  vigore della
          presente   legge,      su      proposta   del      Ministro
          dell'industria,    del commercio   e dell'artigianato,   di
          intesa  con  il Ministro  per  gli  interventi straordinari
          per   il    Mezzogiorno,  sentito    il    comitato     dei
          rappresentanti   delle regioni  meridionali, l'Associazione
          nazionale dei comuni (ANCI)  e la  Confederazione  italiana
          dei  servizi  pubblici degli   enti   locali (CISPEL),   il
          CIPE  approva  la prima   fase   del programma     generale
          della        metanizzazione    del      Mezzogiorno,    con
          l'indicazione dei comuni  rientranti nei territori di   cui
          all'art.  1 del  testo unico  delle leggi  sugli interventi
          per il  Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978,  n.
          218,  interessati  all'attuazione del   programma medesimo,
          nonche'  dei tempi  di realizzazione  delle opere.
            Il  programma generale   dovra'   essere approvato    dal
          CIPE  con   la stessa  procedura   di  cui  al   precedente
          comma   entro     un   anno dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge.
            Per    l'attuazione   del   programa   di cui   ai  comma
          precedenti  e' autorizzata la  spesa di  lire 605  miliardi
          destinata  alle seguenti finalita':
            a)  promozione  delle  reti  di  distribuzione  urbana  e
          territoriale  del metano per l'utilizzazione di questo  nei
          territori di cui all'art. 1 del  testo unico   delle  leggi
          sugli interventi  per il  Mezzogiorno, approvato con D.P.R.
          6 marzo 1978, n. 218;
            b)  assistenza    tecnica e   finanziaria in favore   dei
          comuni  e loro consorzi   ai   fini   della   realizzazione
          delle   reti,   di   cui  alla precedente     lettera   a),
          nonche'    della   trasformazione     o dell'ampliamento  a
          tali fini delle reti esistenti;
            c)    concessione  ai    comuni  o    loro    consorzi di
          contributi per   la realizzazione  o  la  trasformazione  o
          l'ampliamento  delle  opere  di cui alla precedente lettera
          a).
             A tal fine e' autorizzata:
            1)  la  concessione  ai  comuni  e    loro  consorzi   di
          contributi  in  conto  capitale, fino ad un massimo del  30
          per  cento  della  spesa  preventiva  per  le  opere  e  le
          finalita' indicate dal precedente comma;
            2)  la    concessione  ai    comuni  e loro   consorzi di
          contributi sugli interessi per    l'assunzione  di    mutui
          ventennali  al    tasso  del   3 per cento per un ulteriore
          ammontare fino al 20 per cento della spesa per  le    opere
          indicate   dal   precedente  comma.   In  sostituzione  dei
          contributi   sugli   interessi,   i     comuni    e    loro
          consorzi      possono  richiedere    l'erogazione  di    un
          contributo in  conto capitale  dello stesso  ammontare  del
          contributo  in    conto  interessi    determinato in valore
          attuale secondo le  modalita'    fissate  con  decreto  del
          Ministro del tesoro.
            3)    la  concessione   all'ENI di   contributi in  conto
          capitale,  nel limite  massimo del   40 per    cento  della
          spesa  preventivata,    per la realizzazione  di  adduttori
          secondari   aventi    caratteristiche    di  infrastrutture
          pubbliche  e che  rivestono particolare  importanza ai fini
          dell'attuazione    del    programma        generale   della
          metanizzazione del Mezzogiorno,  come  previsto  dal  primo
          comma  del presente articolo, per un importo complessivo di
          lire 100 miliardi.
            La  individuazione    degli   adduttori   secondari    da
          ammettere   a contributo avviene  contestualmente e  con le
          procedure  previste dal primo comma.
            I criteri  e le modalita'  per la concessione  dei  mutui
          di    cui  al  numero  2)  del  quarto comma   del presente
          articolo,  fermo  il  principio  che  le  annualita'     di
          ammortamento  decorrono,  a  carico    dei  comuni,  o  dei
          consorzi  dei  comuni,   a   far tempo   dal   1    gennaio
          dell'anno   successivo   a  quello    effettivo  di  inizio
          dell'esercizio  per le nuove reti  o   di     completamento
          delle   opere   di    trasformazione  o  di ampliamento per
          le reti esistenti,  sono fissati, sentito   il  parere  del
          comitato    dei  rappresentanti delle regioni  meridionali,
          l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.
            In sede  di approvazione del  programma di  cui al  primo
          comma  del  presente  articolo,  il  CIPE  stabilisce    la
          ripartizione  delle  somme  da  destinare   ai   contributi
          previsti  rispettivamente  dai numeri   1) e 2) del  quarto
          comma  del  presente  articolo e  le   procedure   per   la
          concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
            Il    CIPE,    nel   determinare   i     criteri   e   le
          modalita'  per  la concessione delle  provvidenze  previste
          dal  presente    articolo,  deve  altresi'  stabilire    le
          modalita'   per la concessione    ai  comuni    e  ai  loro
          consorzi    di  un mutuo da   parte della Cassa depositi  e
          prestiti ogni volta che  le  provvidenze  disposte  con  la
          presente  legge  ed  altre  eventuali  previste    da leggi
          nazionali  o regionali, o   da interventi  comunitari,  non
          garantiscono  il  finanziamento  totale    delle  opere  da
          realizzare.
            L'art.  31  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146,  e'
          abrogato.
            I     termini   previsti    dalle  vigenti   disposizioni
          legislative,  nazionali  o  regionali,  per  l'approvazione
          degli  atti  dei  comuni e dei loro  consorzi   riguardanti
          la   realizzazione  del   programma  di metanizzazione  nei
          rispettivi ambiti territoriali sono  ridotti alla meta'.
            I  comuni  e  i loro consorzi che alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge     abbiano  deliberato   di
          concedere  a terzi  la gestione del  servizio   e  che  per
          la  realizzazione  di  nuove   reti  di distribuzione o  la
          trasformazione o l'ampliamento  di reti esistenti intendano
          ottenere  i contributi  e i  mutui previsti  dalla presente
          legge,  nell'adottare    le  relative deliberazioni debbono
          adeguare, in quanto   necessario,   le   concessioni    per
          tener    conto    dei   benefici assicurati ai comuni dalle
          presenti norme.
            I  comuni,    singoli   o    associati,   compresi    nei
          programmi    di metanizzazione, che   alla data  di entrata
          in vigore  della presente legge  dispongone di  un servizio
          di   distribuzione  di    gas  per    usi  civili  dato  in
          concessione  a  terzi,  e  che    intendano trasformare gli
          impianti  o  ampliare  la  rete    di  distribuzione,   ove
          deliberino,  per  la scadenza   normale   o  per    diritto
          contrattuale,   l'assunzione    del  servizio  in  gestione
          attraverso  preesistenti  aziende  municipalizzate  per   i
          servizi,    ovvero      preesistenti    o    nuove    forme
          associative  intercomunali,  in ogni caso con riferimento a
          bacini di utenza, hanno diritto,  oltre alle    provvidenze
          previste    dalla presente  legge, ad ottenere dalla  Cassa
          depositi e  prestiti, il mutuo   necessario alla  copertura
          degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
          tenuti  a   sostenere. Ove  i comuni  non dispongano  delle
          delegazioni necessarie alla  contrazione del  mutuo,  viene
          concessa,    con  decreto  del  Ministro  del    tesoro, la
          garazzia  dello  Stato,  nel    limite  del  50  per  cento
          dell'ammontare del mutuo.
            Le  provvidenze di cui al presente articolo sono concesse
          sulla base dei  criteri e  delle   modalita'   fissate  dal
          CIPE    con  decreto    del  Ministro  del   tesoro, previa
          istruttoria  tecnica della Cassa  per il Mezzogiorno.
            I contributi  in conto capitale  nonche' quelli  concessi
          dal  Fondo  europeo  di   sviluppo regionale   sono erogati
          dalla Cassa    depositi  e  prestiti    che  a    tal  fine
          istituisce  apposita  contabilita' separata alla quale sono
          versati, con    distinta  imputazione,  i  necessari  mezzi
          finanziari con decreto del Ministro del tesoro.
            I  contributi  sono erogati ogni qualvolta  l'avanzamento
          dell'opera raggiunge una entita' non  inferiore  al  trenta
          per cento del complesso dell'opera  stessa   ed  in  misura
          corrispondente   allo  stato  di avanzamento.
            Nell'ipotesi  che  i comuni o  loro consorzi si avvalgano
          di societa'  concessionarie    per    la    gestione    del
          servizio   oltre   che   per  la costruzione della rete, lo
          stato di avanzamento, comunque certificato dal comune,   e'
          presentato dal legale  rappresentante della societa', sotto
          la     sua    personale  responsabilita',    corredato   da
          una dichiarazione resa  da un tecnico competente   iscritto
          negli    appositi   albi   professionali.   In   tal   caso
          l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione  ai
          comuni  o  loro  consorzi  di   una idonea garanzia per  il
          completamento  della  parte  dell'opera   non  coperta  dal
          contributi.
            Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o
          regionale la   garanzia   e    rappresentata      da    una
          dichiarazione   dell'ente   a partecipazione statale cui fa
          capo la societa' o della regione.
            In  attesa  del definitivo utilizzo  dei mezzi finanziari
          acquisiti e da acquisire  dal Fondo europeo  di    sviluppo
          regionale   sull'adduttore  principale    e  le    bretelle
          economicamente  forti di  cui al  numero 8  della  delibera
          del  CIPE  27  febbraio  1981,  detti mezzi finanziari sono
          messi  a disposizione  della Cassa   depositi e    prestiti
          per   il loro temporaneo impiego  allo scopo  di accelerare
          la   realizzazione  delle  opere  previste  dal    presente
          articolo,  ivi  compresi    gli adduttori se condari aventi
          caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
            Il Ministro del   tesoro,  anche  in  deroga  all'art.  2
          della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
          decreti  le  modalita'  per  la  messa  a  disposizione dei
          predetti  mezzi  fianziari  presso  la  Cassa  depositi   e
          prestiti,  nonche' i criteri,  le misure e le modalita' per
          la concessione delle  citate anticipazioni e per il    loro
          reintegro  a  valere  sui  contributi  di cui al precedente
          comma.
            La Cassa depositi e prestiti puo' affidare  con  apposite
          convenzioni   ad     istituti  ed    aziende  di    credito
          l'istruttoria    delle  domande     di   erogazione   delle
          agevolazioni di cui al presente art. (12/a).
            Al   fine   di   incentivarne  l'impiego, il  gas  metano
          usato  come combustibile per usi  civili nei  territori  di
          cui  al    primo  comma  del presente   articolo e   esente
          dall'imposta   di consumo,   istituita con  l'art.  10  del
          decreto-legge  7  febbraio  1977,  n.   15, convertito, con
          modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
            Il   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  d'intesa   con   il  Ministro   per  gli
          interventi  straordinari   nel Mezzogiorno, entro    il  30
          giugno   di ogni  anno e sino  alla completa attuazione del
          programma di  mefanizzazione del Mezzogiorno,  presenta  al
          Parlamento   una   dettagliata  relazione  sullo  stato  di
          attuazione del programma.
            L'autorizzazione  di spesa  di  lire 605  miliardi  sara'
          iscritta,  negli  anni    finanziari dal 1980   al 1982, in
          apposito  capitolo dello stato di previsione  del Ministero
          del tesoro.   Per l'anno finaziario  1980  lo  stanziamento
          resta determinato in lire 190 miliardi".
            -  Il    comma  79 dell'art.   1 della legge  28 dicembre
          1995,  n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione  della
          finanza pubblica", e' il seguente:
            "79. All'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  23  giugno
          1995,  n. 244, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          8  agosto 1995,  n. 341; sono aggiunti, infine  i  seguenti
          periodi:
            Le predette some sono destinate al finanziamento di opere
          approvate  dal    CIPE,  su   proposta  del   Ministro  del
          bilancio  e    della programmazione   economica,   d'intesa
          con    il  Ministro  dei  lavori pubblici e d'intesa con le
          amministrazioni interessate, con priorita' per   interventi
          di     completamento   funzionale,      per    investimenti
          cofinanziati   dall'Unione      europea,  per  investimenti
          cofinanziati dai privati e per investimenti  immediatamente
          eseguibili,  ed  affluiscono, sulla base delle  delibere di
          approvazione del  CIPE,    con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  ad  appositi  capitoli da istituire negli stati di
          previsione      delle   amministrazioni        interessate.
          Nell'ambito  di    tali  priorita' una quota delle predette
          somme    pari  a  lire  600  miliardi   e'   destinata   al
          finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di
          massa    a guida   vincolata e tramvie  veloci, secondo  le
          procedure previste  dalla  legge  26  febbraio   1992,   n.
          211,   e  successive modificazioni;  alla  manutenzione  ed
          al   completamento   delle   reti  viarie  provinciali;  ad
          interventi     di  metanizzazione.  La  ripartizione  della
          suddetta  quota  tra  le  tipologie  di  intervento   sopra
          indicate  e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo
          ai trasporti rapidi di massa   a    guida    vincolata    e
          tramvie    veloci    puo'    avere    carattere integrativo
          rispetto  al  finanziamento  spettante   ai   sensi   della
          predetta    legge   n.   211   del   1992,   e   successive
          modificazioni".
            - L'art. 1  del decreto-legge 23 ottobre 1996,   n.  548,
          convertito,  con   modificazioni, dalla  legge 20  dicembre
          1996,   n. 641,   recante  "Interventi    per    le    aree
          depresse   e    protette    per    manifestazioni  sportive
          internazionali, nonche'  modifiche alla  legge 25  febbraio
          1992, n. 210", e' il seguente:
            "Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). -  1.
          Al  fine  di consentire   la   realizzazione di  iniziative
          dirette  a favorire   lo sviluppo   sociale ed    economico
          delle  aree   depresse del  territorio nazionale, in  linea
          con  i principi  e nel  rispetto dei  criteri di intervento
          stabiliti  dall'Unione europea  ed in particolare  per  gli
          interventi  tra  quelli  previsti  dal    decreto-legge  22
          offobre 1992, n.  415, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre  1992,  n.    488,  dal  decreto-legge  8
          febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7   aprile
          1995,  n. 104,  dall'art. 9  del decreto-legge  23 febbraio
          1995,  n. 41,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          22  marzo 1995, n.  85, dal decreto-legge  23 giugno  1995,
          n.    244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8
          agosto 1995, n. 341, nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'art.  1, commi   78 e 79, della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato  a  contrarre
          mutui  quindicennali  con  la Cassa  depositi  e  prestiti,
          con   istituzioni finanziarie europee  e  con  istituti  di
          credito,  il  cui  ammortamento  e'  a  totale carico dello
          Stato.
            2. Le  somme derivanti dal mutui  di cui al comma  i sono
          iscritte, con  decreti    del  Ministro    del  tesoro,  su
          proposta   del      Ministro   del   bilancio      e  della
          programmazione  economica,   in appositi   capitoli,  anche
          di     nuova   istituzione,  degli  stati    di  previsione
          delle amministrazioni  statali interessate,   sulla    base
          del  riparto   allo scopo effettuato  dal CIPE.  All'art. 4
          del decreto-legge   23 giugno 1995, n.    244,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge  8 agosto 1995, n. 341, al
          comma 1 dopo   le  parole:  ''il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato     a     contrarre    mutu''     e'   aggiunta
          la   parola ''quindicennali,'';  al  comma  2    dopo    le
          parole:   ''a   decorrere dall'anno 2001'' sono aggiunte le
          parole: ''fino all'anno 2015,''.
            3.  Per  l'attuazione      del   presente   articolo   e'
          autorizzata  la  spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997
          e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino  al
          2012.    Al  relativo  onere  Per  gli  anni 1997 e 1998 si
          provvede mediante  utilizzo delle proiezioni per i medesimi
          anni  dello stanziamento  iscritto,  ai fini  del  bilancio
          triennale  1996-1998,  al  capitolo    9001  dello stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo    al
          Ministero  del  tesoro.    Il  Ministro   del   tesoro   e'
          autorizzato  ad apportare con  propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio".
            - L'art. 1 del decreto-legge  25    marzo  1997,  n.  67,
          convertito,  con modificazioni,   dalla   legge  23  maggio
          1997,    n.   135,   recante:   "Disposizioni  urgenti  per
          favorire l'occupazione", e' il seguente:
            "Art.  1  (Interventi    per lo sviluppo economico  delle
          aree depresse del  territorio    nazionale).  -    1.    Al
          fine    di      consentire   la realizzazione di iniziative
          dirette a favorire lo sviluppo sociale ed  economico  delle
          aree  depresse  del    territorio nazionale, in linea con i
          principi  e  nel  rispetto dei   criteri   di    intervento
          stabiliti dall'Unione  europea,  il  Ministero  del  tesoro
          e'    autorizzato   a contrarre mutui quindicennali  con la
          Cassa depositi   e prestiti,  con  istituzioni  finanziarie
          comunitarie  e con istituti di credito, il cui ammortamento
          e'  a totale carico  dello Stato. Le somme    derivanti  da
          detti  mutui  sono versate  all'entrata del  bilancio dello
          Stato per essere   riassegnate   al      Fondo    di    cui
          all'art.     19  del  decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
          96, da ripartire  con  deliberazione  del  CIPE.  Per    le
          medesime  finalita',    fermo restando quanto   previsto da
          specifiche  disposizioni,    sono  altresi'  versate   allo
          stesso  Fondo le somme   derivanti  da   revoche,  recuperi
          di  crediti,   vertenze, restituzioni e rimborsi   connessi
          agli interventi di  cui al medesimo decreto legislativo  n.
          96   del      1993.   Con  effetto  dall'anno     1996,  le
          disponibilita'  destinate     all'ammortamento  dei   mutui
          autorizzati  per  la    realizzazione di   interventi nelle
          aree depresse   del  territorio  nazionale  possono  essere
          utilizzate  anche  negli  esercizi  successivi  a quello di
          competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari
          a  lire 50  miliardi per  ciascuno degli  anni del  1998 al
          2013, e' destinata, alla  copertura  di  mutui  finalizzati
          alla  realizzazione dei programmi e  dei piani di  edilizia
          scolastica  di cui alla  legge 11 gennaio   1996, n.    23,
          con    le  procedure    e modalita'   previste dalla stessa
          legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse,  pari  a
          lire  cinquanta   miliardi per   ciascuno   degli  anni dal
          1998  al 2013,   e destinata; con  decreto  del    Ministro
          dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica      e
          tecnologica,   alla copertura   di mutui    finalizzati  ad
          interventi    di   edilizia   universitaria. Una  ulteriore
          quota   delle medesime risorse,  pari    a  lire  cinquanta
          miliardi    per  ciascuno degli anni dal  1998 al 2013,  da
          ripartire  con deliberazione del   CIPE e'  destinata  alla
          copertura  di  mutui    finalizzati  agli interventi di cui
          all'art. 17, comma 5,  della legge 11 marzo 1988, n.  67  e
          alla   legge   23   gennaio   1992,  n.  32,  e  successive
          modificazioni.
            2. Per l'attuazione del presente articolo  e  autorizzata
          la  spesa  di lire 515  miliardi per l'anno 1998  e di lire
          1.515  miliardi annui a decorrere dal 1999  fino  al  2013.
          Al  relativo  onere  per  gli  anni 1998 e 1999 si provvede
          mediante   utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi  anni
          dello  stanziamento    iscritto,    ai  fini   del bilancio
          triennale 1997-1999, al  capitolo    9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del tesoro.
            3.  Secondo  quanto disposto dalla legge  18 maggio 1989,
          n.    183,  e  successive    modificazioni,  al    fine  di
          accelerare   il     completamento,  l'adeguamento     e  la
          realizzazione  di opere  pubbliche di  rilevanza  nazionale
          per  l'accumulo di  acqua a prevalente  scopo irriguo  e di
          opere    di   adduzione   di   riparto, ivi   compresi  gli
          interventi  di sistemazione dei  terreni necessari  per  la
          funzionalita'  delle  opere  con   priorita'   per   quelle
          localizzate    nelle    aree    depresse    del  territorio
          nazionale,   i   Consorzi  di bonifica  e  di  irrigazione,
          concessionari ai  sensi dell'art.   13 del   regio  decreto
          13  febbraio  1933, n. 215, possono essere  autorizzati dal
          Ministero delle risorse agricole, alimentari  e  forestali,
          sentito   il   Comitato   permanente  per  le     politiche
          agroalimentari, a   contrarre   mutui   decennali con    il
          Meliorconsorzio    S.p.a.  o    le  altre   banche   di cui
          all'art. 10  del decreto   legislativo 1   settembre  1993,
          n.  385,    con ammortamento   a carico del  bilancio dello
          Stato.  Il volume complessivo  massimo dei  predetti  mutui
          e'  correlato  al  limite  di  impegno decennale di lire 80
          miliardi per l'anno 1998,  autorizzato  a  tale  scopo.  Il
          Ministro  delle risorse  agricole, alimentari  e  forestali
          stabilisce, con   decreto emanato   di  concerto    con  il
          Ministro    del  tesoro,   le modalita',   i termini   e le
          condizioni per   la concessione   e  l'utilizzazione    dei
          mutui.  Al  relativo  onere,  pari a   lire 80 miliardi per
          ciascuno degli anni 1998 e  1999,  si    provvede  mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni per i  medesimi
          anni dello stanziamento   iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale  1997-1999,    al capitolo   9001 dello  stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
          all'uopo  utilizzando    l'accantonamento    relativo    al
          Ministero     delle     risorse  agricole,   alimentari   e
          forestali".
            -  I  commi  96  e 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, recante: "Misure di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica", sono i seguenti:
            "96.  Il  Ministro del  bilancio e della  programmazione,
          economica, sentite le  amministrazioni dello  Stato e    su
          conforme    parere  della  Conferenza  permanente    per  i
          rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  propone alla Commissione UE la
          riprogrammazione   delle risorse  dei  fondi    strutturali
          comunitari,  programmate  per   gli esercizi 1994,   1995 e
          1996 per le  quali, alla data del 31  dicembre 1996, non si
          sia     ancora  provveduto  all'impegno   contabile      ed
          all'individuazione    dei   soggetti   attuatori,    e   la
          conseguente   ridestinazione  delle    stesse  ad     altri
          interventi,  compatibili    con     i   termini   temporali
          previsti   dalla  normativa comunitaria,   assicurando   il
          rispetto   dell'originaria   allocazione territoriale delle
          risorse.
            97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre  1996  in
          relazione  a programmi approvati dalla Commissione UE,  che
          non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno   nella  misura
          del  20  per cento   alla data del 31 dicembre    1997    a
          causa           dell'inerzia           dell'amministrazione
          aggiudicatrice  dei   lavori,  il  Ministro  del   bilancio
          e    della  programmazione,    economica  ne   propone alla
          medesima Commissione  la riprogrammazione e  la conseguente
          destinazione ad  altri interventi, sulla base  dei  criteri
          di cui al comma 96".