IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo delle esportazioni e del transito dei prodotti di alta tecnologia; Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la decisione 94/942 PESC, Politica Estera di Sicurezza Comunitaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 367 del 31 dicembre 1994, che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1994; Visto, in particolare, l'articolo 45, comma 3, secondo cui la concessione delle formalita' semplificate, prevista dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e' disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3381/94 e della decisione n. 94/942 PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 56542 del 23 dicembre 1996; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L'esportazione ed il transito di beni a duplice uso indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 PESC puo' avere luogo anche con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso, e per una o piu' destinazioni specifiche. 2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate previo parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, con validita' non superiore a tre anni, con possibilita' di proroga su richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. 3. La valutazione delle richieste di autorizzazione globale individuale e' effettuata tenendo presenti i fattori previsti all'allegato III della decisione 94/942 PESC. 4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 27 febbraio 1992, n. 222 reca norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia. - La legge 6 febbraio 1990, n. 52 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1994. L'art. 45, comma 3, recita: "La concessione delle formalita' semplificate prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 3381/84 del Consiglio, e' disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero". - Il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso. - La decisione del Consiglio dellUnione europea n. 94/942 PESC del 19 dicembre 1994, reca azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del Trattato dellUnione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso. - Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89 reca, attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942 PESC sull'esportazione di beni a duplice uso. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 7, comma 3, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza, di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - L'allegato I della decisione del Consiglio dell'Unione europea 04/942 PESC cosi' recita: "Elenco di cui all'art. 2 della decisione e all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94. (Elenco comune dei beni a duplice uso la cui esportazione dalla Comunita' europea e' soggetta a controllo). Elenco dei beni a duplice uso Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare il controllo strategico comunitario, il regime di controllo della tecnologia relativa ai missili, il gruppo di fornitori di articoli nucleari e il gruppo Australia. Non e' stato tenuto conto dei controlli nazionali (controlli non effettuati a titolo di un regime) eventualmente mantenuti da Stati membri. Note generali all'elenco delle merci a doppio uso 1. Le merci progettate o modificate per uso militare, sono specificate nei paragrafi pertinenti dell'Elenco dei materiali di armamento. 2. E' sottoposta ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito qualsiasi merce (compresi gli impianti) non specificata nel presente elenco qualora in tale merce (compresi gli impianti) siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questa possono essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni. N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati elementi principali occorre tener conto della loro quantita', valore e contenuto tecnologico nonche' di altri fattori e circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale della merce in esportazione. 3. L'autorizzazione all'esportazione delle tecnologie elencate nel presente elenco e' limitata alle sole tecnologie in forma tangibile. 4. Le merci specificate nel presente elenco sono da intendersi sia nuove che usate". - L'art. 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89, cosi' recita: "Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso. 2. Il comitato consultivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini dei rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine predetto e' prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il comitato esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa. 3. Il comitato consultivo e' composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del comitato partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta del comitato stesso, altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente. 4. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni. 5. Il comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti". - L'allegato III alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 cosi' recita: "Elenco di cui all'art. 4 della decisione e all'art. 8 del regolamento (CE) n. 3381/94 (Accordo degli Stati membri sulle linee direttrici per le autorizzazioni di esportazione di beni a duplice uso). Gli Stati membri, quando decidono se rilasciare un'autorizzazione di esportazione, tengono conto dei seguenti fattori: a) i loro impegni in base ad accordi internazionali relativi alla non proliferazione e al controllo dei beni sensibili; b) gli obblighi loro derivanti da sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o convenuti in altre sedi internazionali (*). c) le considerazioni di politica nazionale in materia di affari e di sicurezza, incluse, ove pertinente, quelle contemplate dai criteri da essi concordati in sede di Consiglio europeo di Lussemburgo, nel giugno 1991, e di Lisbona, nel giugno 1992, in merito all'esportazione di armi convenzionali; d) le considerazioni relative all'uso finale previsto e ai rischi di deviazione di traffico. Ove opportuno, gli Stati membri si scambiano opinioni sulle presenti linee direttrici al fine di riesaminare se necessario". --------- (*) I seguenti Paesi sono soggetti ad un embargo generale delle Nazioni Unite sugli scambi (ad eccezione degli aiuti umanitari): Iraq, Serbia e Montenegro. I seguenti Paesi, pur non essendo soggetti ad un embargo generale sugli scambi o ad un embargo sui beni a duplice uso, sono soggetti ad un embargo dell'ONU o della CE sulle armi: Angola (compratori specifici), Cina, Liberia (soggetta anche ad un embargo sugli aeromobili e loro componenti nonche' talune attrezzature per raffineria), Myanmar, Ruanda, Somalia, Sudan, Zaire e l'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.