IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista  la  legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul
controllo  delle  esportazioni  e  del  transito dei prodotti di alta
tecnologia;
  Visto  il  regolamento  (CE)  del  Consiglio dell'Unione europea n.
3381/94  e  la  decisione  94/942  PESC, Politica Estera di Sicurezza
Comunitaria,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Comunita'
europea  L  367  del  31  dicembre  1994,  che istituiscono un regime
comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
  Vista  la  legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni
per   l'adempimento   degli   obblighi   derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1994;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  45,  comma  3, secondo cui la
concessione  delle  formalita' semplificate, prevista dall'articolo 6
del citato regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e' disciplinata
con decreto del Ministro del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1997, n. 89, recante
attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  3381/94  e della decisione n.
94/942 PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 56542 del 23 dicembre 1996;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  L'esportazione  ed  il  transito di beni a duplice uso indicati
nell'allegato  I  alla  decisione  del  Consiglio dell'Unione europea
94/942  PESC  puo'  avere  luogo  anche  con  autorizzazione  globale
individuale,  rilasciata  ad  un  singolo  esportatore,  per  tipi  o
categorie  di  beni  a  duplice  uso,  e  per una o piu' destinazioni
specifiche.
  2.  Le  autorizzazioni  globali  individuali sono rilasciate previo
parere  del  comitato  consultivo  di  cui all'articolo 5 del decreto
legislativo  24  febbraio  1997, n. 89, con validita' non superiore a
tre  anni,  con  possibilita' di proroga su richiesta che deve essere
presentata prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
  3.   La  valutazione  delle  richieste  di  autorizzazione  globale
individuale   e'  effettuata  tenendo  presenti  i  fattori  previsti
all'allegato III della decisione 94/942 PESC.
  4.  E'  escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale
in favore di operatori occasionali.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
            -  La legge  27  febbraio 1992,  n. 222  reca  norme  sul
          controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta
          tecnologia.
            -    La   legge    6   febbraio   1990,   n.   52    reca
          disposizioni   per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia  alla  Comunita' europea -
          legge  comunitaria 1994. L'art. 45, comma 3, recita:    "La
          concessione     delle   formalita'   semplificate  prevista
          dall'art.  6   del   Regolamento   (CE) n.   3381/84    del
          Consiglio,    e'  disciplinata con decreto del Ministro del
          commercio con l'estero".
            - Il regolamento (CE) n. 3381/94  del  Consiglio  del  19
          dicembre   1994   istituisce  un    regime  comunitario  di
          controllo  delle esportazioni di beni a duplice uso.
            - La decisione  del  Consiglio    dellUnione  europea  n.
          94/942  PESC  del  19  dicembre 1994, reca azione   comune,
          adottata dal  Consiglio  in  base  all'art.    J.3      del
          Trattato   dellUnione  europea,   riguardante  il controllo
          delle esportazioni di beni a duplice uso.
            -  Il  D.Lgs.   24   febbraio    1997,   n.   89    reca,
          attuazione    del regolamento   CE  n.    3381/94  e  della
          decisione   n.  94/942   PESC sull'esportazione di  beni  a
          duplice uso.
            -  La  legge    23 agosto 1988, n. 400,   reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri.    L'art.  7, comma 3, cosi'
          recita:  "3.  Con  decreto  ministeriale   possono   essere
          adottati  regolamenti  nelle    materie  di  competenza del
          Ministro e   di  autorita'   sottordinate    al   Ministro,
          quando   la    legge espressamente conferisca  tale potere.
          Tali regolamenti,   per  materie  di  competenza,  di  piu'
          Ministri,       possono   essere   adottati   con   decreti
          interministeriali,   ferma  restando   la   necessita'   di
          apposita   autorizzazione  da     parte  della    legge.  I
          regolamenti  ministeriali ed interministeriali non  possono
          dettare  norme contrarie a  quelle dei regolamenti  emanati
          dal   Governo.      Essi  debbono  essere  comunicati  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione".
          Nota all'art. 1:
            -   L'allegato     I  della     decisione  del  Consiglio
          dell'Unione europea 04/942 PESC cosi'  recita:  "Elenco  di
          cui  all'art. 2 della decisione e all'art.  3, paragrafo  1
          del   regolamento (CE)   n. 3381/94.   (Elenco  comune  dei
          beni  a   duplice uso la  cui esportazione  dalla Comunita'
          europea e' soggetta a controllo).
                         Elenco dei beni a duplice uso
            Il  presente    elenco  costituisce   la concretizzazione
          tecnica degli accordi  internazionali sul   controllo   dei
          beni    a    duplice uso,   in particolare   il   controllo
          strategico   comunitario,  il  regime  di controllo   della
          tecnologia    relativa     ai   missili,   il   gruppo   di
          fornitori di  articoli nucleari e  il gruppo Australia. Non
          e' stato tenuto  conto dei  controlli  nazionali (controlli
          non effettuati    a  titolo  di  un  regime)  eventualmente
          mantenuti da Stati membri.
               Note generali all'elenco delle merci a doppio uso
            1.   Le   merci   progettate   o   modificate   per   uso
          militare,   sono specificate   nei  paragrafi    pertinenti
          dell'Elenco  dei materiali  di armamento.
            2.     E'     sottoposta     ad     autorizzazione    per
          l'esportazione  ed  il transito qualsiasi  merce  (compresi
          gli  impianti)  non specificata nel presente elenco qualora
          in tale merce (compresi    gli  impianti)  siano  contenuti
          componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano
          l'elemento   principale    e  da  questa  possono    essere
          facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
            N.B.: Per  giudicare  se  i  componenti  specificati  nel
          presente  elenco  devono    essere  considerati    elementi
          principali   occorre tener   conto  della  loro  quantita',
          valore  e  contenuto tecnologico nonche' di altri fattori e
          circostanze particolari che potrebbero far individuare tali
          componenti  come  l'elemento  principale  della  merce   in
          esportazione.
            3.  L'autorizzazione  all'esportazione   delle tecnologie
          elencate  nel  presente  elenco  e'  limitata   alle   sole
          tecnologie in forma tangibile.
            4.  Le  merci  specificate  nel   presente elenco sono da
          intendersi sia nuove che usate".
            - L'art. 5 del D.Lgs. 24  febbraio  1997,  n.  89,  cosi'
          recita:
            "Art.    5   (Comitato   consultivo).   - 1.   Presso  il
          Ministero  del commercio  con  l'estero  e'   istituito  un
          comitato  consultivo  per l'esportazione dei beni a duplice
          uso.
            2.   Il comitato  consultivo,  entro trenta  giorni dalla
          ricezione della richiesta    formulata  dal  Ministero  del
          commercio  con  l'estero, esprime  un  parere  obbligatorio
          ma   non   vincolante   ai   fini   dei rilascio,  diniego,
          annullamento,   revoca,   sospensione   e   modifica  delle
          autorizzazioni di cui  all'art. 6, paragrafi 1 e    2,  del
          regolamento.    Il   termine   predetto   e'   prorogato di
          novanta  giorni  qualora   il comitato  ritenga  necessario
          esperire  ulteriore  attivita'  istruttoria.    Il comitato
          esprime, inoltre, su richiesta del Ministro  del  commercio
          con   l'estero,   ovvero  di  altri  Ministri  interessati,
          parere  su questioni   di   carattere   generale   relative
          all'attivita'      di  autorizzazione  e     di   controllo
          dell'esportazione  dei  beni    a  duplice  uso    e     su
          questioni  connesse  all'aggiornamento    della    relativa
          normativa.
            3.  Il  comitato consultivo e'   composto da un direttore
          generale del Ministero degli affari esteri, che  svolge  le
          funzioni di presidente, da un  rappresentante del Ministero
          del  commercio  con    l'estero,  due  del  Ministero della
          difesa, due dell'interno e  da un  rappresentante  ciascuno
          per      i   Ministeri      delle  finanze,  del     tesoro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,    della
          sanita'  e  dell'universita' e della ricerca  scientifica e
          tecnologica. Alle  riunioni del comitato partecipano  senza
          diritto   di    voto  quattro  esperti    tecnici  estranei
          all'amministrazione,  competenti   per    ciascuno    degli
          esercizi    di  controllo dei beni  a duplice uso, nominati
          con  decreto del Ministro del commercio con l'estero,    su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio e
          dell'artigianato.  Alle  predette riunioni  possono inoltre
          partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze
          e su  richiesta  del comitato   stesso,   altri    esperti,
          anche    estranei all'amministrazione,  nei  limiti   dello
          stanziamento  di  bilancio esistente.
            4. I   componenti del   comitato consultivo  e    i  loro
          supplenti  sono  nominati  con   decreto del Ministro   del
          commercio   con      l'estero;   essi   sono      designati
          rispettivamente  dai Ministeri  indicati al  comma 3, entro
          trenta    giorni dalla  richiesta  da  parte del  Ministero
          del commercio con l'estero. L'inutile  decorso del  termine
          non  pregiudica il funzionamento  dell'organo. Il  comitato
          viene rinnovato  ogni tre anni.
            5. Il comitato consultivo e' validamente  costituito  con
          la  presenza  di    almeno    cinque   componenti.     Esso
          delibera  a  maggioranza  dei presenti".
            -  L'allegato    III  alla    decisione  del    Consiglio
          dell'Unione  europea   94/942 cosi' recita:  "Elenco di cui
          all'art. 4 della decisione e  all'art.  8  del  regolamento
          (CE)  n.  3381/94  (Accordo degli Stati  membri sulle linee
          direttrici per le  autorizzazioni di esportazione di beni a
          duplice uso).
            Gli  Stati    membri,  quando  decidono  se    rilasciare
          un'autorizzazione   di   esportazione,  tengono  conto  dei
          seguenti fattori:
            a) i loro   impegni in base ad  accordi    internazionali
          relativi  alla  non  proliferazione e al controllo dei beni
          sensibili;
            b) gli obblighi loro derivanti da  sanzioni  imposte  dal
          Consiglio  di  sicurezza     delle     Nazioni   Unite    o
          convenuti   in  altre   sedi internazionali (*).
            c) le considerazioni   di politica nazionale  in  materia
          di  affari  e di sicurezza, incluse, ove pertinente, quelle
          contemplate dai criteri da essi  concordati    in  sede  di
          Consiglio  europeo   di Lussemburgo, nel giugno   1991,   e
          di    Lisbona,    nel     giugno   1992,     in      merito
          all'esportazione di armi convenzionali;
            d) le considerazioni  relative all'uso finale previsto  e
          ai rischi di deviazione di traffico.
            Ove    opportuno,   gli   Stati   membri   si   scambiano
          opinioni   sulle  presenti  linee  direttrici  al  fine  di
          riesaminare se necessario".
           ---------
            (*)  I    seguenti  Paesi   sono soggetti ad   un embargo
          generale delle Nazioni  Unite sugli  scambi  (ad  eccezione
          degli aiuti  umanitari):  Iraq, Serbia e Montenegro.
            I  seguenti  Paesi,    pur  non  essendo soggetti ad   un
          embargo generale sugli scambi o ad un embargo  sui  beni  a
          duplice  uso,  sono  soggetti ad un   embargo   dell'ONU  o
          della CE  sulle   armi:   Angola   (compratori  specifici),
          Cina,   Liberia   (soggetta   anche  ad  un  embargo  sugli
          aeromobili   e      loro    componenti    nonche'    talune
          attrezzature    per  raffineria), Myanmar, Ruanda, Somalia,
          Sudan, Zaire e l'ex  Repubblica  socialista  federativa  di
          Iugoslavia.