Art. 2

  1.  Le  domande  per ottenere le autorizzazioni globali individuali
sono  indirizzate  al Ministero del commercio con l'estero, Direzione
generale  per  la  politica  commerciale e per la gestione del regime
degli  scambi,  divisione IV (unita' operativa per i prodotti ad alta
tecnologia - UOPAT) e devono contenere i seguenti elementi:
    a)  denominazione,  ragione sociale, sede e legali rappresentanti
della ditta;
    b)  indicazione  dei  prodotti  che  si  intende esportare con la
specificazione  dei  tipi  e  delle  categorie  o  sottocategorie  di
appartenenza e dei Paesi di destinazione di dette esportazioni.
  2.  Alla  domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un
legale  rappresentante  della ditta, di formale impegno a rispettare,
all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
    a)  utilizzare  l'autorizzazione  ottenuta per i prodotti e per i
Paesi  di  destinazione tassativamente indicati nel provvedimento del
Ministero del commercio con l'estero;
    b)  riportare  sulle  fatture  e  sui  documenti  di trasporto la
seguente stampigliatura "Autorizzazione globale individuale (numero e
data del provvedimento)";
    c)  richiedere  in  sede  di  conclusione  del  contratto  ovvero
dell'ordinativo  l'impegno  del committente estero a non riesportare,
trasferire  o  dirottare,  durante  il  viaggio,  i  beni oggetto del
contratto  stesso, o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente
per scopi civili.