Art. 2 1. Le domande per ottenere le autorizzazioni globali individuali sono indirizzate al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione IV (unita' operativa per i prodotti ad alta tecnologia - UOPAT) e devono contenere i seguenti elementi: a) denominazione, ragione sociale, sede e legali rappresentanti della ditta; b) indicazione dei prodotti che si intende esportare con la specificazione dei tipi e delle categorie o sottocategorie di appartenenza e dei Paesi di destinazione di dette esportazioni. 2. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante della ditta, di formale impegno a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni: a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta per i prodotti e per i Paesi di destinazione tassativamente indicati nel provvedimento del Ministero del commercio con l'estero; b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura "Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)"; c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero dell'ordinativo l'impegno del committente estero a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni oggetto del contratto stesso, o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.