Art. 3

  1.  La  documentazione  relativa  alle  esportazioni  effettuate in
utilizzo  di  autorizzazione  globale individuale e' conservata dagli
operatori  per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla
fine  dell'anno  civile  nel  quale le operazioni hanno avuto luogo e
deve  essere esibita su richiesta del Ministero del commercio estero,
che puo' disporre ispezioni.
  2.  Gli operatori inviano semestralmente al Ministero del commercio
con   l'estero   una   segnalazione  riepilogativa  delle  operazioni
effettuate  in  regime  di  autorizzazione globale. Tale segnalazione
deve  contenere  i  seguenti  elementi:  generalita' del committente:
estero,  Paese  di  destinazione,  quantita',  valore, voci doganali,
categorie e sottocategorie, data della spedizione, con le copie delle
fatture in allegato.