Art. 3 1. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in utilizzo di autorizzazione globale individuale e' conservata dagli operatori per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta del Ministero del commercio estero, che puo' disporre ispezioni. 2. Gli operatori inviano semestralmente al Ministero del commercio con l'estero una segnalazione riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: generalita' del committente: estero, Paese di destinazione, quantita', valore, voci doganali, categorie e sottocategorie, data della spedizione, con le copie delle fatture in allegato.