Art. 4 1. Le autorizzazioni globali individuali possono essere annullate, revocate, sospese o modificate, qualora vi sia un mutamento dei fattori di riferimento indicati nell'allegato III della decisione 94/942 PESC ovvero qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa italiana ed internazionale in tale materia ovvero non ottemperi alle obbligazioni definite nel provvedimento di autorizzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 giugno 1997 Il Ministro: Fantozzi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1997 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 66
Nota all'art. 4: - Per l'allegato III alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 vedi nota all'art. 1.