Art. 4

  1.  Le autorizzazioni globali individuali possono essere annullate,
revocate,  sospese  o  modificate,  qualora  vi  sia un mutamento dei
fattori  di  riferimento  indicati  nell'allegato III della decisione
94/942  PESC  ovvero  qualora  l'esportatore  violi  le  disposizioni
previste  dalla  normativa italiana ed internazionale in tale materia
ovvero  non ottemperi alle obbligazioni definite nel provvedimento di
autorizzazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 18 giugno 1997
                                                Il Ministro: Fantozzi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 66
 
          Nota all'art. 4:
            -    Per   l'allegato III  alla  decisione  del Consiglio
          dell'Unione europea 94/942 vedi nota all'art. 1.