Art. 10
                 Ufficio spoglio per la ricognizione
                      dei procedimenti pendenti

    1. Presso ogni tribunale e' istituito entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per
la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1
ivi  pendenti  e  per  l'elaborazione di un programma volto alla loro
definizione  entro  cinque  anni. Il programma deve essere completato
entro  quaranta  giorni  ed  e'  trasmesso  al  ministro  di Grazia e
giustizia dal presidente di corte di appello.
    2.  L'ufficio  spoglio e' presieduto dal presidente del tribunale
o,  per  sua  delega,  dal  presidente  di sezione piu' anziano ed e'
composto  da  tutti  i presidenti delle sezioni civili, nei tribunali
ove,  esiste  una  sola sezione civile e' composto dal presidente del
tribunale   che  lo  presiede  e  da  un  giudice  da  lui  nominato.
All'ufficio  spoglio  e'  assegnato, dal presidente del tribunale, il
personale   amministrativo   necessario   per  lo  svolgimento  della
attivita' entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1.
    3.   Entro   dieci  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   del   decreto  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  sono
predisposte le modifiche tabellari.