Art. 11
                 Istituzione delle sezioni stralcio
e assegnazione delle cause pendenti

    1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
3,  sono costituite una o piu' sezioni stralcio per la definizione di
procedimenti  civili  indicati  nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna
sezione  stralcio e' costituita da un magistrato che la presiede e da
almeno  due  giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede
non  e'  esonerato  dal  lavoro  giudiziario nelle sezioni ordinarie,
ovvero  nelle  sezioni  stralcio,  in caso di carenza di organico dei
giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.
    2.  La  costituzione  delle  sezioni stralcio e la destinazione a
esse  del  magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati
sono   disposte   a   norma   dell'articolo   7-bis  dell'ordinamento
giudiziario  approvato  con  regio  decreto  30  gennaio  1941  n. 12
introdotto   dall'articolo   3   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.
    3.  Il  presidente  del  tribunale definisce criteri obiettivi di
assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.
    4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla
presa  di  possesso  dell'ufficio,  assegna  i procedimenti a ciascun
giudice  onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo
provvedimento  e' comunicato dalla cancelleria alle parti costituite,
ai  sensi  dell'articolo  136  del  Codice di procedura civile almeno
venti giorni prima dell'udienza fissata.
    5.   Alle   sezioni   stralcio   non   possono  essere  assegnati
procedimenti    indicati   nel   secondo   comma   dell'articolo   48
dell'ordinamento  giudiziario  approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre
1990,  n.  353;  ne' altri procedimenti che non fossero pendenti alla
data del 30 aprile 1995.
    6.  Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le
funzioni  di  giudice penale e gli stessi non possono far parte delle
sezioni  civili  ordinarie  ne' possono sostituire i giudici ordinari
neppure per il compimento di singoli atti.
 
           Note all'art. 11:
            - Si riporta il  testo dell'art.  7-bis  dell'ordinamento
          giudiziario  approvato   con   regio decreto   30   gennaio
          1941, n.   12,    introdotto  dall'art.  3  del  D.P.R.  22
          settembre  1988,  n.  449  (Approvazione  delle norme   per
          l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario    al    nuovo
          processo  penale  ed  a  quello  a  carico  degli  imputati
          minorenni):
            "Art.    7-bis.  -    La    ripartizione  degli    uffici
          giudiziari  di    cui  all'articolo    1  in    sezioni, la
          destinazione dei  singoli magistrati alle  sezioni  e  alle
          corti  di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi
          presidenti  e la  attribuzione  dell'incarico  di cui  agli
          articoli    35  comma    3,  46    comma 4,   50 -bis,   il
          conferimento  delle specifiche   attribuzioni   processuali
          individuate    dalla   legge,   la formazione dei   collegi
          giudicanti,  sono stabiliti ogni  biennio con decreto   del
          Presidente    della    Repubblica,   in  conformita'  delle
          deliberazioni     del      Consiglio      superiore   della
          magistratura    assunte  sulle    proposte dei   presidenti
          delle corti  di  appello, sentiti   i consigli  giudiziari.
          Decorso  il  biennio, l'efficacia  del decreto e' prorogata
          fino a che non sopravvenga un altro decreto.
            2. Le deliberazioni  di cui al comma 1 sono  adottate dal
          Consiglio superiore   della   magistratura,    valutate  le
          eventuali    osservazioni formulate dal  Ministro di grazia
          e giustizia ai sensi   dell'art. 11 della  legge  24  marzo
          1958,  n.  195,  e  possono  essere  variate  nel corso del
          biennio per sopravvenute  esigenze degli uffici giudiziari,
          sulle proposte dei   presidenti delle corti    di  appello,
          sentiti   i consigli giudiziari.  I  provvedimenti  in  via
          di   urgenza,   concernenti   le  tabelle,  adottati    dai
          dirigenti  degli uffici  sulla assegnazione dei magistrati,
          sono immediatamente esecutivi, salva la  deliberazione  del
          Consiglio    superiore della  magistratura per  la relativa
          variazione tabellare.
            3. Per quanto riguarda la  Corte suprema di cassazione il
          Consiglio superiore  della  magistratura   delibera   sulla
          proposta  del  primo presidente della stessa Corte".
            -    Il  testo   dell'art. 136   del codice  di procedura
          civile e'  il seguente:
            "Art.  136  (Comunicazioni). -   Il   cancelliere,    con
          biglietto   di cancelleria  in  carta non  bollata,  fa  le
          comunicazioni  che  sono prescritte   dalla legge    o  dal
          giudice   al     pubblico  ministero,    alle  parti,    al
          consulente,  agli  altri   ausiliari  del  giudice   e   ai
          testimoni,   e  da' notizia  di  quei  provvedimenti  per i
          quali  e' disposta dalla legge  tale  forma  abbreviata  di
          comunicazione.
            II   biglietto   e'   consegnato  dal     cancelliere  al
          destinatario, che ne rilascia  ricevuta,  o  e'  notificato
          dall'ufficiale giudiziario".
            - Per il testo  dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario
          approvato  con regio decreto  30 gennaio 1941, n. 12,  come
          modificato dall'art.  88 della legge 26 novembre  1990,  n.
          353, v. nota all'art. 1.