Art. 11 Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti 1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o piu' sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio e' costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non e' esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale. 2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione a esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. 3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati. 4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento e' comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del Codice di procedura civile almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. 5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353; ne' altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995. 6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie ne' possono sostituire i giudici ordinari neppure per il compimento di singoli atti.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni): "Art. 7-bis. - La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35 comma 3, 46 comma 4, 50 -bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa Corte". - Il testo dell'art. 136 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 136 (Comunicazioni). - Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. II biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato dall'ufficiale giudiziario". - Per il testo dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, v. nota all'art. 1.