Art. 12 Norme applicabili 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534: a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale; b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo sesto, settimo e ottavo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.
Note all'art. 12: - Si trascive il testo dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile) come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, recante: "Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo": "Art. 9 (Disciplina transitoria). - 1. L'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 3 5 3, gia' modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto - legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, e' sostituito dal seguente: "Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonche' l'art. 186 -quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis , 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371 -bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391 -bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144 -bis e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993. 2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si' applicano ai giudizi iniziati dopo il 1 gennaio 1993, nonche' alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995. 3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 del codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. 4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'art. 447 -bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice. 5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalita' dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale puo' disporre le supplenze di cui all'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalita' costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di piu' di due vicepretori onorari ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti". - Per il testo dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, v. note all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 178 del codice di procedura civile vigente anteriormente al 30 aprile 1995: "Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). - Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile. Tuttavia, le ordinanze dei giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilita' e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore. Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'art. 279, quarto comma, e dell'art. 280. Il provvedimento del collegio e' limitato all'ammissibilita' e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, ne' totali ne' parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, puo' limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo".