Art. 12
                          Norme applicabili
    1.  In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5,
della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9
del   decreto   legge  18  ottobre  1995,  n.  432,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:
    a)   la  disposizione  di  cui  all'articolo  48,  ultimo  comma,
dell'ordinamento  giudiziario  approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre
1990,  n.  353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30
aprile  1995,  esclusi  quelli gia' assunti in decisione alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  che non siano rimessi in
istruttoria con ordinanza collegiale;
    b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente
legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo sesto,
settimo e ottavo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile nel
testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.
 
           Note all'art. 12:
            - Si trascive   il testo dell'art. 90  della  legge    26
          novembre  1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile)
          come sostituito dall'art.   9    del    decreto-legge    18
          ottobre   1995,   n.  432,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge   20   dicembre   1995,   n.   534,   recante:
          "Interventi     urgenti  sul    processo  civile   e  sulla
          disciplina transitoria  della  legge   26   novembre  1990,
          n.  353,  relativa  al medesimo processo":
            "Art. 9  (Disciplina transitoria).  - 1. L'art.  90 della
          legge  26  novembre  1990,  n. 3 5 3, gia' modificato dalla
          legge 4 dicembre 1992, n. 477, e  dal  decreto  -  legge  7
          ottobre  1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 dicembre 1994, n. 673, e' sostituito dal seguente:
            "Art. 90   (Disciplina transitoria). -    1.  Ai  giudizi
          pendenti  alla data   del   30  aprile  1995  si  applicano
          le   disposizioni   vigenti anteriormente  a  tale    data,
          nonche' l'art. 186 -quater  del codice di procedura civile.
          Gli    articoli  5, 40, commi terzo,   quarto e quinto, 42,
          181,  comma primo,  186-bis , 186-ter,   295, 336,    comma
          secondo,  360,  comma  primo, 361, comma primo,  367, comma
          primo, 371 -bis, 373, comma secondo,   375, comma    primo,
          377, 384,  comma primo,  391 -bis, 398, comma  quarto, 495,
          525, comma terzo,  del codice  di procedura civile,  e  gli
          articoli   144   -bis   e   159   delle   disposizioni   di
          attuazione  dello  stesso  codice,  come  modificati  dalla
          presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla
          data del 1 gennaio 1993.
            2.  Gli  articoli    282,  283, 337, comma primo, e  431,
          commi quinto e sesto, del codice di procedura civile,  come
          modificati dalla presente legge,  si' applicano  ai giudizi
          iniziati  dopo   il 1   gennaio 1993, nonche' alle sentenze
          pubblicate dopo il 19 aprile 1995.
            3.  I    giudizi  pendenti alla data   del 30 aprile 1995
          sono definiti dal  giudice  competente  secondo   la  legge
          anteriore.    Tuttavia,   i giudizi   pendenti   dinanzi al
          pretore  sono  da quest'ultimo  decisi qualora    rientrino
          nella    sua    competenza    ai      sensi   della   nuova
          formulazione dell'art. 8 del codice  di  procedura  civile,
          ancorche'  il pretore   fosse    incompetente  a  deciderli
          ai   sensi  della  legge anteriore.
            4. Ai giudizi  pendenti dinanzi al pretore alla data  del
          30 aprile 1995, relativi alle controversie  in  materia  di
          locazione,  di  comodato e di   affitto, si  applica l'art.
          447 -bis  del codice  di procedura civile, previa ordinanza
          di mutamento  di rito ai sensi dell'art. 426  dello  stesso
          codice.
            5. Nei giudizi  pendenti alla data del 30 aprile  1995 il
          tribunale  giudica  con  il  numero  invariabile    di  tre
          votanti. Per sopperire  alla  finalita'    dell'esaurimento
          delle    controversie   civili pendenti,  il presidente del
          tribunale  puo' disporre le supplenze  di cui all'art.  105
          del regio decreto 30 gennaio  1941, n. 12, anche in assenza
          delle  condizioni    ivi    previste.    Tale     finalita'
          costituisce  particolare esigenza di servizio ai fini della
          nomina   di  piu'  di  due  vicepretori  onorari  ai  sensi
          dell'art. 32 del regio decreto 30  gennaio 1941, n.  12.
            6.  Il    dirigente  dell'ufficio,    nell'esercizio  dei
          poteri  previsti  dagli articoli 14 e 16 del  regio decreto
          legislativo 31 maggio  1946,  n.      511,    deve,      in
          particolare,    sorvegliare  sulla   scrupolosa osservanza,
          da parte dei magistrati,  dei doveri di  ufficio,  compresi
          quelli   relativi all'osservanza  dei termini  previsti dal
          codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti".
            - Per il testo  dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario
          approvato con regio decreto  30 gennaio 1941, n. 12,   come
          modificato  dall'art.   88 della legge 26 novembre 1990, n.
          353, v. note all'art. 11.
            - Si riporta il  testo  dell'art.    178  del  codice  di
          procedura civile vigente anteriormente al 30 aprile 1995:
            "Art.  178  (Controllo del  collegio sulle  ordinanze). -
          Le parti, senza bisogno di mezzi   d'impugnazione,  possono
          proporre  al collegio, quando la causa  e' rimessa a questo
          a norma   dell'art. 189, tutte le  questioni  risolute  dal
          giudice istruttore con ordinanza revocabile.
            Tuttavia,   le  ordinanze  dei  giudice  istruttore,  che
          risolvono questioni relative   all'ammissibilita' e    alla
          rilevanza  di    mezzi  di prova proposti   dalle parti   o
          ammissibili d'ufficio,    possono  essere  impugnate  dalle
          parti con reclamo immediato al collegio.
            Il reclamo  deve essere  proposto nel  termine perentorio
          di   dieci   giorni,      decorrente   dalla      pronuncia
          dell'ordinanza   se avvenuta   in udienza,  o    altrimenti
          decorrente dalla  comunicazione dell'ordinanza medesima.
            Il    reclamo e'   presentato con  semplice dichiarazione
          nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
            Se il   reclamo e' presentato   in  udienza,  il  giudice
          assegna  nella  stessa    udienza,    ove  le    parti   lo
          richiedano,  il termine  per  la comunicazione    di    una
          memoria,     e  quello   successivo  per   la comunicazione
          di una replica. Se   il reclamo e'  proposto  con  ricorso,
          questo    e' comunicato   a mezzo   della cancelleria  alle
          altre  parti, insieme col decreto, in  calce,  del  giudice
          istruttore,  che  assegna  un  termine per la comunicazione
          dell'eventuale memoria di risposta.
            Scaduti i  termini  previsti  dal  comma  precedente,  il
          collegio, entro i quindici  giorni successivi,  provvede in
          camera  di    consiglio  con  ordinanza,    alla quale   si
          applicano  le disposizioni  dell'art. 279, quarto comma,  e
          dell'art. 280.
            Il     provvedimento    del    collegio    e'    limitato
          all'ammissibilita' e alla rilevanza  del  mezzo di   prova,
          e  pertanto  le parti  non  possono sottoporgli conclusioni
          di merito,  ne' totali ne' parziali. Tuttavia il  collegio,
          su    richiesta di   parte o   d'ufficio, puo'  limitarsi a
          rimettere    con  l'ordinanza    le  parti     al   giudice
          istruttore per  gli adempimenti previsti dagli articoli 189
          e 190.
            L'esecuzione    dell'ordinanza   e'   sospesa durante  il
          termine  per proporre  reclamo e  durante  il  giudizio  su
          questo,    salvo  che    il  giudice  istruttore,  nei casi
          d'urgenza,   l'abbia   dichiarata   esecutiva    nonostante
          reclamo".