Art. 13
            Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale
    1.  I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali
alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' avvenuta
la  rimessione  al  collegio ai sensi dell'articolo 189 del Codice di
procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione,
sono  trasmessi  al  presidente  dell'ufficio  spoglio che ne dispone
l'assegnazione  alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente
previsti.  Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione
della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un
giudice onorario aggregato.
    2.  Il  giudice  istruttore convoca le parti davanti a se' per il
tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a
cura della cancelleria e' dato avviso alle parti.
    3.  Le  parti  debbono  comparire personalmente, ma possono farsi
rappresentare  da un procuratore generale o speciale, che deve essere
a  conoscenza  dei  fatti  della  causa  e  deve  avere  il potere di
conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata.
    4.  Se  la  conciliazione riesce, si forma processo verbale della
convenzione   conclusa.   II   processo  verbale  costituisce  titolo
esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.
    5.  Se  la  conciliazione  non  riesce  il giudice istruttore, in
funzione  di  giudice unico, provvede per la decisione della causa ai
sensi dell'articolo 190-bis del Codice di procedura civile.
    6.  Il  processo  verbale  di conciliazione, nelle cause pendenti
anche  in  istruttoria  alla  data  del  30  aprile  1995,  e' esente
dall'imposta  di  registro  quando  il  valore non supera i cinquanta
milioni.  Oltre  tale  limite  l'imposta di registro e' ridotta della
meta'.
 
           Note all'art. 13:
            - Il testo vigente dell'art. 189  del codice di procedura
          civile e' il seguente:
            "Art.   189   (Rimessione  al  collegio).  -  Il  giudice
          istruttore, quando rimette la causa  al collegio,  a  norma
          dei  primi    tre  commi dell'art.   187 o   dell'art. 188,
          invita  le parti a  precisare davanti a  lui le conclusioni
          che  intendono sottoporre al collegio   stesso, nei  limiti
          di  quelle  formulate negli atti introduttivi o a norma del
          l'art. 183.   Le conclusioni    di  merito  debbono  essere
          interamente  formulate  anche  nei  casi previsti dall'art.
          187, secondo e terzo comma.
            La rimessione investe  il collegio di tutta  la    causa,
          anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo
          comma".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  190-bis  del  codice di
          procedura civile e' il seguente:
            "Art.    190-bis (Decisione   del  giudice istruttore  in
          funzione  di giudice unico). -   Per le  cause  che  devono
          essere    decise  dal  giudice  istruttore in funzione   di
          giudice unico, questi,  fatte precisare le  conclusioni  ai
          sensi  dell'art.  189,  dispone  lo  scambio delle comparse
          conclusionali e    delle  memorie  di    replica  ai  sensi
          dell'art.    190  e,  quindi,    deposita  la   sentenza in
          cancelleria entro    sessanta  giorni  dalla  scadenza  del
          termine per il deposito delle memorie di replica.
            Se    una delle  parti lo  richiede il  giudice, disposto
          lo scambio delle  sole  comparse conclusionali   ai   sensi
          dell'art.  190,    fissa l'udienza di discussione non oltre
          sessanta giorni dalla scadenza del termine per il  deposito
          delle  comparse conclusionali; la sentenza e' depositata in
          cancelleria entro i sessanta giorni successivi".