Art. 13 Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale 1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del Codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato. 2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a se' per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria e' dato avviso alle parti. 3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. II processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica. 5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-bis del Codice di procedura civile. 6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, e' esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro e' ridotta della meta'.
Note all'art. 13: - Il testo vigente dell'art. 189 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma del l'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma". - Il testo vigente dell'art. 190-bis del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 190-bis (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico). - Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".