Art. 14 Personale amministrativo e strutture mobiliari 1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali e onorati addetti alle sezioni stralcio, nonche' al fine di garantire concretamente la funzionalita' degli uffici giudiziari, la dotazione organica del ministero di Grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e' aumentata complessivamente di 770 unita' di cui: a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario; b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo. 2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1 gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458. 3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale intende concorrere. 4. Con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonche' le modalita' di presentazione della relativa documentazione. 5. La graduatoria dei concorsi per titoli e' formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio cosi' determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parita' di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. 6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attivita' delle sezioni stralcio e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.
Note all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia puo' procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potra' essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilita' di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato". - Il D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, reca: "Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162 (Provv. urg. per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie): "Art. 7. - Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternita', cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalita' e secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276". - Il D.L. 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, reca: "Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Regolamento recante modifiche al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). "Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razzionalizzazione della finanza pubblica): "45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. E' autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilita', secondo la normativa vigente".