Art. 14
           Personale amministrativo e strutture mobiliari
    1.  Al  fine  di  assicurare  effettiva  assistenza e supporto ai
magistrati  professionali  e  onorati  addetti alle sezioni stralcio,
nonche'  al  fine  di  garantire concretamente la funzionalita' degli
uffici  giudiziari,  la  dotazione organica del ministero di Grazia e
giustizia,  ruolo  delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie, e'
aumentata complessivamente di 770 unita' di cui:
    a)  270  della  VI qualifica funzionale, profilo professionale di
assistente giudiziario;
    b)  500  della  V  qualifica funzionale, profilo professionale di
operatore amministrativo.
    2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla
data  del  28  febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi
compresi  in  quest'ultima  quelli recati in aumento dal comma 1, del
ruolo  delle  cancellerie  e  segreterie giudiziarie, rispettivamente
profilo  professionale di dattilografo e di operatore amministrativo,
si  provvede  mediante  distinti concorsi per soli titoli riservati a
coloro  che  hanno  prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo
determinato,  successivamente al 1 gennaio 1991, ai sensi del decreto
del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo
7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n.
321,  e  del decreto legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.
    3.  Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il
possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la assunzione dell'impiego,
occorre  aver  prestato  servizio con un rapporto a tempo determinato
nel profilo professionale per il quale intende concorrere.
    4.  Con  decreto  del  ministro di Grazia e giustizia, sentite le
organizzazioni  sindacali,  sono  indicati i termini di presentazione
delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi  di  cui al comma 2,
nonche' le modalita' di presentazione della relativa documentazione.
    5.  La  graduatoria dei concorsi per titoli e' formata in base al
punteggio  attribuito  ai titoli di servizio cosi' determinato: punti
0,30  per  ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e
punti  0,15  per  ogni  frazione  di  mese  fino a quindici giorni. A
parita' di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste
dall'articolo  5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    6.  Alla  copertura  dei  posti  recati  in aumento al comma 1 si
provvede  in  deroga  all'articolo  1,  commi 45 e 50, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
    7.  Per  l'approntamento  delle  strutture  mobiliari  necessarie
all'attivita'  delle sezioni stralcio e' autorizzata la spesa di lire
10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.
 
           Note all'art. 14:
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 1,  comma 50,  della
          legge    23  dicembre 1996,   n. 662,   recante: (Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica):  "50.      Le
          disposizioni  di  cui ai commi   45 e 49 non si   applicano
          per    le    assunzioni    dei     magistrati     ordinari,
          amministrativi    e contabili,   nonche'  degli  avvocati e
          procuratori  dello  Stato.    Il  Ministro  di    grazia  e
          giustizia  puo'    procedere,  nei  limiti  delle dotazioni
          organiche fissate a seguito della verifica dei carichi   di
          lavoro   ai   sensi   dell'art. 6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 3  febbraio 1993, n.  29, e  dell'art. 3, comma
          5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei
          posti del restante personale   dell'amministrazione   della
          giustizia   in   misura  non superiore al 70 per cento  del
          complesso  delle  vacanze  esistenti  alla  data   del   31
          dicembre  1996,  anche al fine   di soddisfare sopraggiunte
          maggiori  esigenze    funzionali;  la  dotazione   organica
          complessiva del personale dell'amministrazione centrale non
          potra'  essere  determinata  in  misura  superiore ai posti
          coperti   alla  data  del  31  dicembre  1996,  salva    la
          possibilita'   di   variazioni,  nell'ambito  della  stessa
          dotazione    organica,      per    quanto    riguarda    la
          consistenza    delle qualifiche funzionali   e dei  profili
          professionali,  senza ulteriori oneri a carico del bilancio
          dello Stato".
            - Il D.P.R. 31 marzo 1971,   n.  276,  reca:  "Assunzioni
          temporanee  di  personale  presso  le amministrazioni dello
          Stato".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    7  della  legge  26
          aprile  1985, n.   162 (Provv. urg.  per la copertura delle
          vacanze  esistenti nei ruoli organici del  personale  delle
          cancellerie e segreterie giudiziarie):
            "Art. 7. - Nei casi di  assenza dal servizio, per periodi
          superiori  a    giorni   sessanta,    del  personale    del
          ruolo   dei  coadiutori dattilografi giudiziari, causata da
          aspettativa,  assenza  obbligatoria  e  facoltativa     per
          maternita',  cumulo    di permessi sindacali,  i capi degli
          uffici  giudiziari  sono  autorizzati   ad   assumere,   in
          sostituzione  dell'impiegato assente e per tutto il periodo
          dell'assenza, personale straordinario  con le  modalita'  e
          secondo  le  disposizioni di  cui all'art.  1,  lettere  a)
          e   c),   del  decreto del  Presidente  della Repubblica 31
          marzo 1971, n. 276".
            - Il D.L. 17 settembre  1993,  n.  364,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  novembre 1993, n. 458, reca:
          "Interventi  urgenti  per  il  sistema  informativo, per le
          strutture,  per   le   attrezzature   e   per   i   servizi
          dell'Amministrazione giudiziaria".
            -  Si    trascrive  il  testo  dell'art.   5 del D.P.R. 9
          maggio 1994,  n.    487    (Regolamento    recante    norme
          sull'accesso      agli      impieghi      nelle   pubbliche
          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
          dei concorsi  unici e   delle altre forme    di  assunzione
          nei  pubblici impieghi),   come  modificato  dal  D.P.R. 30
          ottobre  1996,  n.  693 (Regolamento   recante    modifiche
          al    regolamento    sull'accesso    agli  impieghi   nelle
          pubbliche   amministrazioni     e   sulle   modalita'    di
          svolgimento  dei  concorsi,    dei  concorsi  unici e delle
          altre forme di assunzione nel pubblico  impiego,  approvato
          con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).
            "Art.  5    (Categorie riservatarie e   preferenze). - 1.
          Nei pubblici concorsi,  le riserve  di posti,  di cui    al
          successivo  comma 3  del presente  articolo, gia'  previste
          da  leggi   speciali   in favore  di particolari  categorie
          di  cittadini, non  possono   complessivamente superare  la
          meta' dei posti messi a concorso.
            2.  Se,  in  relazione  a tale limite, sia necessaria una
          riduzione dei posti  da   riservare  secondo  legge,   essa
          si  attua   in  misura proporzionale per ciascuna categoria
          di aventi diritto a riserva.
            3. Qualora tra  i  concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu'  categorie  che  danno  titolo a differenti riserve di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine:
            1)    riserva  di    posti   a   favore di   coloro   che
          appartengono  alle categorie  di cui  alla legge  2  aprile
          1968,  n.  482, e  successive modifiche ed  integrazioni, o
          equiparate, calcolata    sulle  dotazioni  organiche    dei
          singoli    profili    professionali   o   categorie   nella
          percentuale del 15%, senza  computare gli appartenenti alle
          categorie stesse vincitori del concorso;
            2) riserva di posti ai sensi    dell'art.  3,  comma  65,
          della  legge  24 dicembre   1993, n.   537,   a  favore dei
          militari  in  ferma di  leva prolungata  e   di   volontari
          specializzati  delle   tre   Forze  armate congedati  senza
          demerito   al     termine   della   ferma     o    rafferma
          contrattuale  nel    limite del 20  per cento delle vacanze
          annuali dei posti messi a concorso;
            3) riserva del 2 per cento  dei posti destinati a ciascun
          concorso, ai sensi dell'art.  40,  secondo    comma,  della
          legge  20  settembre  1980,  n. 574, per gli ufficiali   di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che  hanno  terminato senza  demerito  la  ferma biennale.
            4.   Le   categorie di   cittadini   che    nei  pubblici
          concorsi    hanno  preferenza  a    parita' di merito e   a
          parita' di titoli   sono appresso elencate.  A  parita'  di
          merito i titoli di preferenza sono:
              1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
              2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
              3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
            4)    i mutilati  ed invalidi  per  servizio nel  settore
          pubblico  e privato;
              5) gli orfani di guerra;
              6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
            7)    gli orfani  dei  caduti  per servizio  nel  settore
          pubblico  e privato;
              8) i feriti in combattimento;
            9)  gli  insigniti di  croce  di   guerra   o di    altra
          attestazione  speciale  di merito di guerra, nonche' i capi
          di famiglia numerosa;
            10) i figli dei mutilati e degli invalidi  di  guerra  ex
          combattenti;
            11)  i  figli  dei mutilati e degli invalidi per fatto di
          guerra;
            12) i figli dei mutilati e  degli invalidi  per  servizio
          nel settore pubblico e privato;
            13)  i  genitori    vedovi  non  risposati, i coniugi non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra;
            14)  i  genitori    vedovi  non  risposati, i coniugi non
          risposati e le sorelle ed  i fratelli vedovi o  non sposati
          dei caduti  per fatto di guerra;
            15) i genitori   vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed  i fratelli vedovi o  non sposati
          dei caduti  per servizio nel settore pubblico o privato;
            16)  coloro  che  abbiano prestato servizio militare come
          combattenti;
            17)  coloro  che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a
          qualunque    titolo,   per   non      meno   di   un   anno
          nell'amministrazione  che ha indetto il concorso;
            18) i coniugati e i non  coniugati con riguardo al numero
          dei figli a carico;
              19) gli invalidi ed i mutilati civili;
            20) militari volontari  delle    Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma.
            5.  A  parita'  di  merito  e  di titoli la preferenza e'
          determinata:
            a) dal numero  dei figli a carico, indipendentemente  dal
          fatto che il candidato sia coniugato o meno;
            b)   dall'aver   prestato   lodevole    servizio    nelle
          amministrazioni pubbliche;
               c) dalla maggiore eta'".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 1,  comma  45,  della
          legge      23  dicembre     1996,  n.    662  (Misure    di
          razzionalizzazione  della finanza pubblica):  "45. Fino  al
          31  dicembre 1997  e'  fatto divieto  alle  amministrazioni
          pubbliche  di    cui  all'art.   1, comma   2 del   decreto
          legislativo  3    febbraio  1993,  n.    29,  di   assumere
          personale,    anche a tempo   determinato,  escluso  quello
          delle  categorie  protette.  E' autorizzato  esclusivamente
          il  ricorso    alle  procedure    di  mobilita', secondo la
          normativa vigente".