Art. 3
                     Procedimento per la nomina
    1.  I  giudici  onorari  aggregati  sono nominati con decreto del
Ministro  di  grazia  e giustizia, previa deliberazione del Consiglio
superiore  della  magistratura,  su  proposta formulata dal Consiglio
giudiziario  territorialmente  competente,  integrato  ai sensi degli
articoli  1,  2  e  3  del decreto del Presidente della Repubblica 28
agosto 1992, n. 404.
    2.   Al   fine  della  formulazione  della  proposta  i  Consigli
giudiziari  acquisiscono  il  parere  del Consiglio dell'ordine a cui
appartiene e dei Consigli dell'ordine cui e' appartenuto negli ultimi
cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.
    3.  Ai  fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo
ai  posti  disponibili  per la nomina di giudici onorari aggregati e'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione  del  decreto del ministro di Grazia e giustizia di cui
all'articolo  1, comma 3. Il Presidente della corte di appello invita
i  presidenti  dei  Consigli  degli  ordini forensi del distretto e i
presidi  delle  facolta' interessate a dare notizia, nelle forme piu'
opportune,  del  numero  dei  giudici onorari aggregati nominandi nei
vari  uffici,  del  termine  per la presentazione della domanda e dei
documenti di cui la stessa deve essere corredata.
    4.   Le   domande,  indirizzate,  al  Consiglio  superiore  della
magistratura,  devono  essere presentate al presidente della Corte di
appello.  nel  cui distretto il richiedente intende essere assegnato,
entro  il  termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso
relativo  ai  posti  disponibili,  di  cui al comma 3, nella Gazzetta
Ufficiale.  Non  possono essere presentate domande per piu' distretti
di corte di appello.
    5.   Le   domande   devono   contenere   la  dichiarazione  della
insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi,
in  numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto
ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione
da  allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli
articoli  2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto
1992, n. 404.
    6.  Le  domande  sono  trasmesse,  senza  ritardo,  al  Consiglio
giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove
possibile,  una  rosa  di  nomi  pari al triplo dei posti assegnati a
ciascun   ufficio   giudiziario   del   distretto   e  redigendo  una
graduatoria.
    7.  Il  giudice  onorario  aggregato prende possesso dell'ufficio
entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.
 
           Nota all'art. 3:
            - Si  riporta il testo  degli articoli  1, 2, 3  e 4  del
          D.P.R.  28 agosto   1992,   n.  404,  recante: "Regolamento
          di  esecuzione  degli articoli  4  e 5   della   legge   21
          novembre    1991, n.  374,  recante istituzioni del giudice
          di pace".
            "Art.    1 (Integrazione   del consiglio  giudiziario). -
          1. Ai  fini previsti dall'art. 4, comma 1, della  legge  21
          novembre   1991,  n.  374,  i  consigli  dell'ordine  degli
          avvocati  e  procuratori  di  ogni  distretto  di     corte
          d'appello  designano  otto  rappresentanti  scelti tra  gli
          avvocati,  ovvero    tra   i   procuratori   legali     con
          anzianita'    di  iscrizione   nell'albo di   almeno cinque
          anni, dei   quali cinque    con  funzioni  di    componente
          effettivo  e tre  con funzioni  di componente supplente".
            "Art.    2  (Requisiti   per la   designazione). -   1. I
          rappresentanti designati devono essere  in  possesso    dei
          requisiti  indicati  nel  comma  1,  lettere  a), b   e c),
          dell'art. 5 della legge  21 novembre 1991, n.  374".
            "Art.  3  (Modalita'  di  designazione).  -  1.   Ciascun
          consiglio  dell'ordine  non  puo'  esprimere  piu'  di  due
          rappresentanti  con funzioni di componente effettivo e   di
          uno con funzioni di componente supplente.
            2.    Nella designazione  e' indicato  l'ordine in  cui i
          componenti supplenti    subentrano  agli    effettivi    in
          caso  di   mancanza  o impedimento.
            3.  Nel  caso in cui un  componente effettivo o supplente
          cessi dalla carica  per dimissioni  o per  qualunque  altra
          causa, si  provvede a nuova designazione.
            4.   Il  presidente  del   consiglio  dell'ordine  avente
          sede    nel  capoluogo     del  distretto     coordina   il
          procedimento  di   designazione, comunica   al   presidente
          della  corte  d'appello   i   nominativi   dei designati  e
          trasmette la relativa documentazione".
            "Art. 4  (Verifica delle  condizioni per  la designazione
          e durata dell'incarico). - 1. Nella prima seduta successiva
          alla  comunicazione  di    cui  all'art.   3, comma   4, il
          consiglio giudiziario    verifica  la  regolarita'    delle
          designazioni       dei    rappresentanti    dei    consigli
          dell'ordine.
            2.    I  rappresentanti    designati     dai     consigli
          dell'ordine    cessano  dalla      carica    insieme     ai
          componenti   elettivi  del   consiglio giudiziario.
            3.  In  sede  di  prima    applicazione  della  legge,  i
          rappresentanti   dei  consigli  dell'ordine  cessano  dalla
          carica  alla  scadenza  del  consiglio  giudiziario  eletto
          successivamente  a  quello  per    la cui integrazione sono
          stati designati".