Art. 3 Procedimento per la nomina 1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404. 2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui e' appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense. 3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del ministro di Grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il Presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facolta' interessate a dare notizia, nelle forme piu' opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata. 4. Le domande, indirizzate, al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della Corte di appello. nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella Gazzetta Ufficiale. Non possono essere presentate domande per piu' distretti di corte di appello. 5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404. 6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria. 7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404, recante: "Regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzioni del giudice di pace". "Art. 1 (Integrazione del consiglio giudiziario). - 1. Ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di ogni distretto di corte d'appello designano otto rappresentanti scelti tra gli avvocati, ovvero tra i procuratori legali con anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni, dei quali cinque con funzioni di componente effettivo e tre con funzioni di componente supplente". "Art. 2 (Requisiti per la designazione). - 1. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b e c), dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374". "Art. 3 (Modalita' di designazione). - 1. Ciascun consiglio dell'ordine non puo' esprimere piu' di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di uno con funzioni di componente supplente. 2. Nella designazione e' indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento. 3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione. 4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione". "Art. 4 (Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico). - 1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, il consiglio giudiziario verifica la regolarita' delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine. 2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario. 3. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei consigli dell'ordine cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati".