Art. 4
                         Durata dell'ufficio

    1.  La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto
dal  comma  4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una
sola volta e per il termine massimo di un anno.
    2.   Il   giudice   aggregato  cessa  dall'incarico  in  caso  di
definizione  delle  cause  di  cui  all'articolo 1, comma 1, pendenti
presso  l'ufficio giudiziario cui e' assegnato, salvo quanto disposto
dal  comma  5  del presente articolo, nonche' all'atto del compimento
del  settantaduesimo anno di eta' e nelle ipotesi di cui all'articolo
7.
    3.  Il  ministro  di  Grazia  e  giustizia,  decorsi  venti  mesi
dall'inizio   della   attivita'   delle  sezioni  stralcio,  verifica
l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1,
comma  1, e; in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina,
se  del caso, con le stesse modalita' di cui all'articolo 1, comma 3,
le  piante  organiche  dei  giudici  onorari  aggregati  e quelle del
relativo personale ausiliario.
    4.  Il  ministro  di Grazia e giustizia procede, su deliberazione
del  Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei
giudici  onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli
stessi  o  di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano
aumentate le relative piante.
    5.  Il  ministro  di  Grazia  e  giustizia,  su deliberazione del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  puo'  assegnare  ad altro
tribunale,   se'  ne  fanno  richiesta  e  non  sussistono  cause  di
incompatibilita',  i  giudici  onorari  aggregati i cui posti vengono
soppressi,  per  avvenuta  definizione  dei  procedimenti o per altre
cause.
    6.  Qualora  non  sia  possibile  operare ai sensi del comma 5, i
posti  vengono  coperti  facendo ricorso alle graduatorie del singolo
ufficio  e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei
posti.