Art. 5
                 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
    1.  Ai  giudici  onorari  aggregati  si  applica  il regime delle
incompatibilita'  e  delle  ineleggibilita' previsto per i magistrati
ordinari.
    2.  Il  giudice  onorario  aggregato,  nominato, tra gli avvocati
iscritti al relativo albo o non piu' iscritti da meno di cinque anni,
non  puo' svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il
Consiglio  dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei
cinque  anni  precedenti,  salvo che il circondario del tribunale non
comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.