Art. 5 Incompatibilita' ed ineleggibilita' 1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilita' e delle ineleggibilita' previsto per i magistrati ordinari. 2. Il giudice onorario aggregato, nominato, tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non piu' iscritti da meno di cinque anni, non puo' svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.