Art. 6
                      Astensione e ricusazione
    1.  Il  giudice  onorario  aggregato ha l'obbligo di astenersi, e
puo'  in  difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice
di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del
medesimo  codice,  quando  sia  stato associato o comunque collegato,
anche  mediante  il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio
professionale  di  cui  ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti.  L'astensione  ha  effetto  dal momento della comunicazione al
Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista
dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.
    2.  Il  giudice  onorario  aggregato  ha  altresi'  l'obbligo  di
astenersi,  e  puo'  essere  in  difetto  ricusato,  quando  abbia in
precedenza  assistito,  nella  qualita' di avvocato o di procuratore,
una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Si  riporta il  testo  degli  articoli 51  e  52   del
          codice  di procedura penale.
            "Art.    51    (Uffici   del     pubblico   ministero   -
          Attribuzioni     del  procuratore     della      Repubblica
          distrettuale).   -   1.  Le funzioni  di pubblico ministero
          sono esercitate:
            a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo
          grado dai magistrati   della   procura  della    Repubblica
          presso  il tribunale  o presso la pretura;
            b)   nei   giudizi   di   impugnazione   dai   magistrati
          della  procura generale presso la corte di appello o presso
          la Corte di cassazione.
            2.  Nei casi  di  avocazione,  le funzioni  previste  dal
          comma  1, lettera   a), sono   esercitate dai    magistrati
          della    procura  generale  presso la corte di appello. Nei
          casi di avocazione previsti dall'art.    371  -bis,    sono
          esercitate    dai  magistrati  della    direzione nazionale
          antimafia.
            3. Le funzioni  previste  dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso    il giudice
          competente a norma  del capo II del titolo I.
            3-bis. Quando si tratta di  procedimenti per  i  delitti,
          consumati  o  tentati,  di cui agli articoli 416-bis  e 630
          del codice penale, per  i  delitti  commessi    avvalendosi
          delle  condizioni  previste   dal predetto art.   416  -bis
          ovvero   al    fine   di   agevolare   l'attivita'    delle
          associazioni  previste  dallo stesso  articolo, nonche' per
          i delitti  previsti    dall'art.  74    del    testo  unico
          approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  9
          ottobre 1990,  n.  309, le  funzioni indicate nel  comma 1,
          lettera  a),    sono  attribuite   all'ufficio del pubblico
          ministero    presso  il    tribunale  del  capoluogo    del
          distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
            3-ter.  Nei    casi previsti dal   comma 3-bis,  se ne fa
          richiesta  il  procuratore  distrettuale,  il   procuratore
          generale presso la corte di appello puo',  per giustificati
          motivi,    disporre che le  funzioni di pubblico  ministero
          per  il  dibattimento  siano  esercitate  da  un magistrato
          designato  dal  procuratore della  Repubblica   presso   il
          giudice competente".
            "Art.  52  (Astensione).  - 1. Il magistrato del pubblico
          ministero ha la     facolta'    di      astenersi    quando
          esistono  gravi   ragioni  di convenienza.
            2.    Sulla  dichiarazione    di   astensione   decidono,
          nell'ambito  dei rispettivi uffici,  il  procuratore  della
          Repubblica   presso   la   pretura,  il  procuratore  della
          Repubblica presso  il tribunale e il procuratore generale.
            3.    Sulla      dichiarazione    di    astensione    del
          procuratore    della  Repubblica  presso  la  pretura,  del
          procuratore della Repubblica presso il  tribunale    e  del
          procuratore  generale presso la corte  di appello decidono,
          rispettivamente, il procuratore  della Repubblica presso il
          tribunale,  il    procuratore generale presso   la corte di
          appello   e il procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione.
            4.    Con      il   provvedimento     che   accoglie   la
          dichiarazione   di astensione,    il      magistrato    del
          pubblico    ministero    astenuto  e' sostituito    con  un
          altro   magistrato   del  pubblico   ministero appartenente
          al medesimo ufficio.   Nondimeno, quando viene  accolta  la
          dichiarazione   di      astensione  del  procuratore  della
          Repubblica  presso  la  pretura,    del  procuratore  della
          Repubblica presso il  tribunale e del  procuratore generale
          presso    la corte  di  appello, puo  essere designato alla
          sostituzione  altro  magistrato  del    pubblico  ministero
          appartenente       all'ufficio   ugualmente      competente
          determinato  a norma dell'art. 11".