Art. 7
                   Decadenza, dimissioni e revoca

    1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene
meno  taluno  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 2, per dimissioni
volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
    2.  In  ogni momento il presidente del tribunale puo' proporre al
Consiglio  giudiziario  integrato  la  revoca  del  giudice  onorario
aggregato   che  non  sia  in  grado  di  svolgere  diligentemente  e
proficuamente  il  proprio  incarico,  ovvero  tenga un comportamento
scorretto o negligente.
    3.  Il  Consiglio  giudiziario integrato, sentito l'interessato e
verificata  la  fondatezza  della proposta, la trasmette al Consiglio
superiore della magistratura unitamente al parere motivato.
    4.  I  provvedimenti  di cessazione sono adottati con decreto del
ministro  di  Grazia  e  giustizia  e  su deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura.