Art. 9 Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo 1. La nomina a giudice onorano aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori e il periodo di attivita' quale giudice onorario aggregato e' considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. 2. La nomina a giudice onorano aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il periodo di attivita' quale giudice onorario aggregato e' considerato a tutti gli effetti del computo della anzianita' di servirzio. 3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorita' che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore): "Art. 37. - La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e' pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del pubblico ministero: 1 nei casi di incompatibilita'; 2 quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 17, salvi i casi di radiazione; 3 quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza; 4 quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui e' iscritto; 5 quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo; 6 quando l'iscritto rinunci all'iscrizione. La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6 , non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte d'appello ed il tribunale. L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto dl esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1 , 2 e 3 dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31. Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, ne' di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare. L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato". - Il testo dell'art. 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' il seguente: "Art. 26. - Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri l , 2 , 3 e 4 dell'art. 17: a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati; b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa; c) i professori di ruolo nelle universita' della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento; d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale; e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni. Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazione di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite dall'art. 31. Coloro che siano stati magistrati dell'ordine gludiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorita' giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime".