Art. 9
         Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi
                giudiziari e collocamento fuori ruolo
    1.   La   nomina   a   giudice   onorano  aggregato  comporta  la
cancellazione  dall'albo  degli  avvocati  ai sensi dell'articolo 37,
primo  comma,  numero 1, del regio decreto legge 27 novembre 1993, n.
1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36.  Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza per gli avvocati e procuratori e il periodo di attivita'
quale  giudice  onorario  aggregato  e'  considerato quale periodo di
esercizio   professionale   ai   fini   del  diritto  al  trattamento
previdenziale  previsto  dalla  legge  20  settembre  1980, n. 576, e
successive  modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo
degli  avvocati  si  applica  la disposizione di cui all'ultimo comma
dell'articolo  26  del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
    2. La nomina a giudice onorano aggregato comporta il collocamento
fuori  ruolo  senza  assegni dei professori e ricercatori nominati ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il periodo di attivita' quale giudice
onorario  aggregato  e'  considerato  a tutti gli effetti del computo
della anzianita' di servirzio.
    3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione
dagli   incarichi   giudiziari  svolti  nelle  funzioni  di  curatore
fallimentare,   commissario  giudiziale,  commissario  liquidatore  e
straordinario,   liquidatore   di  beni  di  imprese  in  concordato,
amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto
o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il
giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per
l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento  della  comunicazione  di nomina, ne informa il giudice o
l'autorita' che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla
sua sostituzione.
 
           Note all'art. 9:
            - Si   trascrive il    testo  dell'art.  37    del  regio
          decreto-legge  27  novembre  1933, n. 1578, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,  n.     36
          (Ordinamento   della   professione   di     avvocato  e  di
          procuratore):
            "Art.   37. -   La   cancellazione   dagli  albi    degli
          avvocati  e    dei procuratori e' pronunciata dal consiglio
          dell'ordine,  di  ufficio  e  su  richiesta  del   pubblico
          ministero:
              1 nei casi di incompatibilita';
            2  quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati
          nei numeri 1 e 2 dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
            3 quando  il  procuratore  non  osservi  l'obbligo  della
          residenza;
            4   quando   l'avvocato   trasferisca   la sua  residenza
          fuori   della circoscrizione del tribunale  presso  cui  e'
          iscritto;
            5      quando   l'iscritto     non     abbia     prestato
          giuramento    senza giustificato   motivo   entro    trenta
          giorni     dalla    notificazione    del  provvedimento  di
          iscrizione, fermo  per altro il   disposto dell'art.    12,
          comma secondo;
              6 quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
            La  cancellazione, tranne nel caso indicato  nel numero 6
          , non puo' essere pronunciata se   non  dopo  aver  sentito
          l'interessato nelle sue giustificazioni.
            Le     deliberazioni   del    consiglio  dell'ordine   in
          materia   di cancellazione sono notificate, entro  quindici
          giorni,  all'interessato ed al pubblico ministero presso la
          corte d'appello ed il tribunale.
            L'interessato  ed     il   pubblico   ministero   possono
          presentare  ricorso  al  Consiglio  nazionale   forense nel
          termine di  quindici giorni dalla notificazione.
            Il   ricorso   proposto   dall'interessato   ha   effetto
          sospensivo.
            L'avvocato    e il   procuratore  cancellati dall'albo  a
          termini   del presente   articolo hanno   il  diritto    dl
          esservi   nuovamente iscritti qualora dimostrino,  se ne e'
          il caso,  la cessazione dei  fatti che hanno    determinato
          la   cancellazione   e  l'effettiva sussistenza  dei titoli
          in base  ai quali furono originariamente iscritti,  e siano
          in possesso dei requisiti di   cui ai numeri 1 ,  2  e    3
          dell'art.  17.  Per  le  reiscrizioni  sono  applicabili le
          disposizioni dell'art. 31.
            Le  reiscrizioni  nell'albo  dei  procuratori   a   norma
          del   comma precedente  hanno luogo  indipendentemente  dal
          numero  dei posti  da conferirsi nell'anno,  per  concorso,
          ne'  di esse   si tiene  conto ai fini della determinazione
          del numero dei posti da  mettersi  a  concorso  per  l'anno
          seguente.
            Non si  puo' pronunciare  la cancellazione quando  sia in
          corso un procedimento penale o disciplinare.
            L'avvocato   riammesso   nell'albo  a  termini del  sesto
          comma   del presente    articolo    e'  anche    reiscritto
          nell'albo    speciale di   cui all'art. 33 se ne sia  stato
          cancellato in  seguito  alla  cancellazione  dall'albo  del
          tribunale al quale era assegnato".
            -  Il  testo    dell'art. 26 del regio decreto-legge   27
          novembre 1933,  n.  1578,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' il seguente:
            "Art.   26.   -   Hanno   diritto   di   essere  iscritti
          nell'albo  dei procuratori presso il  tribunale  nella  cui
          giurisdizione  hanno  la loro residenza,  purche'  siano in
          possesso  dei  requisiti indicati  nei numeri l , 2 , 3 e 4
          dell'art. 17:
               a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;
            b)  coloro  che  per  cinque anni  almeno   siano   stati
          magistrati   dell'ordine      giudiziario,   militare     o
          amministrativo   oppure  avvocati  dell'Avvocatura    dello
          Stato    o   del cessato   ufficio   legale  delle ferrovie
          dello Stato,  ovvero  aggiunti  di procura  dell'Avvocatura
          stessa;
            c)   i   professori  di  ruolo  nelle  universita'  della
          Repubblica o degli istituti superiori ad  essi  equiparati,
          dopo due anni di insegnamento;
            d)  coloro  che,  avendo  conseguito  l'abilitazione alla
          libera docenza e   la definitiva   conferma, abbiano    per
          almeno   sei anni  esercitato l'incarico  dell'insegnamento
          di   materia  attinente  all'esercizio professionale;
            e)  coloro che  per almeno   dodici   anni siano    stati
          vice   pretori onorari e  per i  quali i  capi della  corte
          d'appello    attestino  che  hanno  dimostrato  particolare
          capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni.
            Le  iscrizioni prevedute  nel presente articolo non  sono
          soggette  a  limitazione  di    numero.  Ad  esse      sono
          applicabili le  norme stabilite dall'art. 31.
            Coloro    che    siano    stati  magistrati   dell'ordine
          gludiziario   non possono   svolgere  la    professione  di
          procuratore  avanti    l'autorita'  giudiziaria   presso la
          quale  abbiano esercitato,   negli ultimi   tre anni,    le
          loro  funzioni,  se  non  sia  trascorso un  biennio  dalla
          cessazione delle funzioni medesime".