Art. 2. 1. L'obbligo di prestare il giuramento di cui all'articolo 1 vige, altresi', per il personale degli altri servizi di trasporto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle linee dei medesimi servizi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 1
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: "1. Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447". - Il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili". L'art. 4 del R.D. individua due categorie di ferrovie private: La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare o in alcun modo interessare alcuna proprieta' pubblica o privata. La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprieta' altrui, le pubbliche vie di comunicazione, i corsi d'acqua pubblici, gli abitanti ed ogni altro sito od opera pubblica.