Art. 2.
  1. L'obbligo di prestare il  giuramento di cui all'articolo 1 vige,
altresi', per  il personale degli  altri servizi di trasporto  di cui
all'articolo 1 del decreto del  Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n.   753,  addetto   all'esercizio,  alla  custodia   ed  alla
manutenzione delle linee dei medesimi servizi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Burlando, Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
                                   Flick,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                   Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1997
  Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 1
 
           Note all'art. 2:
            -  Si  trascrive il testo  dell'art. 1,  primo comma, del
          D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: "1.  Le  presenti  norme  si
          applicano  alle ferrovie destinate al servizio pubblico per
          il  trasporto di persone e di cose esercitate  dall'Azienda
          autonoma  delle   ferrovie dello   Stato o   in  regime  di
          concessione o di  gestione commissariale governativa e, per
          quanto  riguarda la  sicurezza delle persone e delle  cose,
          anche alle ferrovie private  di seconda   categoria di  cui
          all'art.  4   del testo unico approvato con regio decreto 9
          maggio 1912, n. 1447".
            - Il regio  decreto  9  maggio    1912,  n.  1447,  reca:
          "Approvazione  del  testo    unico  delle   disposizioni di
          legge per  le ferrovie   concesse all'industria    privata,
          le   tranvie    a  trazione  meccanica  e  gli automobili".
          L'art.  4 del R.D.  individua due categorie    di  ferrovie
          private:    La  prima    comprende    quelle  che   corrono
          esclusivamente    su  terreni    appartenenti  a    chi  le
          costruisce,   senza     intersecare  o    in  alcun    modo
          interessare alcuna  proprieta'  pubblica   o privata.    La
          seconda  comprende  quelle  che   toccano  in  qualsivoglia
          modo      le   proprieta'   altrui,  le  pubbliche  vie  di
          comunicazione, i corsi d'acqua pubblici,  gli  abitanti  ed
          ogni altro sito od opera pubblica.