Art 5
              (Innovazione e sperimentazione di servizi
               socio-educativi per la prima infanzia)
  1.  Le  finalita'  dei  progetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali  e  di
aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la
presenza  di  genitori,  familiari  o  adulti  che quotidianamente si
occupano  della   loro   cura,   organizzati   secondo   criteri   di
flessibilita';
  b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza
a  bambini  da  diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non
superiore alle cinque ore, privi di servizi  di  mensa  e  di  riposo
pomeridiano.
  2.  I  servizi  di  cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili
nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono  essere
anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
 
           Nota all'art. 5, comma 2:
            -  Il titolo  della legge  6 dicembre  1971, n.  1044 (in
          Gazzetta  Ufficiale    15  dicembre   1971,   n. 316)   e':
          "Piano quinquennale   per l'istituzione  di  asili  -  nido
          comunali con il concorso dello Stato".