Art. 7.
           (Azioni positive per la promozione dei diritti
                  dell'infanzia e dell'adolescenza)
  1.  Le  finalita'  dei  progetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e
naturali, rimuovono ostacoli nella mobilita', ampliano  la  fruizione
di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
  b)  misure  orientate  alla promozione della conoscenza dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza  ed  in
particolare  nei  confronti  degli  addetti  a  servizi  di  pubblica
utilita';
  c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e  degli
adolescenti alla vita della comunita' locale, anche amministrativa.