Art. 10.
       Autorizzazione per le attivita' sul territorio nazionale
  1. Le domande  di autorizzazione per le attivita'  da svolgersi sul
territorio nazionale, previste dall'articolo 3, comma 2, della legge,
relative  ai composti  chimici  della tabella  1  sono presentate  al
Ministero   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  -
Direzione  generale della  produzione industriale,  direttamente o  a
mezzo di  raccomandata, e debbono  contenere in ogni caso  i seguenti
elementi, debitamente documentati:
  a) generalita' complete e domicilio del richiedente;
  b)  tipo,   capacita'  produttiva,  ubicazione   e  caratteristiche
dettagliate  dell'impianto  o   del  laboratorio  eventualmente  gia'
esistente o che si intende costruire;
  c) quantitativo di  ciascuno dei composti chimici  della tabella 1,
identificati con la denominazione chimica,  la formula di struttura e
il  numero del  Chemical  Abstracts Service,  se  attribuito, che  si
intende produrre, acquistare, utilizzare,  detenere per il periodo di
un anno con specifica indicazione della loro destinazione finale e il
quantitativo di detti composti chimici eventualmente gia' detenuti.
  2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ove incomplete o
non  corredate   dalla  prescritta  documentazione,   debbono  essere
integrate  dal   richiedente  secondo  le   indicazioni  dell'ufficio
ricevente e sono da questo trasmesse entro 30 giorni dalla data della
presentazione  o  del  ricevimento della  integrazione,  al  comitato
consultivo che  deve pronunciare il  proprio parere entro  30 giorni,
salvo quanto disposto dall'articolo 16  della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.  Il Ministero emana il provvedimento
di accoglimento o  di rigetto entro 30 giorni dalla  data di scadenza
del suddetto termine  o, se precedente, da quella  di ricevimento del
parere.
  3.  Il comitato  consultivo di  cui all'articolo  5 della  legge e'
validamente costituito con  la presenza di almeno due  terzi dei suoi
componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
 
          Nota all'art. 10:
            -  L'art.  16,    comma 1, della legge 7 agosto  1990, n.
          241, dispone:   "1. Ove  debba  essere    obbligatoriamente
          sentito  un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di    legge o   di regolamento, o,  in mancanza,  non oltre
          novanta giorni dal ricevimento della richiesta".