Art. 2.
                       Istituzione di strutture
               presso il Ministero degli affari esteri
  1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata
in  vigore  dei regolamenti  di  organizzazione  del Ministero  degli
affari  esteri previsti  dall'articolo  6 del  decreto legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e' istituito  nell'ambito  della  Direzione
generale degli affari politici del  Ministero degli affari esteri, in
quanto Autorita'  nazionale, un  ufficio di livello  dirigenziale per
l'attuazione della  convenzione. Al  predetto ufficio e'  preposto un
funzionario  della  carriera diplomatica  di  grado  non inferiore  a
consigliere d'ambasciata.
  2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata
in  vigore  dei regolamenti  di  organizzazione  del Ministero  degli
affari  esteri previsti  dall'articolo  6 del  decreto legislativo  3
febbraio 1993, n.  29, e' altresi' istituito  un comitato consultivo,
presieduto dal capo dell'ufficio del Ministero degli affari esteri di
cui  al  comma 1,  e  composto  da  un rappresentante  designato  per
ciascuno  dei Ministeri  dell'interno, delle  finanze, della  difesa,
dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero,
nonche'  da  tre  rappresentanti   delle  associazioni  di  categoria
interessate   all'attuazione  della   convenzione,  designate   dalla
Confindustria. Per  ciascuno dei suddetti rappresentanti  e' altresi'
designato un supplente.
  3.  Il presidente  puo' chiamare  a partecipare  alle riunioni  del
comitato  altri  Ministeri,  anche  su richiesta  dei  medesimi,  per
l'esame di affari che riguardino la loro competenza.
  4.  Il comitato  di cui  al  comma 2  e' nominato  con decreto  del
Ministro  degli affari  esteri  ed e'  convocato  dal suo  presidente
almeno  una  volta  al  mese  e  ogni  qualvolta  se  ne  ravvisi  la
necessita'.
 
          Note all'art. 2:
            -    L'art. 9  della  legge  18 novembre  1995,  n.  496,
          designa    il  Ministero    degli    affari  esteri    come
          Autorita'    Nazionale ai   sensi dell'articolo  VII  della
          convenzione,  autorizzandolo      ad      avvalersi   della
          collaborazione    dei     Ministeri   dell'interno,   della
          difesa, dell'industria del commercio e  dell'artigianato  e
          di altri Ministeri eventualmente interessati.
            -   L'art.   6   del   D.Lgs.  3 febbraio  1993,  n.  29,
          sulla   nuova disciplina del    pubblico  impiego,  prevede
          l'istituzione   di uffici di livello dirigenziale presso le
          amministrazioni pubbliche.