Art. 2. Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri 1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri, in quanto Autorita' nazionale, un ufficio di livello dirigenziale per l'attuazione della convenzione. Al predetto ufficio e' preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. 2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' altresi' istituito un comitato consultivo, presieduto dal capo dell'ufficio del Ministero degli affari esteri di cui al comma 1, e composto da un rappresentante designato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, nonche' da tre rappresentanti delle associazioni di categoria interessate all'attuazione della convenzione, designate dalla Confindustria. Per ciascuno dei suddetti rappresentanti e' altresi' designato un supplente. 3. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni del comitato altri Ministeri, anche su richiesta dei medesimi, per l'esame di affari che riguardino la loro competenza. 4. Il comitato di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' convocato dal suo presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.
Note all'art. 2: - L'art. 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, designa il Ministero degli affari esteri come Autorita' Nazionale ai sensi dell'articolo VII della convenzione, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'industria del commercio e dell'artigianato e di altri Ministeri eventualmente interessati. - L'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sulla nuova disciplina del pubblico impiego, prevede l'istituzione di uffici di livello dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche.