Art. 3.
         Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno
  1. Il Ministero  dell'interno assicura le misure  di protezione dei
nuclei ispettivi  internazionali e dei loro  accompagnatori nazionali
in  occasione delle  ispezioni  previamente  segnalate dal  Ministero
degli affari esteri.
  2. Il Ministero dell'interno inoltre:
  a) provvede a  notificare al Ministero degli affari  esteri il tipo
di agente chimico impiegato dalle  forze dell'ordine per il controllo
dei disordini,  in possesso  della Polizia di  Stato e  dell'Arma dei
carabinieri o di altre forze di ordine pubblico;
  b) comunica al Ministero degli affari esteri, salvo quanto disposto
dall'articolo  4, comma  1, ai  fini delle  dichiarazioni iniziali  e
successive  all'Organizzazione,  prescritte dall'articolo  III  della
convenzione e dalla  parte IV dell'annesso, i dati  e le informazioni
ivi specificamente  indicati relativi al rinvenimento  sul territorio
nazionale di  armi chimiche,  incluse quelle obsolete  e abbandonate,
nonche' alla  eventuale esistenza, attuale o  pregressa, sullo stesso
territorio di impianti di produzione di armi chimiche;
  c)  coordina  le  azioni  dirette al  recupero,  immagazzinaggio  e
distruzione delle armi di cui alla  lettera b) e dei composti chimici
della tabella 1, avvalendosi del  concorso del Ministero della difesa
e  delle  altre  amministrazioni   statali  in  relazione  alle  loro
competenze.