Art. 6. Adempimenti di competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione: a) riceve dai soggetti di cui all'articolo 6 della legge i dati necessari ai fini delle dichiarazioni iniziali e periodiche, ne verifica la regolarita' formale, li assembla e li trasmette al Ministero degli affari esteri; b) rilascia le autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 2, della legge secondo le modalita' e procedure stabilite dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.