Art. 6.
  Adempimenti   di  competenza   del  Ministero   dell'industria  del
commercio e dell'artigianato
  1. Il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,
in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione:
  a) riceve  dai soggetti di  cui all'articolo  6 della legge  i dati
necessari  ai  fini delle  dichiarazioni  iniziali  e periodiche,  ne
verifica  la  regolarita' formale,  li  assembla  e li  trasmette  al
Ministero degli affari esteri;
  b) rilascia  le autorizzazioni  previste dall'articolo 3,  comma 2,
della legge secondo le modalita' e procedure stabilite dagli articoli
10 e 11 del presente regolamento.