Art. 8. Autorizzazione all'esportazione e importazione dei composti chimici della tabella 1 1. Le autorizzazioni all'esportazione, all'importazione e ai trasferimenti verso e da Stati Parte alla convenzione, dei composti chimici compresi nella tabella 1 previste dall'articolo 3, comma 2, della legge sono rilasciate con le modalita' e secondo le procedure indicate ai successivi commi. 2. Le domande sono presentate direttamente, o a mezzo di lettera raccomandata, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - Unita' organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - U.O.P.A.T., e debbono contenere i dati ed essere corredate dai documenti di seguito elencati: a) generalita' complete e domicilio del richiedente; b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione; c) tipologia e causale dell'esportazione o importazione; d) descrizione dei composti chimici e loro classificazione CAS - Chemical Abstracts Service; e) quantita' in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore; f) Paese di destinazione o di provenienza; g) dogana presso la quale saranno espletate le formalita' doganali ovvero saranno presentati gli elenchi "INTRASTAT"; h) generalita' complete dell'esportatore estero in caso di importazione, o dell'importatore, in caso di esportazione e dell'utilizzatore finale, se diverso. 3. I richiedenti debbono specificare le finalita' dell'operazione, nell'ambito di quelle ammesse, fornendo idonea documentazione ovvero, in alternativa, presentando apposita dichiarazione sostitutiva sotto forma di autocertificazione e debbono assumere formale impegno a non riesportare i prodotti importati verso altro Stato non Parte ovvero produrre la prova di un corrispondente impegno del destinatario della esportazione. 4. Ai fini dell'esame della domanda di autorizzazione, sara' richiesto dal Ministero del commercio con l'estero, nel caso di importazione, il nullaosta dell'Autorita' nazionale sulla compatibilita' dell'operazione con il rispetto del tetto massimo di una tonnellata di composti chimici della tabella 1, come previsto nella parte VI, paragrafo 2, lettere c) e d), dell'annesso. Nel caso di esportazione tale compatibilita' dovra' risultare da un nullaosta dell'Autorita' nazionale del Paese di importazione, che il richiedente l'autorizzazione produrra' in copia a documentazione della domanda. 5. Le autorizzazioni avranno validita' massima di quattro mesi e non potranno produrre effetti che a partire dal quarantacinquesimo giorno del loro rilascio per consentire la notifica al Segretariato tecnico prevista dalla parte VI, paragrafo 5, dell'annesso con almeno trenta giorni di preavviso rispetto all'effettuazione dell'operazione.