Art. 8.
            Autorizzazione all'esportazione e importazione
                dei composti chimici della tabella 1
  1.  Le  autorizzazioni   all'esportazione,  all'importazione  e  ai
trasferimenti verso e  da Stati Parte alla  convenzione, dei composti
chimici compresi nella  tabella 1 previste dall'articolo  3, comma 2,
della legge sono  rilasciate con le modalita' e  secondo le procedure
indicate ai successivi commi.
  2. Le  domande sono presentate  direttamente, o a mezzo  di lettera
raccomandata,  al Ministero  del commercio  con l'estero  - Direzione
generale per  la politica  commerciale e per  la gestione  del regime
degli scambi - Divisione IV -  Unita' organizzativa per i prodotti ad
alta tecnologia  - U.O.P.A.T., e  debbono contenere i dati  ed essere
corredate dai documenti di seguito elencati:
  a) generalita' complete e domicilio del richiedente;
  b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione;
  c) tipologia e causale dell'esportazione o importazione;
  d) descrizione  dei composti chimici  e loro classificazione  CAS -
Chemical Abstracts Service;
  e) quantita' in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore;
  f) Paese di destinazione o di provenienza;
  g) dogana presso la quale  saranno espletate le formalita' doganali
ovvero saranno presentati gli elenchi "INTRASTAT";
  h)  generalita'   complete  dell'esportatore  estero  in   caso  di
importazione,  o   dell'importatore,  in   caso  di   esportazione  e
dell'utilizzatore finale, se diverso.
  3. I richiedenti debbono  specificare le finalita' dell'operazione,
nell'ambito di quelle ammesse, fornendo idonea documentazione ovvero,
in alternativa, presentando  apposita dichiarazione sostitutiva sotto
forma di autocertificazione e debbono  assumere formale impegno a non
riesportare i prodotti  importati verso altro Stato  non Parte ovvero
produrre la prova di un corrispondente impegno del destinatario della
esportazione.
  4.  Ai  fini  dell'esame  della domanda  di  autorizzazione,  sara'
richiesto  dal Ministero  del  commercio con  l'estero,  nel caso  di
importazione,   il    nullaosta   dell'Autorita'    nazionale   sulla
compatibilita' dell'operazione  con il rispetto del  tetto massimo di
una tonnellata  di composti  chimici della  tabella 1,  come previsto
nella parte VI, paragrafo 2, lettere  c) e d), dell'annesso. Nel caso
di esportazione tale compatibilita'  dovra' risultare da un nullaosta
dell'Autorita'   nazionale  del   Paese  di   importazione,  che   il
richiedente  l'autorizzazione  produrra'  in copia  a  documentazione
della domanda.
  5. Le  autorizzazioni avranno validita'  massima di quattro  mesi e
non potranno  produrre effetti  che a partire  dal quarantacinquesimo
giorno del loro  rilascio per consentire la  notifica al Segretariato
tecnico prevista dalla parte VI, paragrafo 5, dell'annesso con almeno
trenta    giorni    di     preavviso    rispetto    all'effettuazione
dell'operazione.