Art. 9. Autorizzazione all'esportazione dei composti chimici delle tabelle 2 e 3 1. Le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi non Parte alla convenzione dei composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3, previste dall'articolo 4, comma 1, della legge sono rilasciate con le modalita' e secondo le procedure indicate ai successivi commi. 2. Le domande sono presentate, direttamente o a mezzo di lettera raccomandata, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - Unita' organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - U.O.P.A.T. e debbono contenere i dati ed essere corredate dei documenti di seguito elencati: a) generalita' complete e domicilio del richiedente; b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione; c) tipologia e causale dell'operazione di esportazione; d) descrizione dei composti chimici e loro classificazione CAS - Chemical Abstracts Service; e) quantita' in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore; f) Paese di destinazione; g) dogana presso la quale sono espletate le formalita' doganali. 3. Alla domanda deve essere allegato un certificato rilasciato all'importatore dalle autorita' del Paese di importazione (END USE CERTIFICATE), redatto secondo gli usi internazionali, dal quale risulti che i composti chimici oggetto della richiesta: a) saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla convenzione; b) non saranno riesportati verso altri Stati non Parte; c) loro tipo e quantita'; d) la loro utilizzazione finale; e) le generalita' complete ed indirizzo dell'utilizzatore finale. 4. Le autorizzazioni hanno validita' massima di sei mesi.