Art. 9.
  Autorizzazione all'esportazione dei  composti chimici delle tabelle
2 e 3
  1. Le  autorizzazioni all'esportazione  verso Paesi non  Parte alla
convenzione dei composti chimici di cui  alle tabelle 2 e 3, previste
dall'articolo  4,  comma  1,  della  legge  sono  rilasciate  con  le
modalita' e secondo le procedure indicate ai successivi commi.
  2. Le  domande sono presentate,  direttamente o a mezzo  di lettera
raccomandata,  al Ministero  del commercio  con l'estero  - Direzione
generale per  la politica  commerciale e per  la gestione  del regime
degli scambi - Divisione IV -  Unita' organizzativa per i prodotti ad
alta tecnologia  - U.O.P.A.T.  e debbono contenere  i dati  ed essere
corredate dei documenti di seguito elencati:
  a) generalita' complete e domicilio del richiedente;
  b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione;
  c) tipologia e causale dell'operazione di esportazione;
  d) descrizione  dei composti chimici  e loro classificazione  CAS -
Chemical Abstracts Service;
  e) quantita' in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore;
  f) Paese di destinazione;
  g) dogana presso la quale sono espletate le formalita' doganali.
  3.  Alla domanda  deve  essere allegato  un certificato  rilasciato
all'importatore dalle  autorita' del  Paese di importazione  (END USE
CERTIFICATE),  redatto  secondo  gli usi  internazionali,  dal  quale
risulti che i composti chimici oggetto della richiesta:
  a)   saranno  utilizzati   solo  per   scopi  non   proibiti  dalla
convenzione;
  b) non saranno riesportati verso altri Stati non Parte;
  c) loro tipo e quantita';
  d) la loro utilizzazione finale;
  e) le generalita' complete ed indirizzo dell'utilizzatore finale.
  4. Le autorizzazioni hanno validita' massima di sei mesi.