IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;
  Visto  il parere  espresso nella  seduta del  13 febbraio  1995 dei
comitati di  settore del Consiglio  nazionale per i beni  culturali e
ambientali  riunitisi in  seduta  comune, a  norma  del comma  quarto
dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;
  Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente,
nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 5 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 1997;
  Sulla proposta del  Ministro per i beni culturali  e ambientali, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Scuola di restauro
  1. La Scuola di restauro, prevista  dalla legge 20 gennaio 1992, n.
57, ha sede  presso l'Opificio delle pietre dure. Essa  ha il compito
di formare  restauratori secondo le  modalita' di cui  all'articolo 2
del presente regolamento.
  2. La Scuola  di restauro e l'Opificio delle pietre  dure sono piu'
avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio.
  3. La  Direzione dei corsi  speciali di insegnamento,  istituiti ai
sensi  dell'articolo  3  della  legge  20 gennaio  1992,  n.  57,  e'
riservata alla Scuola.
 
Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - L'art. 87, comma quinto, della  Costituzione  conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
           -  Il  comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri),  come
          modificato dall'art. 74 del D.Lgs.  3 febbraio 1993, n. 29,
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  possano  essere  emanati
          regolamenti per:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
           b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
           c) le materie in cui manchi  la  disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
           d)   l'organizzazione   ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
           Il comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           - La legge 20 gennaio  1992,  n.  57,  reca:  "Istituzione
          della  scuola  di  restauro  presso l'Opificio delle pietre
          dure di Firenze".
          Nota all'art. 1:
           - Il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992,
          n. 57, e' il seguente: "Il Ministro per i beni culturali  e
          ambientali   puo'   stipulare,  su  proposta  degli  organi
          competenti  della  scuola,  apposite  convenzioni  con   le
          regioni  per  l'organizzazione presso la scuola medesima di
          corsi speciali alla cui  realizzazione  possono  concorrere
          finanziariamente le regioni interessate".