Art. 10. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 2. La commissione e' cosi' composta: a) dal soprintendente dell'Opificio con funzione di presidente; b) dal direttore della Scuola; c) da due funzionari tecnico - scientifici; d) da almeno un restauratore per ogni settore messo a concorso. 3. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 2, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto fra i docenti di disegno della Scuola o designato tra quelli in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali. 4. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'. 5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. 6. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.