Art. 10.
                       Commissione giudicatrice
  1. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali.
  2. La commissione e' cosi' composta:
  a) dal soprintendente dell'Opificio con funzione di presidente;
    b) dal direttore della Scuola;
    c) da due funzionari tecnico - scientifici;
  d) da almeno un restauratore per ogni settore messo a concorso.
  3. Per  la prova attitudinale di  cui all'articolo 11, comma  2, la
commissione e' integrata  da un membro aggiunto scelto  fra i docenti
di disegno della Scuola o designato  tra quelli in servizio presso il
Ministero per i beni culturali e ambientali.
  4. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono
fare parte della commissione per  due anni consecutivi, salvo il caso
di comprovata necessita'.
  5. Svolge  le funzioni di segretario  un funzionario amministrativo
del  Ministero  per i  beni  culturali  e ambientali,  con  qualifica
funzionale non inferiore alla settima.
  6. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di
parita' di voti, prevale quello del presidente.