Art. 12.
                    Durata e svolgimento dei corsi
  1. L'anno scolastico ha di norma  la durata di undici mesi e inizia
a gennaio e termina a dicembre.
  2. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della Scuola.
I programmi prevedono lezioni  teoriche, esercitazioni e applicazioni
pratiche  in laboratorio  e in  cantieri esterni,  anche nel  periodo
estivo.
  3.  Per la  partecipazione  ai cantieri  fuori  sede agli  studenti
compete il  rimborso della  spesa per il  viaggio, vitto  e alloggio,
nella  misura e  con le  modalita'  previste dalle  vigenti norme  in
materia di  trattamento economico  di missione di  cui alla  legge 18
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per
i  dipendenti civili  dell'Amministrazione  dello Stato  appartenenti
alla quinta qualifica funzionale.
  4. Il monte  ore delle lezioni teoriche, di norma,  non puo' essere
superiore a quello delle applicazioni pratiche.
 
          Nota all'art. 12:
           -  La  legge  18 dicembre 1973, n. 836, reca: "Trattamento
          economico di missione e  di  trasferimento  dei  dipendenti
          statali".