Art. 13.
                     Frequenza dei corsi ed esami
  1. La frequenza dei corsi e' gratuita ed obbligatoria.
  2.  L'ammissione all'anno  successivo e  all'esame di  diploma sono
deliberate dal  consiglio didattico  che valuta i  risultati ottenuti
dallo  studente  nelle  discipline   teoriche  e  nelle  applicazioni
pratiche.
  3. Nelle materie di insegnamento teorico la valutazione e' espressa
in  decimi. Per  un massimo  di due  insufficienze e'  consentita una
prova  di   appello  entro   la  conclusione   dell'anno  scolastico.
L'insufficienza  nella prova  di appello  determina l'esclusione  dal
corso.
  4. L'attitudine pratica dello studente  e' valutata in decimi sulla
base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante
l'anno   nei  laboratori   di   restauro  e   nei  cantieri   estivi.
L'insufficienza  nell'attitudine pratica  determina l'esclusione  dal
corso.