Art. 15.
                             Pubblicita'
  1. Nel conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 10 e 14
del presente regolamento trovano  applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 10  del decreto  legislativo 3 febbraio  1993, n.  29, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 15:
           - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
          e' il seguente:
           "Art.    10    (Partecipazione   sindacale).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  informano   le   rappresentanze
          sindacali  sulla  qualita'  dell'ambiente di lavoro e sulle
          misure inerenti alla gestione dei rapporti  di  lavoro;  su
          loro  richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le
          incontrano  per  l'esame  delle  predette  materie,   ferme
          restando   l'autonoma   determinazione   definitiva   e  la
          responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie.
           2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve  espletarsi
          nel  termine  tassativo  di quindici giorni dalla ricezione
          dell'informazione, ovvero entro un termine piu'  breve  per
          motivi  di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni
          pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".