Art. 15. Pubblicita' 1. Nel conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 10 e 14 del presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie. 2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".