Art. 19.
                           Borse di studio
  1. Agli studenti possono essere  conferite, a domanda e per merito,
borse   di  studio.   Le  borse   di  studio   sono  attribuite   dal
soprintendente   dell'Opificio   secondo  l'ordine   di   graduatoria
dell'esame di ammissione o dello  scrutinio annuale, sulla base della
disponibilita' finanziaria dell'Opificio.