Art. 20.
                            Aggiornamento
  1. Nelle discipline  del restauro presso la Scuola  sono svolti, in
analogia  con  quanto  previsto  dall'articolo 18,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica  3 dicembre 1975, n. 805, per
l'Istituto  centrale  per il  restauro,  corsi  di aggiornamento  per
restauratori, operatori  e funzionari tecnici e  scientifici. I corsi
sono  organizzati nell'ambito  delle  attivita'  di formazione  degli
organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.
 
          Nota all'art. 20:
           -  Il  testo  dell'art.  18 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n.
          805, e' il seguente:
           "L'Istituto centrale per il restauro esplica  funzioni  di
          ricerca   scientifica   finalizzata   agli   interventi  di
          preservazione, tutela e  restauro  dei  beni  culturali  di
          interesse  archeologico e storicoartistico e, fra le altre,
          in particolare:
           a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i  vari
          fattori  ambientali,  naturali e accidentali esercitano nei
          processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed
          inibirne gli effetti;
           b) esegue le indagini necessarie alla  formulazione  delle
          normative   e  delle  specifiche  tecniche  in  materia  di
          interventi conservativi e di restauro;
           c) presta consulenza e assistenza  scientifica  e  tecnica
          agli organi periferici del Ministero, nonche' alle regioni;
           d)  provvede  all'insegnamento del restauro in particolare
          per il personale tecnicoscientifico dell'amministrazione ed
          ai  corsi  di  aggiornamento  per   lo   stesso   personale
          dell'amministrazione  dello  Stato  e delle amministrazioni
          regionali che lo richiedano;
           e)  effettua  restauri  per  interventi   di   particolare
          complessita'  o  rispondenti  a  esigenze  di  ricerca  o a
          finalita' didattiche".