Art. 20. Aggiornamento 1. Nelle discipline del restauro presso la Scuola sono svolti, in analogia con quanto previsto dall'articolo 18, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per l'Istituto centrale per il restauro, corsi di aggiornamento per restauratori, operatori e funzionari tecnici e scientifici. I corsi sono organizzati nell'ambito delle attivita' di formazione degli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nota all'art. 20: - Il testo dell'art. 18 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e' il seguente: "L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storicoartistico e, fra le altre, in particolare: a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti; b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro; c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonche' alle regioni; d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnicoscientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano; e) effettua restauri per interventi di particolare complessita' o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalita' didattiche".