Art. 4. Soprintendente dell'Opificio e direttore della Scuola 1. Il soprintendente dell'Opificio stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali, previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57. 2. Il direttore della Scuola e' nominato tra i funzionari tecnico - scientifici dal soprintendente dell'Opificio, sentito il consiglio didattico. L'incarico ha durata quadriennale, puo' essere rinnovato e non e' incompatibile con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio. 3. Il direttore della Scuola propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche. 4. Il direttore della Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un ufficio di segreteria.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' il seguente: "L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale per un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attivita' avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze". - Per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 della medesima legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' il seguente: "1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnicoscientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministro per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali. 2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnicoscientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1. 3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed e' costituito da una indennita' commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte".