Art. 4.
        Soprintendente dell'Opificio e direttore della Scuola
  1.  Il  soprintendente  dell'Opificio stipula  le  convenzioni  con
istituti  universitari,  con  altri istituti  specializzati,  con  le
regioni e con  gli enti locali, previste dall'articolo  2 della legge
20 gennaio 1992, n. 57.
  2. Il direttore della Scuola e' nominato tra i funzionari tecnico -
scientifici  dal soprintendente  dell'Opificio, sentito  il consiglio
didattico. L'incarico ha durata quadriennale, puo' essere rinnovato e
non e' incompatibile con  l'espletamento di altri compiti all'interno
dell'Opificio.
  3.  Il  direttore  della   Scuola  propone,  sentito  il  consiglio
didattico,  le  iniziative  riguardanti  le  attivita'  di  cui  agli
articoli  2, 3  e 5  della  legge 20  gennaio 1992,  n. 57;  provvede
all'attuazione dei  programmi di insegnamento proposti  dal consiglio
didattico;  organizza  i   singoli  corsi  e  ne   cura  il  puntuale
svolgimento;  esercita funzioni  di coordinamento  dei docenti  e del
personale di supporto alle  attivita' didattiche; e' responsabile del
buon andamento delle attivita' didattiche.
  4.  Il  direttore  della  Scuola, per  lo  svolgimento  dei  propri
compiti, si avvale di un ufficio di segreteria.
 
          Note all'art. 4:
           - Il testo dell'art. 2 della citata legge 20 gennaio 1992,
          n.  57,  e'  il  seguente:  "L'insegnamento impartito nella
          scuola si articola in un corso triennale  per  un  anno  di
          perfezionamento.   La   scuola   svolge  la  sua  attivita'
          avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari  e
          di altri istituti specializzati, con i quali possono venire
          stipulate   apposite   convenzioni.   La  scuola  opera  in
          collaborazione anche con le regioni e con gli enti  locali,
          nell'ambito delle rispettive competenze".
           -  Per  il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio
          1992, n.  57, vedi nota all'art. 1.
           - Il testo dell'art. 5 della  medesima  legge  20  gennaio
          1992, n. 57, e' il seguente:
           "1.   Gli   incarichi   di   insegnamento  sono  conferiti
          annualmente, in rapporto alle esigenze della  scuola  e  in
          osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente
          della  Repubblica di cui all'art.  4, comma 1, dal Ministro
          per  i   beni   culturali   e   ambientali,   su   proposta
          dell'istituto,  fra  il  personale  appartenente  ai  ruoli
          tecnicoscientifici degli  archeologi,  architetti,  storici
          dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti
          di   laboratorio  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali, ovvero tra  il  personale  dell'Opificio  delle
          pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale  per  il  restauro
          appartenente alle diverse aree professionali.
           2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i  quali  non
          esistono  nei  ruoli tecnicoscientifici del Ministero per i
          beni culturali e ambientali le  corrispondenti  competenze,
          possono  essere conferiti incarichi annuali di insegnamento
          anche  a  personale   estraneo   all'amministrazione,   nel
          rispetto  dei  criteri stabiliti dal decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1.
           3.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  culturali e
          ambientali di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  nel
          rispetto  dell'art.  65  del testo unico delle disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10
          gennaio   1957,   n.  3,  e  successive  modificazioni,  e'
          determinato  il  compenso  da  corrispondere  al  personale
          impiegato nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto
          al  personale  interno  dell'amministrazione  solo  qualora
          l'insegnamento non sia ricompreso tra  i  compiti  previsti
          per  il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed
          e' costituito da una indennita'  commisurata  alle  ore  di
          insegnamento effettivamente svolte".