Art. 5. Consiglio didattico 1. Il consiglio didattico e' presieduto dal soprintendente dell'Opificio ed e' composto dal direttore della Scuola e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso. 2. Il consiglio didattico: a) individua annualmente i settori ed il numero dei posti da mettere a concorso e formula proposte sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento; b) esprime pareri e formula proposte sui programmi, piani di studio e le modalita' di svolgimento dei corsi; c) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti. 3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni sei mesi nonche', in caso di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del soprintendente dell'Opificio, del direttore della Scuola o di almeno un quinto dei componenti. 4. Il consiglio didattico puo' riunirsi in commissione ristretta, rappresentativa di tutte le professionalita' presenti all'interno del consiglio stesso, al fine di approfondire singole questioni.