Art. 5.
                         Consiglio didattico
  1.  Il   consiglio  didattico  e'  presieduto   dal  soprintendente
dell'Opificio ed e' composto dal direttore  della Scuola e da tutti i
docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni
di corso.
  2. Il consiglio didattico:
  a)  individua annualmente  i  settori  ed il  numero  dei posti  da
mettere a concorso  e formula proposte sulla  designazione dei membri
delle commissioni d'esame  di cui agli articoli 10 e  14 del presente
regolamento;
  b) esprime pareri e formula proposte sui programmi, piani di studio
e le modalita' di svolgimento dei corsi;
  c) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.
  3.  Il consiglio  didattico si  riunisce, di  norma, ogni  sei mesi
nonche', in caso  di motivata necessita' o urgenza,  su richiesta del
soprintendente dell'Opificio, del direttore  della Scuola o di almeno
un quinto dei componenti.
  4. Il  consiglio didattico puo' riunirsi  in commissione ristretta,
rappresentativa di tutte le professionalita' presenti all'interno del
consiglio stesso, al fine di approfondire singole questioni.